IL CONSIGLIO DI STATO 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 2979 del 2011, proposto da: Agenzia delle  Entrate,
rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura  gen.  dello  Stato,
domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    Contro  Dirpubblica-Federazione  dei  Funzionari,  delle  Elevate
Professionalita',  dei  Professionisti  e  dei  Dirigenti  delle  Pa,
rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Medici, con domicilio elette
presso Carmine Medici in Roma, via Properzio, 37; 
    E con l'intervento di ad adiuvandum: 
        Sebastiano  Nicolo',   Imparato   Giovanni,   Mario   Rosario
Ambrosio, Vincenzo Caruso,  Pasqualino  Cesare,  Vincenzo  De  Lucia,
Paola Di Napoli, Francesco Di Sano, Mario Foglia, Eduardo  Iervolino,
Elisabetta Leo, Alberto  Liguori,  Carla  Merone,  Luciano  Montroni,
Severino Napolitano,  Vincenzo  Pagano,  Ferdinando  Puglia,  Rosella
Rossitti, Antonio Scalingi, Giovanni  Sirignano,  Vincenzo  Valletta,
Fabio Visco, Marco Annecker, Emiliana Bandettini,  Domenico  Bifulco,
Alessandro Bonelli, Antonio Campanella, Gabriella  Cappelleri,  Fabio
Celozzi, Manuela Ceretti, Elisabetta Curti,  Valerio  D'Aiello,  Anna
Danninelli, Sandro Maria Galardo, Stefania Lucchese, Maria  Gabriella
Lusi, Egidio Palaia,  Alessio  Pezzali,  Susi  Ribon,  Dario  Sencar,
Enrico Stefanucci, Paolo Trasarti,  Sara  Vaccaro,  Andrea  Amelotti,
Adamo Calascibetta, Sergio De Palma, Giovanna Lanzino, Marina Plazza,
Doriano Saracino, Marco Serpico, Mario  Balsamo,  Alessandro  Canuti,
Gabriella Colla, Cosimo  Antonio  Comito,  Patrizia  Moretti,  Franco
Russo,  Onofrio  Signorile,  Stefania   Totaro,   Giovanni   Battista
Bonfitto, Alberto Chiarini, Andrea De Gasperis,  Domenica  Geminiani,
Luciano Grassini, Giovanni Imparato, Alberto Issini, Mauro  Lucinato,
Mauro  Malatesta,  Massimo   Poloni,   Michele   Camastra,   Giuliano
Donatiello, Francesco Errigo, Federica Ferri,  Malia  Rosa  Garofalo,
Simona  Masetto,  Andrea  Monticone,  Francesco  Napolitano,  Giorgio
Navarra, Antonino Pristipino, Andrea Rossi, Giuliana  Sanna,  Alfredo
Scaglione, Francesco  Scarcella,  Alberto  Toscano,  Micaela  Trucco,
Maria Addis, Ferdinando Mastrantonio, Massimiliano  Mercuro,  Antonio
Sanna, Alfe' Luigi, Riccobono Caterina, Sollena  Bernardo,  Tavolacci
Giosafat,  Badagliacca  Giovanna,  Valenti  Filippa  Anna,  Valentino
Umberto, Arcidiacono Virginia, Nicita Giuseppe, Wancolle  Alessandro,
Di Benedetto Elena, Di Noto Vincenzo, Firicano Maria  Rosa,  Melendez
Luigi Roberto, Antico Gianfranco,  Parisi  Roberto,  Tusa  Francesco,
Farina Mauro, Di Natali Salvatore, Giovenco Giovanni,  Giunta  Santo,
Li Causi Nicolo', Livoti Cristina, rappresentati e  difesi  dall'avv.
Aristide Police, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma,
via di Villa Sacchetti, 11; 
    Sul ricorso numero di registro generale 8834 del  2011,  proposto
da:  Agenzia  delle  Entrate,  rappresentata  e  difesa   per   legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei
Portoghesi, 12; 
    Contro  Dirpubblica  -  Federazione   dei   Funzionari,   Elevate
Professionalita', Professionisti e Dirigenti delle  P.A.  e  Agenzie,
rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Medici, con domicilio eletto
presso Carmine Medici in Roma, via Properzio, 37; 
    E con l'intervento ad adiuvandum: 
        Giovanni Imparato, Franco  Canelli,  Tiziana  Capaldo,  Iride
Cosimati, Stefano De Pascale, Elena Di  Campli,  Sabatino  Di  Marco,
Guido D'Isidoro, Angelo Bruno  Fantini,  Assunta  Matarese,  Leonardo
Rutigliano, Silvio Giovanni Susi, Claudio Varani,  Domenica  Bisaccia
Domenico Fermo Canosa, Vito Carriero, Paolo Fortunato, Fernanda  Tei,
Maria Teresa Trifoglio, Ivo Giuseppe Delago, Pasquale Borrello, Elena
Borruso, Giuseppe Antonino Cicciu', Pietro Molino, Luigi  Meraviglia,
Vincenzo Russo, Enrico Saccomanno, Rosa Natala Sicari,  Luigi  Alfe',
Mario Rosario Ambrosio, Vincenzo Caruso, Pasqualino Cesare,  Vincenzo
De Lucia, Pasquale De Vicariis, Paola Di Napoli, Francesco  Di  Sano,
Mario Foglia, Fabrizio Grillo,  Eduardo  Iervolino,  Elisabetta  Leo,
Alberto  Liguori,  Carla  Merone,  Maria  Rosaria  Molfetta,  Luciano
Montroni, Severino Napolitano, Vincenzo  Pagano,  Antonetta  Pecchia,
Maurizio Perito, Umberto Pompeo, Ferdinando Puglia, Rosella Rossitti,
Giuditta Maria Pia Rubinacci, Antonio Scalingi,  Giovanni  Sirignano,
Armando Spatola, Vincenzo Valletta, Fabio  Visco,  Maurizio  Afferni,
Alberto Albertini, Christian Attardi, Maria Giuseppina Baglivo, Lucia
Campanella, Grazia Cernigliaro, Antonio Cologno,  Giovanni  Comande',
Elio Antonio Conti, Gabriele Cosentini, Dimer Dalrio,  Maria  D'Amato
Santelia, Patrizia De Luca, Francesco  De  Nunzio,  Luisa  Di  Marco,
Umberto Di Primio,  Francesco  Giacomo  Dieli,  Elisabetta  Facchino,
Maria Fantacone, Giuseppe  Gargiulo,  Maurizio  Giambrone,  Christian
Gramegna, Giuseppe Leone, Antonio  Lofari,  Maria  Rosaria  Lombardi,
Paolo Macri', Lino Francesco Marzano, Maurizio Maria Osvaldo  Mellia,
Giuseppe Molteni, Pierluigi Noci, Ettore  Nunziatini,  Nicola  Oliva,
Cinzia Passarini, Maria  Grazia  Pastore,  Anita  Pezzetti,  Maurizio
Quercio, Giovanna Regina, Carmelo Salvatore  Rossi,  Giuseppe  Rosso,
Graziella Salvi, Mario Santoro,  Assunta  Scafa,  Fabrizio  Scrivani,
Antonia Spagnuolo, Daniela Stefano, Daniele Ugolini,  Piera  Valenti,
Paolo Vanigli, Francesco Vasta, Pierpaolo Venza, Elio Vinci, Federica
Rachele Badano, Pina Dalena,  Daniela  Pellizzari,  Benito  Torretta,
Desiderio Baldari Zambini, Giuseppina  Barattelli,  Paolo  Battaglia,
Filippo Caporali, Rita Caprio, Sandro  Carnevali,  Francesca  Catola,
Fausto Cioffi,  Anna  Cremona,  Carmelo  D'Angelo,  Giuseppe  D'Anna,
Rossella De Salvia, Germana Di Biase, Giancarlo Di  Fonzo,  Lucio  Di
Stefano, Antonella Ferraiuolo, Stefano Fontenova,  Giovanna  Fusella,
Anna Gatto,  Mario  Genua,  Saverio  Iamele,  Marco  Lio,  Alessandra
Mariani, Rosario Menale, Santino  Minisci,  Giorgio  Minnucci,  Paola
Pace, Luca Paramucchi, Mario Pizzuti,  Paolo  Primo,  Eugenia  Sacco,
Luca Sbardella, Angelo Sodano, Domenico  Stancarone,  Daniela  Zoppi,
Barbara Zucchetto,  Marco  Annecker,  Emiliana  Bandettini,  Domenico
Bifulco, Alessandro Bonelli, Claudio  Borgnino,  Antonio  Campanella,
Gabriella  Cappelleri,  Fabio  Celozzi,  Manuela  Ceretti,   Rossella
Conforti, Salvatore Costa, Elisabetta Curti, Valerio  D'Aiello,  Anna
Donninelli, Gualtiero Esposito, Rita  Femia,  Sandro  Maria  Galardo,
Francesco Vittorio Gravina, Stefania Lucchese, Maria Gabriella  Lusi,
Sergio Mazzei, Egidio Palaia,  Alessio  Pezzali,  Susi  Ribon,  Dario
Sencar, Enrico Stefanucci, Gianluca Tognetti,  Paolo  Trasarti,  Sara
Vaccaro, Andrea Amelotti, Soccorsa Avventuroso, Mario Beltrami, Laura
Briasco, Adamo Calascibetta,  Sergio  De  Palma,  Giuseppe  Federico,
Adriana Guerra, Antonella  Guerci,  Giovanna  Lanzino,  Gloria  Paola
Leonetti,  Enrico  Macario,  Francesco  Malagoli,  Fabio  Pettorossi,
Marina Plazza, Alberto Roma, Doriano Saracino, Marco Serpico,  Aurora
Spadaro, Giuseppe Tomei, Silvana Trematerra, Concetta Claudia Addamo,
Corrado Arpe, Mario Balsamo, Mariagrazia  Bettini,  Paolo  Bottiroli,
Angela Calco', Angela Romana Cannizzaro, Alessandro Canuti, Gabriella
Colla,  Cosimo  Antonio  Comito,  Andrea  Giuseppe  Cova,  Annunziata
Cusati, Guido Antonello De Carlo, Luca Michele De, Antonio  De  Vivo,
Giampaolo Di Filippo, Antonio Di  Pietro,  Massimo  Facilla,  Filippo
Ferraro, Francesco Florio, Gerlando Gallo, Emanuele  Garofalo,  Dario
Gentile, Gabriella Laviano,  Giovanni  Maccarrone,  Tommaso  Magnani,
Patrizia Moretti, Gino Panichi, Giuseppe Parisi, Achille  Piacentini,
Vincenzo Pirone, Fabio Pisaroni, Giuseppa  Privitera,  Fabrizio  Pro,
Franco  Russo,  Alessandro  Maria  Santoiemma,   Onofrio   Signorile,
Stefania Totaro, Salvatore Venti, Anna Maria Venturi,  Maria  Rosaria
Zitani, Amelia Zottoli, Giovanni Battista Bonfitto, Alberto Chiarini,
Felice D'Adamo, Antonietta  Caterina  Daniele,  Andrea  De  Gasperis,
Laura  Di  Gennaro,  Angelo  Donisi,  Domenica   Geminiani,   Roberto
Gramazio,  Luciano  Grassini,  Anselmo  Gulini,  Giovanni   Imparato,
Alberto Issini, Diana Leone, Mauro Lucinato, Mauro Malatesta,  Danilo
Mengoni, Piero Micheli, Barbara Pisciella,  Massimo  Poloni,  Carmela
Columbro, Antonio Prezioso, Monica Tizzano, Giuseppe Tucci, Giulietta
Alfieri, Andrea Bedini, Massimo  Bellin,  Laura  Bonifanti,  Maurizio
Enrico Buzio,  Paolo  Cadeddu,  Bernardo  Caffer,  Michele  Camastra,
Nobilina Carpentieri, Rossella Cerruti, Giovanna Dal Negro, Francesca
De Filippis, Eugenio De  La  Coste,  Giuliano  Donatiello,  Francesco
Errigo,  Federica  Ferri,  Barbara  Galizia,  Maria  Rosa   Garofalo,
Calogera Pia  Giammusso,  Adele  Grasso,  Giovanna  Landolfi,  Simona
Masetto, Enrico  Mastrogiacomo,  Enrico  Meneghel,  Carmelo  Minioto,
Andrea Monticone, Francesco  Napolitano,  Giorgio  Navarra,  Vincenzo
Paglialonga, Pierluigi Pisani, Adolfo  Priolo,  Antonino  Pristipino,
Angela Ranieri, Andrea Rossi, Gianluca Rossi, Salvatore Sajeva,  Luca
Sandullo,  Giuliana  Sanna,  Anna   Santarini,   Alfredo   Scaglione,
Francesco Scarcella, Laura Speranza, Walter  Stelladoro  Cono,  Maria
Pia Surico, Alberto Toscano, Micaela Trucco, Maria Rosa Urso,  Angela
Maria  Ayroldi,  Antonio  Calo',  Vincenza  Cassano,  Vito  Debellis,
Michele Fabiano, Michelangelo Giacomantonio, Angelo Mancazzo, Filippo
Miscioscia, Maria Montanaro, Anna Vincenzina Negri,  Danilo  Perrone,
Gennaro Scopece, Filomena Veneziani, Maria  Addis,  Maurizio  Cabras,
Roberto Cabras, Valeria Dessi', Antonello Frongia, Stefano  Guiducci,
Ferdinando Mastrantonio, Massimiliano Mercuro, Antonio  Sanna,  Mauro
Stefani,  Francesco  Ummarino,  Alfonso  Oreste  Accardo,   Salvatore
Affuso, Francesco Anatrini, Felice Avino, Cristina  Barbagli,  Eraldo
Cerisano, Marcello Consoli,  Fulvio  De  Falco,  Daniele  Del  Cesta,
Elisabetta Della Marta, Carlo Diodati, Annunziata Esposito,  Giuseppe
Franco,  Elena  Galeotti,  Nazzareno  Giovanrosa,  Fabrizio   Grande,
Giuseppina Grollino, Vincenzo Iannaccone, Alfonso Iannuzzo,  Leonardo
Innocenti,  Berardino  Librandi,  Carla  Mancioli,  Gloria  Mencacci,
Cristiano Minu', Silvia  Serena  Monaco,  Alberto  Nerozzi,  Fiorenza
Nigro, Ferdinando Pace,  Vincenzo  Pantisano,  Giancarlo  Pellegrini,
Davide Pelosio, Tiziano Piermattei, Lorena Porfiri, Deanna  Rappuoli,
Antonio Rauso, Gabriele Saraceno, Adele Schiattarella, Carla Troiano,
Matilde Useli, Maria  Bambina  Vigilante,  Luca  Bianco,  Anna  Maria
Cerbone, Chiara Degasperi, Elisabetta Endrici, Maria  Forlano,  Paola
Giusti, Nicola Maino, Francesca Mattedi, Fernando Musolino,  Vincenzo
Possemato, Fabrizio Povinelli, Marisa Battiston, Francesca Squillaci,
Massimo Verduci, Elena Zaffagnini, Massimo Andemo,  Roberto  Barbosa,
Maria Rosaria Bellanca, Cristina  Berto,  Giuseppe  Bianchi,  Antonio
Borrelli, Mauro Brunello, Giovanna Bulfone, Alessandra Burlati, Maria
Grazia Carraro, Gianni Cavallero,  Marco  Cera,  Giancarlo  Dal  Mas,
Mariga Enea Dalla,  Antonio  D'Angelo,  Pancrazia  De  Toni,  Stefano
Dell'Abate, Enrico Di Pol, Giancarlo Enzo,  Rossana  Filosa,  Carmelo
Carlo  Fiorito,  Paolo  Fogliani,  Francesco   Francolino,   Giovanni
Gentile, Giuseppe Pio Giunta, Christian Longo, Delia Mannarino,  Rita
Mazziotti, Riccardo Mazzuia,  Dachille  Vito  Nono,  Luca  Pizzocaro,
Giovanni Scimemi, Pierpaolo Tagliapietra, Valentina  Tasca,  Giustina
Tollot, Attilio Veneri, Annalisa Zanon, Giacomo Zarri,  Ada  Caldara,
Caterina Riccobono, Bernardo Sollena,  Giosafat  Tavolacci,  Giovanna
Badagliacca,  Filippa  Anna  Valenti,  Umberto  Valentino,   Virginia
Arcidiacono,  Giuseppe  Nicita,   Alessandro   Wancolle,   Elena   Di
Benedetto, Vincenzo Di  Noto,  Maria  Rosa  Firicano,  Luigi  Roberto
Melendez, Gianfranco Antico, Roberto Parisi,  Francesco  Tusa,  Mauro
Farina, Salvatore Di Natali, Giovanni Giovenco, Santo Giunta, Nicolo'
Li Causi, Cristina Livoti, rappresentati e difesi dall'avv.  Aristide
Police, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma,  via  di
Villa Sacchetti, 11; 
    Ad adiuvandum: 
        Sebastiano  Nicolo',  rappresentato  e  difeso   dagli   avv.
Aristide Police, Angelo Cuva, con domicilio  eletto  presso  Aristide
Police in Roma, via di Villa Sacchetti, 11; 
    Ad opponendum: 
        Franca Pani, Anna Maria Pirarba, Maria  Luigia  Podda,  Maria
Rosaria Randaccio, Milvia  Sanna,  Nicolosa  Sirca,  Gavina  Solinas,
Serenella Sollai, Guido Guida,  Pasquale  Di  Cecco,  Moreno  Caloni,
Saverio Silvagni,  Sergio  Caiazzo,  Orlando  Vecchione,  Carmine  De
Lucia,  Maria  Giuseppa  Imperato,  Michele  Maiorano,  Luisa   Paola
Giancristoforo, Raffaello Russo, Massimo Apperti, Luciana  Gagliardi,
Mariella De Fusco, Fabio Mammo Zagarella, Francesca Ferrato,  Stefano
Lo Monaco, Giovanni  Inglese,  Costanza  Barbaro,  Valeria  Garofalo,
Salvatore Di Giglia, Carolina  Tagliarini,  Daniele  Alibrandi,  Anna
Maria  Ferrauto,  Patrizia  Speciale,  Antonella  Mazzola,   Marcello
Ampola, Maurizio Palana, Silvana Fundaro';  Alfonso  Chiancone,  Vito
Malanga, Antonella Corronca, Antonio Cantiani, Maddalena Paola Arno',
Danila Giorgio,  Filippo  Ciaravella,  Federico  Macaddino,  Marilisa
Civran, Nicola Nitti, Anna Barone, Tiziana Ceglie, Angela  Trombetta,
Mariarosaria  Limitone,  Marta  Piccinini,  Maria  Luana   Calabrese,
Silvana Sapuppo, Patrizia Stile,  Teresa  Vita  Coppola,  Ida  Abate,
Giovanni Spinosa, Sergio Giusto, Nicolo' Xerra', Maria Grazia Matilde
Orlandi, Angela Stigliani, Silvano Molinari, Maria Gabriella  Imbesi,
Antonina Giordano, Chiara Adamo, Enrica Scipioni, Vincenzo  Ciappina,
Fausto Corsetti, Gaetano  Mauro,  Augusto  Zucaro,  Filippo  Valenti,
Stefano Morzilli, Valeria Mangia, Gianfranco Marra, Oronzo  Panatese,
Gianfranco Campinopoli, Paola Pagliara,  Vincenzo  Giovanni  Tommasi,
Anna Rita Carati, Patrizia  Rosa  De  Giorgi,  Antonella  Fincchiaro,
Maria Luisa Buscemi, Maria Germana  Barna',  Concettina  Castiglione,
Francesca Grasso, Concetta Morreale, Rosa Fusco,  Emanuele  Coronato,
Angelo Falcone, Giuseppe Murgia, Giuseppe Perricone, Vincenzo  Gaeta,
Francesco  Calderone,  Liborio  Pirrone,  Andrea,  Vaccaro,  Giuseppe
Perrella, Calogero Sciano', Germania Elisabetta Farinacci, Margherita
Tartarino,  Adele  Guerrizio,  Michelina  Presutti,  Renato  Sottile,
Antonella  Terzano,  Annamaria  Zampino,  Clorinda   Monaco,   Walter
Petrone,  Fiore  Antonio  Carpenito,  Elisabetta  Di  Tullio,   Luigi
Luppola, Luca Cogliandro, Eleuterio Lancia, Antonio Laviola,  Aniello
Napolitano, Chiara Portovecchio, Francesco Vernagallo,  Maria  Teresa
Pirelli, Luigi Sposito,  Ernesto  Di  Carlo,  Nicola  Currado,  Mauro
Perno, Elvira Corino, Angelo Bellusci, Guido Aloisio, Rosalba  Barra,
Adriana Maria Pietropaolo, Mario Di Bello,  Ernesto  Braca,  Raimondo
Scauzillo, rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Carmine  Medici,  con
domicilio eletto presso Carmine Medici in Roma, via Properzio, 37; 
    Sul ricorso numero di registro generale 2203 del  2012,  proposto
da:  Agenzia  delle  Entrate,  rappresentata  e  difesa   per   legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei
Portoghesi, 12; 
    Contro Dirpubblica (Federazione  dei  Funzionari,  delle  Elevate
Professionalita',  dei  Professionisti  e   Dirigenti   delle   P.A.,
rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Medici, con domicilio eletto
presso Carmine Medici in Roma, via Properzio, 37; 
    Per la riforma: 
        quanto al ricorso n. 2979 del 2011: 
          della sentenza del T.A.R.  Lazio  -  Roma:  Sezione  II  n.
00260/2011, resa tra le  parti,  concernente  conferimento  incarichi
dirigenziali a funzionari privi della qualifica dirigenziale; 
        quanto al ricorso n. 8834 del 2011: 
          della sentenza del T.A.R.  Lazio  -  Roma:  Sezione  II  n.
06884/2011, resa tra le parti, concernente conferimento di  incarichi
dirigenziali in favore dei funzionari non in possesso della qualifica
dirigenziale; quanto al ricorso n. 2203 del 2012: 
          della sentenza  del  T.AR  Lazio  -  Roma:  Sezione  II  n.
07636/2011, resa tra le  parti,  concernente  selezione-concorso  per
reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia. 
    Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; 
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  di  Dirpubblica  -
Federazione  dei  Funzionari,  delle  Elevate  Professionalita',  dei
Professionisti e dei Dirigenti delle Pa; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2012 il  Cons.
Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli  avvocati  Carmine  Medici,
Aristide Police, Amedeo Elefante e Fabrizio Fedeli (avv.ti St.); 
    1. Con l'appello r.g. n. 2979/2011, l'Agenzia  delle  Entrate  ha
impugnato la sentenza 13 gennaio 2011, n. 260, con la  quale  il  TAR
per il Lazio, sez. II, non definitivamente pronunciando  sul  ricorso
proposto dall'organizzazione sindacale Dirpubblica, ha  rigettato  le
questioni preliminari di  inammissibilita'  del  ricorso  e  disposto
istruttoria. 
    La controversia concerne, in sostanza, la delibera  del  Comitato
di gestione  dell'Agenzia  delle  Entrate,  con  la  quale  e'  stato
modificato l'art. 24 del regolamento di amministrazione,  consentendo
il conferimento, fino al 31 dicembre 2010, di incarichi  dirigenziali
in favore di funzionari non in possesso della relativa qualifica. 
    La  sentenza  impugnata,  sulla  base  di   una   pluralita'   di
considerazioni, ha riconosciuto  la  legittimazione  ad  agire  della
Dirpubblica, quale soggetto titolare di interessi collettivi. 
    Avverso tale decisione sono stati  proposti  motivi  di  appello,
essenzialmente volti a sostenere l'error in iudicando della  sentenza
appellata,   stante   il    difetto    di    legittimazione    attiva
dell'organizzazione sindacale, in quanto portatrice di interessi  non
omogenei, laddove in tanto puo' essere riconosciuta la titolarita' di
posizioni di interesse collettivo, in quanto queste  siano  comuni  a
tutti i componenti dell'associazione. 
    Hanno spiegato intervento ex artt. 108 e 109, comma 2,  Cpa,  una
pluralita' di funzionari terzi controinteressati (Imparato ed  altri;
Nicolo'), in quanto «titolari  di  incarichi  dirigenziali  ai  sensi
dell'art. 24 del Regolamento», anch'essi in particolare rilevando  il
difetto di legittimazione attiva della Dirpubblica. 
    Si  e'  costituita  in   giudizio   l'appellata   Dirpubblica   e
all'udienza di trattazione, la causa e' stata riservata in decisione. 
    2. Con l'appello n. 8834/2011 r.g., l'Agenzia  delle  Entrate  ha
impugnato la sentenza 1° agosto 2011, n. 6884, con la  quale  il  TAR
per il  Lazio,  sez.  II,  all'esito  dell'istruttoria  disposta  con
sentenza  n.  260/2011,  in  accoglimento  del  ricorso  proposto  da
Dirpubblica, ha  annullato  la  delibera  del  Comitato  di  gestione
dell'Agenzia delle Entrate, con la quale e' stato  sostituito  l'art.
24 del Regolamento di amministrazione della medesima Agenzia. 
    La  sentenza  -   dichiarata   la   giurisdizione   del   giudice
amministrativo - afferma, in particolare: 
    la  delibera  del  Comitato  di  gestione  impugnata,  come  gia'
analoghe delibere adottate fin dal 2006, «ha perpetuato  fino  al  31
dicembre 2010 la prassi del conferimento di  incarichi  dirigenziali,
asseritamente in  provvisoria  reggenza,  a  copertura  di  posizioni
dirigenziali  vacanti»,  incarichi   conferiti   a   funzionari   non
dirigenti; 
        «configurandosi il conferimento di un  incarico  dirigenziale
in  favore   di   un   funzionario   non   dirigente   alla   stregua
dell'assegnazione di mansioni superiori al  di  fuori  delle  ipotesi
tassativamente previste dalla legge, il relativo atto di conferimento
deve considerarsi radicalmente nullo ai sensi dell'art. 52,  comma  5
del d.lgs. n. 165/2001»; 
        «le fattispecie disciplinate dall'art. 24 del Regolamento  di
amministrazione dell'Agenzia delle  Entrate  non  sono  riconducibili
nell'ambito  degli  incarichi  di  temporanea  reggenza,   implicando
piuttosto il conferimento di veri e propri incarichi  dirigenziali  a
soggetti privi della relativa qualifica, cosi' collocandosi in  rotta
di collisione con i principi di cui agli artt. 19 e 52 del d.lgs.  n.
165/2001». 
    Avverso tale decisione, sono stati proposti i seguenti motivi  di
impugnazione: 
        a2) omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilita'  del
ricorso di primo grado  per  carenza  (originaria)  di  interesse  ad
agire, sollevata riguardo all'impugnazione della norma  regolamentare
distinta concreti atti di conferimento degli incarichi dirigenziali; 
        b2) improcedibilita' del ricorso di I grado per  sopravvenuta
carenza di interesse ad agire, «stante  la  pubblicazione  del  bando
della procedura concorsuale per la copertura  di  posti  dirigenziali
vacanti»; 
        c2) violazione art. 24  del  regolamento  di  amministrazione
dell'Agenzia  delle  Entrate;  dell'art.  71,  comma  3,  d.lgs.   n.
300/1988; degli artt. 19 e 52 d.lgs. n. 165/2001; cio' in  quanto  la
sentenza non tiene conto della sfera  di  autonomia  che  l'art.  71,
comma 3, d.lgs. n. 300/1999 ha inteso riconoscere  all'Agenzia  delle
Entrate consentendole di emanare un  regolamento  di  amministrazione
tenuto conto dei principi di cui al d.lgs. n. 29/1993 (ora d.lgs.  n.
165/2001), senza essere pero' tenuta  «alla  pedissequa  applicazione
delle norme ivi contenute». E',  dunque,  consentito  al  regolamento
(che rientra nella  categoria  dei  regolamenti  di  attuazione),  di
disporre in piena autonomia e nel rispetto dei  soli  «principi»  del
citato decreto, in particolare in tema di «regole per l'accesso  alla
dirigenza». Peraltro, dopo la  legge  n.  145/2002,  l'Agenzia  delle
Entrate non ha potuto bandire  concorsi  per  dirigente,  perche'  in
attesa del regolamento previsto dall'art. 28, comma 3, e poi  perche'
impedita  dal  cd.  blocco  delle  assunzioni,   nonche'   da   altre
circostanze (v. pagg. 33-35 app.). In definitiva,  si  e'  verificata
una situazione di carenza  di  personale  dirigenziale,  «cui  si  e'
potuto far fronte solo attraverso incarichi consentiti ed adottati ai
sensi dell'art. 24, comma 2 del regolamento di  amministrazione»  (il
cui ambito di operativita' e' stato piu' volte prorogato,  da  ultimo
con la delibera impugnata n. 55/2009 del Comitato di gestione). 
    Anche nel presente giudizio hanno spiegato  intervento  ex  artt.
108 e  109,  comma  2,  Cpa,  una  pluralita'  di  funzionari  terzi,
destinatari di contratti di  conferimento  di  incarico  dirigenziale
(Imparato Giovanni ed altri),  i  quali  hanno  proposto  i  seguenti
motivi di impugnazione: 
        d2) erroneita' della sentenza nella parte in cui  afferma  la
legittimazione attiva di Dirpubblica; violazione e falsa applicazione
art. 100 c.p.c.; difetto di legittimazione attiva di Dirpubblica; 
        e2)  violazione  e  falsa  applicazione  art.  21  legge   n.
1034/1971; inammissibilita' del ricorso instaurativo del giudizio  di
I grado  per  mancata  notificazione  ai  controinteressati;  poiche'
l'azione proposta per l'annullamento  dell'art.  24  del  regolamento
«lungi dal poter essere considerata azione proposta  contro  un  atto
avente portata generale, riguardava un provvedimento che, per la  sua
portata prescrittiva, andava a incidere sulle posizioni giuridiche di
soggetti personalmente individuabili»  (cioe'  i  soggetti  parte  di
contratti  individuali  a  termine  volti   a   conferire   incarichi
dirigenziali); 
        f2) omissione di pronuncia sull'eccezione di inammissibilita'
del ricorso di I grado per carenza originaria di interesse ad  agire,
connessa con l'impugnazione regolamentare separatamente dai  concreti
atti di conferimento degli incarichi dirigenziali; 
        g2) improcedibilita' del ricorso di I grado per  sopravvenuta
carenza di interesse ad agire, «attesa la  intervenuta  pubblicazione
del bando, relativo alla procedura concorsuale per  la  copertura  di
posti di rigenziali vacanti»; 
        h2) violazione art. 24 regolamento di amministrazione Agenzia
delle Entrate; dell'art. 71, comma 3 d.lgs. n. 300/1999 e  52  d.lgs.
n. 165/2001; poiche' non e' stato considerato l'ambito  di  autonomia
attribuito  all'Agenzia  delle  Entrate,  abilitata  ad  emanare   un
regolamento di amministrazione informato  ai  «principi»  di  cui  al
d.lgs. n.  29/1993,  «ma  non  certo  al  pedissequo  richiamo  delle
previsioni nello stesso contenute». 
    Hanno spiegato atto di intervento ex art. 108 e 109, comma 2, Cpa
ulteriori funzionari, destinatari dei contratti  di  conferimento  di
incarico  dirigenziale  (Nicolo'  Sebastiano  ed  altri),  proponendo
motivi di gravame analoghi a quelli riportati per il precedente  atto
di intervento. 
    Hanno altresi' spiegato intervento ad opponendum altri funzionari
dell'Agenzia delle Entrate (Pani Franca  ed  altri),  i  quali  hanno
preliminarmente eccepito l'inammissibilita' degli atti di intervento,
poiche' i medesimi avrebbero  dovuto  essere  spiegati  nel  giudizio
conclusosi con la  sentenza  n.  260/2011;  hanno  comunque  concluso
richiedendo il rigetto dell'appello dell'Agenzia delle Entrate e  del
ricorsi ex artt. 108 e 109, comma 2 Cpa. 
    Nelle more del giudizio  -  entrato  in  vigore  (nel  suo  testo
definitivo) l'art. 8, comma 24, d.l. 2 marzo 2012, n.  16,  conv.  in
legge 26 aprile 2012, n. 44 -  la  Dirpubblica  ha  proposto  «motivi
aggiunti» nell'ambito del presente  giudizio,  al  fine  di  eccepire
l'illegittimita' costituzionale di detta norma, per violazione  degli
artt. 3, 24, 97, 101, 111, 113 e 117 Cost., nonche' dell'art. 6, par.
1 CEDU (v. pagg. 22-43). 
    Questo Collegio, con ordinanza 29  novembre  2011,  n.  5199,  ha
accolto la domanda di misure cautelaci  proposta  dall'Agenzia  delle
Entrate, disponendo la sospensione dell'esecutivita'  della  sentenza
impugnata, ritenendo: 
    «che sussiste il danno  grave  ed  irreparabile  derivante  dalla
esecuzione della sentenza appellata (ferma ogni migliore  valutazione
del fumus in sede di esame nel merito della controversia), e cio'  in
relazione alla funzionalita' degli uffici e, quindi, alla correntezza
dell'attivita'     amministrativa      nel      delicato      settore
dell'amministrazione  finanziaria,  in  tal  modo  giudicando,  nella
doverosa   comparazione   degli   interessi   coinvolti,   prevalente
l'interesse  pubblico  su  quello  fondante  l'azione  dell'appellata
organizzazione sindacale». 
    All'udienza di trattazione, dopo deposito di memorie, la causa e'
stata riservata in decisione. 
    3. Con ulteriore ricorso in appello, l'Agenzia delle  Entrate  ha
impugnato la sentenza 30 settembre 2011, n. 7636, con la quale il TAR
per il Lazio, sez. II, ha annullato il provvedimento 29 ottobre 2010,
con il quale il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha  bandito  una
selezione - concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di  seconda
fascia, riservando il 50% dei posti al personale interno. 
    La sentenza  -  rigettata  l'eccezione  di  inammissibilita'  del
ricorso per difetto di legittimazione attiva della Dirpubblica, sulla
base delle argomentazioni di cui alla propria sentenza n. 260/2009  -
ha  ulteriormente  richiamato,  a   sostegno   della   pronuncia   di
annullamento, quanto  gia'  espresso  nella  precedente  sentenza  n.
6884/2011. 
    Avverso tale decisione, vengono proposti  i  seguenti  motivi  di
appello: 
        a3)  difetto  di  legittimazione  passiva  della  Federazione
Dirpubblica (da intendersi come difetto di legittimazione passiva  in
grado di appello e, dunque, di legittimazione attiva in  I  grado  di
giudizio); 
        b3)  carenza  di  iter   logico-giuridico;   violazione   del
principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato  ex  art.
112 c.p.c., poiche' i motivi di ricorso accolti «non  censuravano  la
violazione degli artt. 19 e 52 d.lgs. n. 165/2001, come asserito  dal
TAR nella motivazione della sentenza»; 
        c3) violazione art. 3, commi 1 e 2 Cpa; violazione del dovere
di motivazione chiara  e  sintetica,  poiche'  la  motivazione  della
sentenza  «non  consente  di  ripercorrere  l'iter   logico-giuridico
seguito dal Collegio per giungere alla decisione di accoglimento». La
sentenza, infatti, «si incentra  nel  richiamo  pressoche'  integrale
delle statuizioni  della  precedente  pronuncia  ...  senza  lasciare
intendere quali - e in che misura - siano  state  le  previsioni  del
bando di concorso impugnato giudicate illegittime». 
    L'Agenzia delle Entrate ha  ribadito  inoltre  (pagg.  13-20)  le
difese articolate nel  precedente  grado  di  giudizio,  avverso  gli
ulteriori motivi di ricorso proposti ed assorbiti dalla pronuncia. 
    Anche nel presente giudizio - entrato in vigore nelle  more  (nel
suo testo definitivo) l'art. 8, comma 24, d.l. 2 marzo 2012,  n.  16,
conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44 -  la  Dirpubblica  ha  proposto
«motivi   aggiunti»,   al   fine   di    eccepire    l'illegittimita'
costituzionale di detta norma, per violazione degli artt. 3, 24,  97,
101, 111, 113 e 117 Cost., nonche' dell'art. 6, par. 1 CEDU (v. pagg.
22-43). 
    All'udienza di trattazione, dopo deposito di memorie, la causa e'
stata riservata in decisione. 
    4. Con sentenza 18 novembre 2013, n. 5451,  questo  Consiglio  di
Stato ha innanzi tutto riuniti i ricorsi, stante la  connessione,  ed
ha  pronunciato  in  ordine  ai  profili   di   inammissibilita'   ed
improcedibilita',  sollevati   per   il   tramite   dei   motivi   di
impugnazione: 
        a) rigettando l'appello ed i ricorsi in opposizione di  terzo
proposti avverso la sentenza n. 260/2011 del TAR per il Lazio; 
        b) rigettando i motivi di appello e i motivi dei  ricorsi  in
opposizione di terzo, come specificamente  indicati  in  motivazione,
rivolti avverso le sentenze nn. 6884/2011 e 7636/2011 del TAR per  il
Lazio. 
    Esaurito, dunque, l'esame dei motivi  di  appello  e  di  ricorso
afferenti ai profili di inammissibilita' e  di  improcedibilita',  ai
fini dell'esame degli ulteriori motivi, relativi al merito, e  dunque
alla prospettata illegittimita' degli atti impugnati, il  Collegio  -
con la citata sentenza n. 5451/2013 - ha rilevato che, nelle more del
giudizio, e' entrato in vigore l'art. 8, comma 24, d.l. 2 marzo 2012,
n. 16, conv. in legge 26 aprile 2012, n.  44,  recante  «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di  efficientamento
e potenziamento delle procedure di accertamento. 
    Tale disposizione prevede: 
        «Fermi i  limiti  assunzionali  a  legislazione  vigente,  in
relazione  all'esigenza  urgente  e  inderogabile  di  assicurare  la
funzionalita' operativa delle proprie strutture,  volta  a  garantire
una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione di cui
alle disposizioni del  presente  articolo,  l'Agenzia  delle  dogane,
l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio  sono  autorizzate
ad espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre
2013 per la copertura delle posizioni dirigenziali  vacanti,  secondo
le modalita' di  cui  all'articolo  1,  comma  530,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma  2,  secondo  periodo,
del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  2  dicembre  2005,  n.  248.  Nelle  more
dell'espletamento  di  dette  procedure   l'Agenzia   delle   dogane,
l'Agenzia  delle  entrate  e  l'Agenzia  del  territorio,  salvi  gli
incarichi gia' affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a
propri funzionari con la stipula  di  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato,  la  cui  durata  e'  fissata  in  relazione  al   tempo
necessario per la copertura del posto vacante tramite  concorso.  Gli
incarichi  sono  attribuiti   con   apposita,   procedura   selettiva
applicando l'articolo 19, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui e' conferito l'incarico compete
lo  stesso   trattamento   economico   dei   dirigenti.   A   seguito
dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di  cui  al
presente comma, l'Agenzia delle dogane,  l'Agenzia  delle  entrate  e
l'Agenzia del territorio  non  potranno  attribuire  nuovi  incarichi
dirigenziali a propri funzionari  con  la  stipula  di  contratti  di
lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del  presente  comma  si  provvede  con  le
risorse  disponibili  sul  bilancio   dell'Agenzia   delle   entrate,
dell'Agenzia  delle  dogane  e  dell'Agenzia  del  territorio.   Alla
compensazione  degli  effetti  in  termini   di   fabbisogno   e   di
indebitamento  netto,  pari  a  10,3  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2013, per  l'Agenzia  delle  dogane  e  per  l'Agenzia  del
territorio si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo  di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  le   occorrenti   variazioni   di'
bilancio.». 
    Alla luce di tale  disposizione,  il  Collegio  ha  ritenuto  che
«occorre rimettere alla Corte costituzionale, stante la sua rilevanza
ai fini della decisione e  la  sua  non  manifesta  infondatezza,  la
questione relativa alla legittimita' costituzionale dell'articolo  8,
comma 24, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in legge 26 aprile 2012, n.
44, per le ragioni meglio esplicitate con separata ordinanza». 
    5. Dall'esame della disposizione sopra riportata  ed  applicabile
al caso di specie, appare evidente la rilevanza  della  questione  di
legittimita' costituzionale della medesima. 
    Giova osservare che la disposizione  in  esame,  nell'autorizzare
l'espletamento  di  procedure  concorsuali  da  parte  delle  Agenzie
fiscali, ed in  particolare  da  parte  dell'Agenzia  delle  Entrate,
prevede  che  «nelle  more  dell'espletamento  di   dette   procedure
l'Agenzia delle dogane,  l'Agenzia  delle  entrate  e  l'Agenzia  del
territorio, salvi gli incarichi gia'  affidati,  potranno  attribuire
incarichi  dirigenziali  a  propri  funzionari  con  la  stipula   di
contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata e' fissata  in
relazione al tempo necessario per  la  copertura  del  posto  vacante
tramite concorso». 
    Orbene, appare al Collegio che la  norma  citata  per  un  verso,
autorizza l'attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari delle
stesse Agenzie nelle more dello svolgimento dei concorsi;  per  altro
verso, fa salvi gli  incarichi  «gia'  affidati»,  vale  a  dire  gli
incarichi dirigenziali gia' affidati a funzionari privi di  qualifica
dirigenziale. 
    La norma ora richiamata, legittimando ex post  l'attribuzione  di
incarichi dirigenziali a funzionari privi della  relativa  qualifica,
si pone quale factum principis sopravvenuto, tale da  determinare  la
declaratoria  di  improcedibilita'  degli  appelli  per  sopravvenuto
difetto di interesse alla decisione. 
    Non a caso, a seguito  dell'entrata  in  vigore  della  norma  in
esame, la Dirpubblica, parte appellata, ha proposto «motivi aggiunti»
nell'ambito   del   presente   giudizio,   al   fine   di    eccepire
l'illegittimita' costituzionale di detta norma, per violazione  degli
artt. 3, 24, 97, 101, 111, 113 e 117 Cost., nonche' dell'art. 6, par.
1 CEDU. 
    In  definitiva,  la  norma  -   consentendo   che   «nelle   more
dell'espletamento  di  dette  procedure   l'Agenzia   delle   dogane,
l'Agenzia  delle  entrate  e  l'Agenzia  del  territorio,  salvi  gli
incarichi gia' affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a
propri funzionari con la stipula  di  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato,  la  cui  durata  e'  fissata  in  relazione  al   tempo
necessario per la copertura del posto  vacante  tramite  concorso»  -
determina la «salvezza» del  provvedimento  impugnato  (delibera  del
Comitato di gestione dell'Agenzia delle  Entrate,  con  la  quale  e'
stato  modificato  l'art.  24  del  regolamento  di  amministrazione,
consentendo il conferimento, fino al 31 dicembre 2010,  di  incarichi
dirigenziali in favore di funzionari non in possesso  della  relativa
qualifica). 
    Da cio', la evidente rilevanza della  questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    6.  Attesa  la  rilevanza,  questo  Consiglio  di  Stato  ritiene
altresi' non manifestamente infondata la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'articolo 8, comma 24, d.l. 2 marzo 2012,  n.  16,
conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44, per le seguenti ragioni: 
        a) in primo luogo, per violazione degli articoli 3 e 97 Cost,
poiche', nel consentire  l'attribuzione  di  incarichi  a  funzionari
privi  della  relativa  qualifica,  la   norma   aggira   la   regola
costituzionale di accesso ai pubblici uffici mediante concorso. 
    La Corte costituzionale (sentenza  6  luglio  2004,  n.  205)  ha
ribadito che nel concorso pubblico va riconosciuta «la forma generale
ed ordinaria di reclutamento  per  il  pubblico  impiego,  in  quanto
meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione»,
precisando inoltre che «la regola del pubblico  concorso  puo'  dirsi
rispettata solo quando  le  selezioni  non  siano  caratterizzate  da
arbitrarie ed irragionevoli  forme  di  restrizione  dell'ambito  dei
soggetti legittimati a parteciparvi». La Corte ha precisato  che,  se
e' vero che il  principio  del  concorso  pubblico  non  ostacola  la
previsione per legge di «condizioni di accesso intese a consentire il
consolidamento   di   pregresse   esperienze   lavorative    maturate
nell'amministrazione»,   tuttavia   il   principio   stesso,    salvo
circostanze eccezionali, «non tollera la riserva integrale dei  posti
disponibili in favore del personale interno». 
    Ha aggiunto la Corte costituzionale che, se e' vero che la regola
del pubblico concorso, quale strada maestra per l'accesso al rapporto
di lavoro con le pubbliche amministrazioni, puo' essere derogata  dal
legislatore, purche' non venga leso il principio  di  ragionevolezza,
e' altrettanto  vero  che  tale  eccezione  non  si  giustifica,  con
conseguente violazione del predetto principio di  ragionevolezza,  «a
proposito  di  norme  che  prevedano  scivolamenti  automatici  verso
posizioni  superiori  (senza  concorso  o  comunque  senza   adeguate
soluzioni  o  verifiche  attitudinali)  o  concorsi  interni  per  la
copertura della totalita' dei posti vacanti». 
    In via generale, la Corte costituzionale (sent. 16  maggio  2002,
n. 194) ha riaffermato il principio secondo il quale «il passaggio ad
una fascia funzionale superiore comporta l'accesso ad un nuovo  posto
di lavoro corrispondente a  funzioni  piu'  elevate  ed  e'  soggetto
pertanto, quale figura di  reclutamento,  alla  regola  del  pubblico
concorso», affermando  peraltro  che  anche  un  concorso  con  posti
riservati in misura ragionevole risponde a tale principio. 
    A fronte di tali indicazioni,  la  norma  in  esame  consente,  a
funzionari privi della relativa qualifica, di essere  destinatari  di
conferimento di incarico dirigenziale,  e  dunque  di  accedere  allo
svolgimento di mansioni proprie di un'area e qualifica  afferente  ad
un «ruolo» diverso nell'ambito  dell'organizzazione  pubblica,  e  ai
quali i medesimi funzionari potrebbero accedere solo  a  seguito  del
positivo superamento di  idoneo  concorso  (la  cui  esigenza  viene,
dunque, aggirata dalla norma in esame); 
        b) in secondo luogo, per violazione degli  articoli  3  e  97
Cost., sotto diverso profilo, in quanto, eludendosi, per  il  tramite
della norma in esame, la regola del pubblico concorso,  si  determina
un vulnus al principio del  buon  andamento  amministrativo,  proprio
perche',  come  affermato  dalla  Corte  costituzionale   (sent.   n.
205/2004),  il  concorso,  rappresentando  «la  forma   generale   ed
ordinaria di reclutamento per il pubblico  impiego»,  costituisce  un
«meccanismo     strumentale     al     canone      di      efficienza
dell'amministrazione»,  e  dunque  attutivo  del  principio  di  buon
andamento; 
        c) in terzo luogo, per ulteriore violazione degli articoli  3
e 97, primo comma, Cost.,  in  quanto  la  norma  in  esame  viola  i
principi di legalita', imparzialita'  e  buon  andamento  dell'azione
amministrativa, poiche' essa, permettendo l'attribuzione di incarichi
dirigenziali a funzionari privi della relativa qualifica, consente di
conseguenza la preposizione ad  organi  amministrativi,  titolari  di
potesta' provvedimentale, di soggetti privi dei necessari  requisiti,
in tal modo determinandosi (anche) una conseguente diminuzione  delle
garanzie  dei  cittadini  riposte   in   una   amministrazione   che,
nell'esercizio di poteri  conferiti  dalla  legge,  deve  presentarsi
competente, imparziale, efficiente; 
        d) in quarto luogo, per violazione  degli  articoli  3  e  51
Cost., in quanto  la  norma  consente  l'accesso  a  pubblici  uffici
(intendendosi, per  essi,  quelli  di  rango  dirigenziale),  sia  in
violazione delle «condizioni di eguaglianza», che  risultano  violate
dalla pretermissione della procedura concorsuale, e che devono invece
sussistere tra i cittadini  aspiranti  ad  uffici  pubblici,  sia  in
violazione dei «requisiti stabiliti dalla legge»  (posto  che  l'art.
19, d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165, prevede  ben  diverso  procedimento
per il conferimento degli incarichi dirigenziali). 
    7. Per tutte  le  ragioni  esposte,  questo  Consiglio  di  Stato
ritiene rilevante e non  manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 8, comma  24,  di  2  marzo
2012, n. 16, conv. legge 26 aprile 2012, n. 44, per violazione  degli
articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. 
    La ri,essione degli atti alla Corte  costituzionale  comporta  la
sospensione del processo in corso.