IL TRIBUNALE DI TIVOLI 
 
    Il Tribunale di Tivoli,  in  persona  del  G.O.T.  avv.  Domenico
Riggio, sciolta la riserva nel procedimento iscritto al n.  4301/2012
R.G.,  tra  il  sig.  Alessandro  Zanatta,  rappresentato  e   difeso
dall'avv. Enrico Maria De Rossi Frigo,  presso  il  quale  ha  eletto
domicilio in Roma, alla via di Villa Emiliani n. 24, ed il sig. Marco
Midei, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
avv.ti Fernando Cerrato e Francesco Pandolfi, presso il quale  ultimo
ha eletto domicilio in Fonte Nuova (Roma), alla via Monte Gennaro  n.
7, rilevato e ritenuto che; 
    In fatto: 
        con  atto  di  intimazione  di  sfratto   per   morosita'   e
contestuale citazione per la convalida, il sig. Alessandro Zanatta ha
adito  il  Tribunale  di  Tivoli,  esponendo:  di  aver  concesso  in
locazione al sig.  Marco  Midei,  ad  uso  esclusivo  di  abitazione,
l'immobile sito in Mentana (Roma), via Sante Monachesi  n.  6,  scala
unica, 1° piano, interno n. 6, con contratto, avente  decorrenza  dal
1° aprile 2011, regolarmente registrato; che  il  conduttore  si  era
reso  moroso  nel  pagamento  parziale  dei   canoni   di   locazioni
relativamente al periodo agosto 2011-settembre 2012 compresi per  una
complessiva morosita' di Euro 6.496,16, altre interessi dalle singole
scadenze  sino  al  soddisfo.  Chiedeva,  quindi,  che  il  Tribunale
convalidasse l'intimato sfratto per morosita'; 
        all'udienza di convalida l'intimato, ritualmente costituitosi
con comparsa di costituzione e risposta con domanda  riconvenzionale,
si opponeva alla convalida deducendo: l'insussistenza della morosita'
contestatagli  atteso  che   esso   conduttore   aveva   regolarmente
corrisposto i canoni  di  locazione  in  favore  dell'intimante  sig.
Zanatta Alessandro; che quest'ultimo, inosservante dell'art.  15  del
contratto di locazione di cui si discute, che stabilisce testualmente
che «il locatore provvedera' alla registrazione del contratto dandone
notizia al conduttore»,  aveva  omesso  di  registrare  il  contratto
sottoscritto dalle parti in data 31 marzo 2011  e  di  informarne  il
conduttore, nonostante i reiterati  solleciti  verbali  da  parte  di
quest'ultimo; che all'adempimento di tale onere  aveva  provveduto  a
proprie spese in data 22 giugno 2011 l'intimato sig. Marco Midei,  il
quale  inoltre,  con  lettera  raccomandata  a.r.  n.   136591435234,
regolarmente ricevuta dal sig. Alessandro Zanatta presso  la  propria
residenza in data 25 agosto 2011, comunicava la registrazione tardiva
del contratto e la  volonta'  di  avvalersi,  in  sostituzione  delle
clausole negoziali, di quelle imperative ex  art.  3,  comma  8,  del
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 il quale dispone  che  «ai  contratti  di
locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque  stipulati,  che,
ricorrendone i presupposti, non  sono  registrati  entro  il  termine
stabilito dalla legge, si  applica  la  seguente  disciplina:  a)  la
durata della locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere dalla
data della registrazione, volontaria o d'ufficio; b)  al  rinnovo  si
applica la disciplina di cui all'art. 2, comma 1, della citata  legge
n. 431 del 1998; e) a decorrere dalla registrazione il  canone  annuo
di locazione e' fissato  in  misura  pari  al  triplo  della  rendita
catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al  75  per
cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al  consumo  per  le
famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone
inferiore, si applica comunque  il  canone  stabilito  dalle  parti».
Deduceva altresi' che la predetta  norma  si  attaglia  perfettamente
alla fattispecie in esame atteso che il contratto  de  quo  e'  stato
registrato dal conduttore dopo l'entrata  in  vigore  del  d.lgs.  n.
23/2011 nonche' oltre il termine di «sanatoria» concesso dal  decreto
stesso, pari a giorni 60 dall'entrata in vigore  della  legge  (il  6
aprile 2011); spiegava  inoltre  domanda  riconvenzionale,  chiedendo
accertarsi e dichiararsi  che  le  nuove  condizioni  applicabili  al
rapporto di locazione tra il sig.  Midei  Marco  e  il  sig.  Zanatta
Alessandro sono quelle determinate in virtu'  dell'applicazione  alla
presente fattispecie dell'art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 23/2011; 
        l'intimante, invocando la illegittimita' e la disapplicazione
della disciplina di cui all'art. 3 comma VIII del decreto legislativo
n.  23  del  14  marzo  2011,  -   che   presenterebbe   profili   di
incostituzionalita', tra l'altro, per  eccesso  di  delega  (art.  76
Cost.) e per irragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto disciplina di
carattere  premiale  per  il  conduttore,  ed  in  quanto  colpirebbe
solamente i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e non
anche ai contratti di  locazione  commerciale,  -  ha  insistito  per
l'emissione  dell'ordinanza  provvisoria  di  rilascio  ex  art.  665
c.p.c.; 
    In diritto: 
        la disciplina di cui  all'art.  3,  comma  VIII  del  decreto
legislativo n.  23  del  14  marzo  2011  -  laddove  statuisce:  «Ai
contratti di locazione degli  immobili  ad  uso  abitativo,  comunque
stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro
il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente  disciplina:
a) la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere
dalla data di registrazione, volontaria o d'ufficio; b) al rinnovo si
applica la disciplina di cui all'art. 2, comma I, della citata  legge
n. 431 del 1998; c) a decorrere dalla registrazione il  canone  annuo
di locazione e' fissato  in  misura  pari  al  triplo  della  rendita
catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al  75  per
cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al  consumo  per  le
famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone
inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti» -  e'
applicabile al caso sottoposto alla decisione  di  questo  magistrato
giudicante; 
        la medesima disciplina, inoltre, non si sottrae al dubbio  di
legittimita' costituzionale, in relazione ai parametri e (anche al di
la' della prospettazione della parte attrice) per le ragioni  di  cui
infra; 
        la  questione  dell'eventuale  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 3, comma  VIII,  del  d.lgs.  14  marzo  2011,  n.  23,  e'
rilevante  ai  fini  della  decisione  della  causa  all'esame  dello
scrivente magistrato, atteso che: a) dalla sua risoluzione  dipendono
sia la concessione o  meno  dell'ordinanza  provvisoria  di  rilascio
sollecitata dalla parte locatrice, sia la decisione di merito:  nella
specie, la registrazione del contratto de quo  e'  avvenuta  dopo  il
sessantesimo giorno successivo al 7 aprile 2011 (data di  entrata  in
vigore del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23), secondo  quanto
disposto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
del 7 aprile 2011, che in relazione ai contratti  i  cui  termini  di
registrazione scadrebbero in detto periodo, come nel caso di  specie,
prevede che la registrazione puo' essere effettuata entro il 6 giungo
2011 (vd. art.  6.4.  rubricato  «Registrazione  del  contratto»  del
provvedimento  citato),  ossia  la  registrazione  de  qua  e'  stata
eseguita il 22 giugno 2011, su  richiesta  del  conduttore:  pertanto
appare indubbia l'applicazione del comma VIII dell'art. 3 del  d.lgs.
n. 23/2011, ai fini, come detto,  della  decisione  della  causa;  b)
un'eventuale     interpretazione     costituzionalmente     orientata
comporterebbe, ad avviso dello scrivente, la  disapplicazione,  nella
sostanza, della  disposizione  stessa,  al  di  fuori  del  legittimo
esercizio delle funzioni giudicanti. 
Motivi di contrasto con norme costituzionali: 
    A) illegittimita' costituzionale  dell'art.  3,  comma  VIII  del
d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, con  riferimento  all'art.  76  della
costituzione, per: 
        a) la previsione di un regime sanzionatorio per la  omessa  o
tardiva registrazione dei contratti locazione degli immobili  ad  uso
abitativo, non legittimata dalla legge delega del 5 agosto  2009,  n.
42; 
        b) la previsione di una disciplina di carattere premiale  per
i conduttori di immobili ad  uso  abitativo,  non  legittimata  dalla
legge delega del 5 agosto 2009, n. 42; 
        l'art. 3 del d.lgs. del 14 marzo 2011, n.  23,  si  inserisce
nell'ambito delle disposizioni costituenti attuazione della delega al
Governo contenuta nella legge del 5 agosto 2009, n. 42, relativa alla
«Delega al Governo in materia di Federalismo fiscale,  in  attuazione
dell'art. 119 della Costituzione» e, in particolare,  degli  articoli
2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26 della detta legge delega; 
        tra i principi ispiratori della predetta delega vi e'  quello
relativo  al  «coinvolgimento  dei  diversi   livelli   istituzionali
nell'attivita'  di  contrasto  all'evasione  e  all'elusione  fiscale
prevedendo meccanismi  di  carattere  premiale»  (art.  2,  comma  2,
lettera d), legge  5  agosto  2009,  n.  42,  cit.);  tuttavia  detti
«meccanismi  di  carattere  premiale»  riguardano  esclusivamente  le
regioni e gli enti locali e  non  gia'  soggetti  privati,  quali  il
locatore e il conduttore, i quali ultimi, evidentemente, non  possono
rappresentare i citati livelli istituzionali a favore  dei  quali  la
legge delega n. 42/2009  ha  attribuito  all'Esecutivo  di  prevedere
meccanismi di carattere premiale, nella detta attivita' di  contrasto
all'evasione e all'elusione fiscale; 
        l'art. 26 della suddetta legge-delega,  rubricato  «Contrasto
dell'evasione fiscale», prevede infatti che «i decreti legislativi di
cui all' art. 2, con riguardo al sistema  gestionale  dei  tributi  e
delle compartecipazioni, nel  rispetto  dell'autonomia  organizzativa
delle regioni e  degli  enti  locali  nella  scelta  delle  forme  di
organizzazione delle attivita' di gestione  e  di  riscossione,  sono
adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:  [...];  b)
previsione di adeguate forme premiali  per  le  regioni  e  gli  enti
locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di  maggior
gettito  derivante   dall'azione   di   contrasto   dell'evasione   e
dell'elusione fiscale»; 
        ne consegue che l'art.  3  del  d.lgs.  n.  23/2011,  laddove
prevede, al comma VIII, una disciplina premiale per  una  sola  delle
parti contraenti (il conduttore) che, sottoponendo a registrazione il
contratto di locazione, ottiene la riduzione del  canone  ben  al  di
sotto dei valori di mercato, appare in contrasto con l'oggetto  della
delega espressamente conferita al Governo; 
        in nessuna  delle  richiamate  disposizioni  della  legge  di
delegazione (artt. 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26)  risulta  inoltre
alcun principio  o  criterio  direttivo  che  appaia  legittimare  il
legislatore delegato all'introduzione delle «sanzioni» contenute  nel
comma VIII dell'art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
        viceversa   un'adeguata   sanzione,   operante   sul    piano
civilistico, e' gia' stata introdotta dall'art. 1, comma  346,  legge
n. 311/2004, che prevede la nullita' dei contratti di locazione  che,
ricorrendone i presupposti, non sono registrati; 
    B) Illegittimita' costituzionale  dell'art.  3,  comma  VIII  del
d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011,  con  riferimento  all'art.  3  della
costituzione (principio di ragionevolezza): 
        la disciplina di cui al comma VIII dell'art. 3 del d.lgs.  n.
23/2011, pur nello spirito di un apprezzabile obiettivo di  contrasto
del fenomeno delle locazioni sommerse  e  dell'evasione  fiscale,  si
caratterizza nondimeno per una sua  intrinseca  irragionevolezza,  in
quanto, con la riduzione del valore del canone  di  locazione  di  un
immobile ad uso abitativo al disotto di quello  di  mercato,  ma  che
appare altresi' al disotto del minimo  dichiaratile  (art.  1,  comma
342, legge n.  311/2004),  e  dunque  con  la  riduzione  della  base
imponibile (sulla quale calcolare  l'imposta  di  registro),  nonche'
dell'ammontare del canone  annuo  (su  cui  calcolare  l'imposta  sul
reddito derivante dalle locazioni), finisce col  danneggiare  proprio
le regioni e gli enti locali, in  termini  di  minor  gettito,  quale
effetto della riduzione dell'entrata tributaria; 
        l'imposizione di una sostituzione ex lege del canone pattuito
dalle  parti  con  un  ammontare  del  canone  annuo  imperativamente
commisurato al triplo della rendita catastale, oltre a ridurre,  come
detto, la base imponibile delle sopra indicate imposte,  comporta  un
ingiustificato  beneficio  per  uno  solo  dei  soggetti  coobbligati
rispetto all'adempimento della  registrazione  de  qua,  configurando
dunque una disparita'  di  trattamento  tra  locatore  e  conduttore,
rispetto ad un'obbligazione di rilievo civile e fiscale, cui entrambi
sono tenuti; 
        le   disposizioni   normative   in   esame    si    applicano
esclusivamente ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
e non anche ai contratti di locazione commerciale.  Ne  consegue  una
irragionevole disparita' di  trattamento  tra  le  due  categorie  di
contratti, con  riferimento  alla  mancata  previsione,  quanto  alle
locazioni commerciali, di analoga sanzione, anche nell'ipotesi in cui
il locatore sia una persona fisica che effettua la locazione  non  in
regime di impresa o di lavoro autonomo; 
        secondo  quanto  desumibile   dalla   stessa   giurisprudenza
costituzionale (cfr. Corte costituzionale ordinanze n.  420/2007;  n.
389/2008; n. 110/2009), il disposto di cui  all'art.  1,  comma  346,
legge n. 311/2004, che sanziona  con  la  nullita'  il  contratto  di
locazione in forma scritta, in caso di  violazione  dell'onere  della
registrazione, configura una vera e propria ipotesi  di  nullita'  ex
art. 1418 c.c. Applicando la censurata disciplina, il conduttore, ove
provveda  alla  registrazione,   ancorche'   tardiva,   dell'accordo,
potrebbe godere comunque di un contratto  disciplinato  -  in  ordine
alla durata ed al  canone  -  dall'art.  3,  comma  VIII,  d.lgs.  n.
23/2011. Al contempo,  il  resto  dell'accordo  contrattuale  sarebbe
travolto dalla insanabile nullita' prevista dal citato art. 1,  comma
346, legge n. 311/2004, atteso che la fattispecie si  inquadra  nella
previsione  di  cui  all'art.  1418,  comma  II,  cod.   civ.   (cfr.
giurisprudenza  costituzionale  citata).  Non  si  tratterebbe,   per
converso, della sostituzione automatica di singole clausole nulle, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 1419  cod.  civ.  Applicando,
dunque, la disposizione di cui al  citato  comma  346,  in  combinato
disposto con il comma VIII dell'art. 3  del  d.lgs.  n.  23/2011,  si
arriverebbe alla paradossale  e  contraddittoria  conclusione  di  un
contratto insanabilmente nullo ed improduttivo di  effetti,  eccezion
fatta per la durata e per  il  canone  di  locazione,  predeterminati
dalla legge; 
        l'art. 1, comma IV, legge n. 431/1998 ha imposto, per tutti i
contratti di locazione ad uso abitativo, la forma scritta a  pena  di
nullita'.  La  registrazione,  tuttavia,  non  puo'  in  alcun   modo
sopperire alla mancanza dell'accordo negoziale, ne' tanto  meno  puo'
farlo una sentenza di accertamento  o  costitutiva,  introducendo  un
regolamento di interessi diverso rispetto a quello  pattuito,  atteso
il tenore dell'art. 1424 c.c., secondo il quale  il  contratto  nullo
puo' essere convertito in altro  legittimo,  «del  quale  contenga  i
requisiti di sostanza e di forma»; 
        in  ordine  alla  determinazione  della  misura  del   canone
legalmente imposto con il contratto cosi' come disciplinato dall'art.
3, comma VIII del d.lgs. n.  23  del  14  marzo  2011,  il  parametro
adottato, ovvero la rendita catastale, e'  del  tutto  inadeguato  al
fine di assicurare risultati uniformi. La disposizione censurata  non
si inserisce nel quadro di una disciplina organica ne' risponde ad un
ragionevole bilanciamento d'interessi tra conduttore e locatore; 
        in effetti la rendita catastale esprime un  reddito  presunto
basato  sulla  consistenza   dell'unita'   immobiliare,   sulla   sua
superficie e volumetria e sulla tariffa d'estimo relativa  al  comune
ed alla zona censuaria ove sorge l'immobile; 
        ne consegue che la rendita catastale e' un parametro  fiscale
generico,  non  fondato   su   effettive   e   concrete   valutazioni
dell'immobile. A tal proposito si confronti  la  normativa  sull'equo
canone, che, nell'imporre un regime vincolistico,  aveva  previsto  i
ben piu' concreti parametri di cui agli artt. da 12 a 23 della  legge
n. 378; 
        la disciplina censurata non prevede, inoltre,  che  le  parti
possano liberamente e diversamente determinare il canone,  o  che  lo
possa  fare   il   giudice,   quando   quello   calcolato   in   base
all'applicazione  del  parametro  previsto  (rendita  catastale)  sia
completamente svincolato dal valore dell'immobile (cfr. 52,  comma  4
del d.P.R. n. 131/1986), dal canone di mercato e  risulti,  comunque,
palesemente irrisorio, come nella fattispecie; 
        l'applicazione di un  «regime  vincolistico»,  come  previsto
dalla disciplina di cui al comma VIII dell'art. 3 del citato  decreto
legislativo, ovvero  la  determinazione  legale  della  durata  delle
locazioni  abitative,   nonche'   la   quantificazione   legale   del
corrispettivo, nell'ipotesi di  omessa  registrazione,  non  realizza
alcun  equilibrio  tra  l'interesse  pubblico   all'emersione   delle
locazioni sommerse e la  reazione  dell'ordinamento  a  tutela  della
legalita'  violata  per  effetto  della  mancata  registrazione.   In
effetti, sul piano civilistico, con la gia' prevista  sanzione  della
nullita' secondo il disposto di cui all'art. 1, comma 346,  legge  n.
311/2004, anche in  linea  con  una  applicazione  costituzionalmente
orientata dell'art. 13, comma V,  legge  n.  431/1998  e  con  quanto
sostenuto dalla Corte costituzionale con le ordinanze n. 420/2007, n.
389/2008,  n.  110/2009,  i  due   predetti   interessi   sono   gia'
essenzialmente soddisfatti; 
        con   l'applicazione,   inoltre,   delle   pesanti   sanzioni
pecuniarie oltre al pagamento dell'imposta  e  relativa  soprattassa,
per l'omessa o tardiva registrazione, e' realizzato  l'interesse  del
sistema tributario; 
        l'applicazione   dell'ulteriore    sanzione    del    «regime
vincolistico» come sopra specificato, si prospetta come un  di  piu',
che sbilancia irragionevolmente il contemperamento tra i contrapposti
interessi,  -  eccessivamente   premiante   per   i   conduttori   ed
eccessivamente punitivo per i  locatori;  senza  che  sussista  alcun
ulteriore obiettivo interesse pubblico, oltre quello di fare emergere
il  sommerso  -  gia'  soddisfatto  mediante   l'applicazione   delle
menzionate sanzioni civili e tributarie, che  possa  giustificare  la
detta ulteriore «sanzione», di cui alla censurata disciplina.