LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                      Sesta Sezione Civile - T 
 
    Composta dagli Ill.mi sig.ri Magistrati: 
        dott. Mario Cicala - Presidente; 
        dott. Salvatore Bognanni - Consigliere; 
        dott. Marcello Iacobellis - Consigliere; 
        dott. Giuseppe Caracciolo - Consigliere; 
        dott. Antonello Cosentino - Rel. Consigliere, 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso
n. 4154-2012 proposto da Dalcos Spa 02057910263 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  in  Roma,  Via
Della Scrofa, 64, presso lo studio dell'avvocato  Vincenzo  Cellamare
(Studio Legale Zunarelli e Associati), rappresentata e  difesa  dagli
avvocati Lorenzo Del Federico, Stefano Zunarelli, giusta procura alle
liti in calce al ricorso, ricorrente; 
    Contro  Agenzia  delle  entrate  11210661002,  in   persona   del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente  domiciliata  in  Roma,
Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che
la rappresenta e difende, ope legis, controricorrente; 
    Avverso  la  sentenza  n.  616  ottobre  2011  della  Commissione
Tributaria Regionale di L'Aquila - Sezione Staccata di Pescara dell'8
giugno 2011, depositata il 23 giugno 2011; 
    Udita la relazione della causa svolta nella camera  di  consiglio
del  5  febbraio  2015  dal  Consigliere  Relatore  dott.   Antonello
Cosentino. 
 
                      Svolgimento del processo 
 
    La societa' Dalcos Spa ricorre contro l'Agenzia delle entrate per
la cassazione  della  sentenza  con  cui  la  Commissione  Tributaria
Regionale dell'Abruzzo ha  respinto  il  ricorso  della  contribuente
avverso il provvedimento con cui il Centro Operativo di  Pescara,  ai
sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
convertito con la legge n. 2/2009, ha negato per  «esaurimento  delle
risorse  finanziarie»  il  nulla-osta  alla  fruizione  del   credito
d'imposta ex art. 1, commi 280 e segg., legge n. 296/2006,  richiesto
dalla contribuente in relazione ai costi sostenuti per  attivita'  di
ricerca e sviluppo avviate prima del 29 novembre 2008. 
    L'Agenzia delle  entrate  si  e'  costituita  con  controricorso,
resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. 
    Per  l'intelligenza  del  ricorso,  fondato  su  sei  motivi,  e'
opportuno svolgere una breve premessa normativa. 
    I commi da 280 a 283  dell'articolo  1  della  legge  finanziaria
2007, n. 296/2006 (abrogati per il disposto dell'articolo 23, settimo
comma, del decreto-legge n.  83/2012,  convertito  con  la  legge  n.
134/2012, e del numero 42 del relativo  Allegato  1,  ma  applicabili
ratione temporis alla fattispecie in esame) avevano  attribuito  alle
imprese - a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo  d'imposta
in corso alla data del 31  dicembre  2009  -  un  credito  d'imposta,
fruibile in compensazione nel modello F24,  pari  al  10%  dei  costi
sostenuti per attivita' di ricerca e sviluppo; se i costi di  ricerca
e sviluppo si riferivano a contratti  stipulati  con  universita'  ed
enti  pubblici  il  credito  di  imposta   era   riconosciuto   nella
percentuale del 15%, poi aumentato al 40% dal comma 66  dell'articolo
1 della legge finanziaria  2008,  n.  244/2007.  I  costi  a  cui  si
rapportava il diritto al credito di imposta non potevano superare,  a
mente del comma 281, l'importo di 15  milioni  di  euro  per  ciascun
periodo d'imposta (poi elevato a 50 milioni  di  euro  dal  comma  66
dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, n. 244/2007). 
    La legge non fissava alcun  tetto  globale  alla  erogazione  dei
crediti di imposta, ne'  prevedeva  limiti  di  copertura  del  minor
gettito fiscale derivante  dalla  relativa  fruizione  da  parte  dei
contribuenti;  conseguentemente,  il  singolo  contribuente  non  era
tenuto alla presentazione di alcuna istanza preventiva di  ammissione
al beneficio e poteva fruire del  credito  (nella  misura  risultante
dall'applicazione della percentuale prevista dal comma 280 sul  costo
per ricerca e sviluppo effettivamente sostenuto, entro  il  tetto  di
cui al comma 281) con la mera indicazione del  credito  stesso  nella
dichiarazione dei redditi. 
    Successivamente, con l'articolo 29 del decreto-legge 29  novembre
2008, n. 185, convertito in  legge  con  la  legge  n.  2/2009  (c.d.
decreto anticrisi, adottato nell'intento, enunciato nell'epigrafe, di
«fronteggiare  l'eccezionale  situazione  di  crisi  internazionale»,
provvedendo,  tra  l'altro,  a  «potenziare  le  misure   fiscali   e
finanziarie occorrenti per  garantire  il  rispetto  degli  obiettivi
fissati dal programma di stabilita'  e  crescita  approvato  in  sede
europea»), il legislatore,  nel  primo  comma,  ha  esteso  anche  al
credito di imposta di cui si tratta la  disciplina  sul  monitoraggio
dei crediti di imposta dettata dai commi 1 e 2  dell'articolo  5  del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge con la legge
n. 178/2008, e conseguentemente, nel secondo comma,  ha  previsto  un
tetto massimo al credito di imposta fruibile da parte delle  imprese,
definendo i relativi i stanziamenti nel bilancio dello  Stato  (375,2
milioni di euro per l'anno 2008, 533,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2009, 654 milioni di euro per l'anno 2010 e 65,4 milioni di euro  per
l'anno 2011). 
    La suddetta predeterminazione del  tetto  massimo  dell'ammontare
del credito  d'imposta  riconoscibile  al  sistema  delle  imprese  -
innovativa rispetto alla  disciplina  originariamente  dettata  dalla
legge n. 296/2006 - presupponeva  evidentemente  l'individuazione  di
una  procedura  di  selezione  delle  imprese  destinate   a   fruire
concretamente del credito di imposta rispetto a quelle  destinate  ad
essere escluse da tale fruizione  per  il  superamento  del  suddetto
tetto, ossia per l'incapienza dello stanziamento fissato dalla  legge
nel bilancio statale.  Tale  procedura  di  selezione  -  dettata  al
dichiarato  «fine  di  garantire  congiuntamente  la  certezza  delle
strategie di investimento, i  diritti  quesiti,  nonche'  l'effettiva
copertura finanziaria» - si rinviene nella seconda parte del  secondo
comma, nonche' nel terzo comma, dell'articolo 29 d.l. n. 185/2008. 
    Con tali disposizioni si stabiliva che, a decorre dall'anno 2009: 
        per la fruizione del credito d'imposta le  imprese  dovessero
inoltrare per via telematica all'Agenzia delle  entrate  un  apposito
formulario, valevole come «prenotazione dell'accesso  alla  fruizione
del credito d'imposta»; 
        la prenotazione del credito di imposta per  le  attivita'  di
ricerca avviate a  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge n. 185/2008 (emanato, pubblicato in Gazzetta  Ufficiale
ed entrato in vigore il 29 novembre 2008) fosse «successiva» rispetto
a quella relativa alle  attivita'  di  ricerca  avviate  prima  della
anzidetta data; 
        i formulari venissero acquisiti ed evasi  dall'Agenzia  delle
entrate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo; 
        l'Agenzia delle entrate provvedesse, in via telematica e  con
procedura  automatizzata,  a  rispondere  alle  imprese  che  avevano
presentato il formulario, comunicando alle stesse, ove  si  trattasse
di attivita' gia' avviate prima del 29 novembre 2008, «esclusivamente
un nulla-osta, ai soli  fini  della  copertura  finanziaria»  e,  ove
invece si trattasse di attivita' avviate a partire  dal  29  novembre
2008, la certificazione dell'avvenuta presentazione  del  formulario,
l'accoglimento della relativa prenotazione, nonche', «nei  successivi
novanta giorni l'eventuale diniego, in ragione della capienza». 
    Nel quinto comma del citato articolo 29, infine, si prevedeva che
la procedura per la trasmissione telematica del menzionato formulario
fosse  attivata  entro  30  giorni  dalla  data   di   adozione   del
provvedimento   del   Direttore   dell'Agenzia   delle   entrate   di
approvazione del formulario medesimo. 
    In effetti, con provvedimento del 21 aprile  2009,  il  Direttore
dell'Agenzia delle  entrate  ha  stabilito  che  i  formulari  per  i
progetti d'investimento in  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  gia'
avviati alla data del 28 novembre 2008  (il  cui  modello  era  stato
approvato con precedente decreto dello stesso Direttore  dell'Agenzia
delle entrate del 24 marzo 2009) dovessero essere presentati, a  pena
di decadenza dal contributo, dalle ore 10:00 del 6 maggio 2009  (c.d.
click day) alle ore 24:00 del 5 giugno 2009. 
    Giova ancor aggiungere che  la  capienza  degli  stanziamenti  fu
esaurita con  i  formulari  pervenuti  nei  primi  minuti  successivi
all'apertura della procedura di trasmissione  telematica  e  numerose
imprese furono escluse,  al  pari  della  odierna  ricorrente,  dalla
fruizione del credito di imposta per costi sostenuti  (e  sostenendi)
in relazione ad attivita' di ricerca avviate  prima  dell'entrata  in
vigore  del  decreto-legge  n.  185/2008  (si  veda   pag.   21   del
controricorso, ove la difesa dell'Agenzia delle entrate riferisce che
furono emessi «in pochi  secondi  dall'apertura  della  procedura  n.
29.394 atti, di cui 8.100 di accoglimento delle istanze»). 
    In concreto si vennero quindi a determinare, con  riferimento  ai
crediti d'imposta per  i  costi  relativi  ad  attivita'  di  ricerca
avviate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge  n.  185/2008,
le seguenti situazioni: 
        a) i crediti d'imposta maturati negli  anni  2007  e  2008  e
utilizzati in compensazione (mediante il modello  F24)  entro  il  31
dicembre 2008 non furono toccati  dal  decreto-legge  n.  185/1998  e
rimasero validamente fruiti; 
        b) i crediti d'imposta maturati negli anni 2007, 2008 e  2009
che non erano stati utilizzati entro la data del 31 dicembre 2008  ma
di cui era stata autorizzata la fruizione da parte dell'Agenzia delle
Entrate sono pur essi rimasti validamente fruibili; 
        c) i credito d'imposta maturato negli anni 2007, 2008 e  2009
non utilizzati entro la data del 31 dicembre 2008 e di  cui  non  era
stata autorizzata la fruizione da parte  dell'Agenzia  delle  Entrate
per esaurimento dei fondi disponibili sono rimasti non fruibili.  Per
queste ultime situazioni l'articolo 2,  comma  236,  della  legge  n.
191/2009  (finanziaria  2010)  ha  successivamente   autorizzato   un
ulteriore stanziamento (poi ridotto dall'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge n. 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 73/2010) le cui modalita' di  utilizzo  sono  state  definite  con
decreto ministeriale del 4 marzo 2011; tale decreto ha autorizzato la
fruizione del 47,53% dei crediti d'imposta relativi ad  attivita'  di
ricerca avviate prima del 29  novembre  2008,  quali  risultanti  dai
formulari presentati telematicamente che fossero stati  denegati  per
esaurimento delle risorse disponibili. 
    Cosi' ricostruita la disciplina  in  esame  e'  ancora  opportuno
precisare che: 
        in linea di fatto, e' pacifico  che  l'impugnato  diniego  di
nulla-osta concerne un formulario nel  quale  la  contribuente  aveva
richiesto di fruire del credito di imposta maturato in  relazione  ad
attivita' di ricerca  che  dichiarava  avviate  anteriormente  al  29
novembre 2008 (si vedi il controricorso dell'Agenzia  delle  entrate,
paragrafo 2 del «FATTO», primo cpv); 
        la Commissione  Tributaria  Regionale  ha  sostenuto  che  il
decreto-legge n. 185/2008 non avrebbe eliso il diritto al credito  di
imposta attribuito dalla legge n. 296/2006 e gia' sorto in capo  alla
contribuente, ma si sarebbe limitato a porre un  limite  quantitativo
alla fruizione di tale diritto, la quale risulterebbe «solo  rinviata
nel tempo,  agli  esercizi  successivi  al  2011,  nell'ambito  della
capienza  delle  ulteriori  somme  che  il  Legislatore  riterra'  di
stanziare in futuro» (quinta pagina della sentenza gravata, penultimo
capoverso). 
    Tanto premesso, il  Collegio  rileva  che  col  primo  motivo  di
ricorso, il cui accoglimento assorbirebbe  l'esame  degli  altri,  la
ricorrente ripropone l'eccezione, ritenuta  manifestamente  infondata
dalla   Commissione   Tributaria   Regionale,    di    illegittimita'
costituzionale dell'articolo 29, d.l. n. 185/29, con riferimento agli
articoli  3,  41,  97  e  117  della  Costituzione.  In  sostanza  la
contribuente censura la sentenza gravata per aver fatto  applicazione
di una disciplina di dubbia legittimita' costituzionale  e  ripropone
in questa sede i dubbi di costituzionalita' gia' sollevati in sede di
merito. 
    La questione appare manifestamente infondata, con riferimento  ai
parametri fissati dagli articoli 41, 97 e 117 della Costituzione. 
    Quanto agli articoli 41 e 97 della Costituzione,  e'  sufficiente
osservare che la disposizione in esame non impinge in alcun modo  ne'
sulla liberta' di iniziativa economica, ne' sull'imparzialita' e buon
andamento della pubblica amministrazione. 
    L'articolo 117 della Costituzione e' poi evocato dalla ricorrente
nella  parte  in  cui,  nel  primo  comma,  assoggetta  la   potesta'
legislativa   statale   ai   «vicoli    derivanti    dall'ordinamento
comunitario», tra i quali il vincolo di tutela della concorrenza;  al
riguardo la ricorrente sottolinea l'argomento letterale che lo stesso
articolo 117 Cost. riserva allo Stato, nella lettera e)  del  secondo
comma, la legislazione esclusiva in  materia  non  di  «concorrenza»,
bensi'  di  «tutela  della  concorrenza».  L'argomento   non   appare
concludente, in quanto la disposizione in  esame  non  pregiudica  in
alcun modo la liberta'  di  concorrenza.  Anche  con  riferimento  al
parametro  dell'articolo  117   Cost.,   quindi,   il   sospetto   di
illegittimita'  costituzionale  sollevato  dalla  ricorrente   appare
manifestamente infondato. 
    Non manifestamente  infondato  appare,  invece,  il  sospetto  di
illegittimita' costituzionale sollevato con riferimento  all'articolo
3 Cost. 
    Dal tenore letterale del comma 280 dell'articolo 1 della legge n.
296/2006 («A decorrere dal periodo d'imposta successivo a  quello  in
corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo  d'imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese  e'  attribuito
un credito  d'imposta  nella  misura  del  10  per  cento  dei  costi
sostenuti  per  attivita'  di  ricerca  industriale  e  di   sviluppo
precompetitivo») emerge infatti che il credito d'imposta per  cui  e'
causa  entrava  ope  legis  nel  patrimonio  dei   contribuenti   che
sostenessero, entro l'arco temporale indicato dalla legge, costi  per
attivita'  di  ricerca  industriale  e  di  sviluppo  precompetitivo,
all'atto stesso del sostenimento di tali costi. Si trattava,  dunque,
di un diritto  soggettivo  perfetto,  il  cui  fatto  costitutivo  e'
indicato dalla legge nel  sostenimento  di  costi  per  attivita'  di
ricerca industriale e  di  sviluppo  precompetitivo  nei  periodi  di
imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2007, 2008 e 2009. 
    Al  riguardo,  non  appare  persuasivo  l'assunto  della   difesa
erariale  secondo  il  quale  -  nel  tempo  intercorrente   tra   la
maturazione del credito di imposta (cioe' il sostenimento  dei  costi
da  cui  tale  credito  deriva)  e   l'utilizzo   del   medesimo   in
compensazione di debiti  tributari,  tramite  il  modello  F24  -  il
credito stesso non sarebbe qualificabile come un  diritto  soggettivo
pieno, bensi'  come  un  diritto  condizionato  alla  sussistenza  di
copertura  finanziaria.  Tale   assunto   si   fonda   sul   disposto
dell'articolo 5 del decreto-legge  n.  138/2002,  convertito  con  la
legge n. 178/2002, rubricato «monitoraggio dei crediti di imposta» ed
il cui primo comma,  come  modificato  dalla  legge  di  conversione,
recita: «I crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni  di
legge  sono  integralmente  confermati  e,  fermo   restando   quanto
stabilito dagli articoli 10 e  11,  possono  essere  fruiti  entro  i
limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni
medesime. I soggetti interessati hanno diritto al credito di  imposta
fino all'esaurimento delle risorse finanziarie». Questa disposizione,
tuttavia, non operava (fino all'entrata in vigore  del  decreto-legge
n. 185/2008) per i crediti di imposta oggetto del presente  giudizio,
in quanto essa, emanata nel 2002, concerne i crediti «previsti  dalle
vigenti  disposizioni»,  ossia  quelli  previsti  dalle  disposizioni
vigenti nel 2002; mentre i crediti di imposta  oggetto  del  presente
giudizio sono stati introdotti solo nel 2006, con la  legge  n.  269.
Cio' e' del resto reso palese dal rilievo che solo nel 2008,  con  il
piu' volte citato articolo  29  del  decreto-legge  n.  185/2008,  il
legislatore ha esteso il principio del monitoraggio anche ai  crediti
di imposta oggetto del presente giudizio, fissando il relativo limite
di copertura finanziaria (vedi il primo comma del citato articolo 29:
«Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2,  dell'articolo  5,  del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sul monitoraggio  dei  crediti  di
imposta si applicano, anche con riferimento  a  tutti  i  crediti  di
imposta vigenti alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
tenendo conto degli  oneri  finanziari  previsti  in  relazione  alle
disposizioni medesime.  In  applicazione  del  principio  di  cui  al
presente comma, al credito di imposta  per  spese  per  attivita'  di
ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a  283,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di cui  ai  commi
seguenti»).  Ne',  sotto  altro  profilo,   appare   concludente   la
considerazione dell'Avvocatura Generale dello Stato  secondo  cui  al
principio  del  monitoraggio   dei   crediti   di   imposta   fissato
dall'articolo 5 d.l.  n.  138/2002  dovrebbe  attribuirsi  natura  di
principio generale, attuativo dell'articolo  81  della  Costituzione.
Indipendentemente dalla fondatezza di tale tesi, e' infatti  evidente
che un principio generale di limitazione del diritto  al  credito  di
imposta «fino all'esaurimento delle risorse finanziarie» non potrebbe
comunque operare quando, come e' avvenuto con la legge  n.  296/2006,
la legge istitutiva del credito di imposta ometta  la  fissazione  di
limiti di copertura. 
    Deve quindi ribadirsi che alla data del 29 novembre 2008,  giorno
di entrata in vigore del decreto-legge n.  185/2008,  i  contribuenti
che avevano gia' sostenuto, a partire dal periodo d'imposta in  corso
al 31 dicembre 2007, costi per attivita' di  ricerca  industriale  di
sviluppo  precompetitivo  avevano  maturato  il  diritto   soggettivo
perfetto al  credito  d'imposta  nella  percentuale  di  detti  costi
prevista dalla legge. 
    L'articolo 29 del decreto-legge n. 185/2008, fissando un  limite,
prima  inesistente,  alle  risorse  disponibili  per   la   copertura
finanziaria del beneficio de qua, ha inciso sotto due  profili  sulla
posizione dei contribuenti che,  avendo  gia'  avviato  attivita'  di
ricerca industriale e sviluppo  precompetitivo,  sono  stati  esclusi
dalla fruizione del credito d'imposta; per costoro, infatti, la norma
del 2008 ha, in primo luogo, abolito il diritto al credito di imposta
gia' maturato in relazione ai costi  gia'  sostenuti  e,  in  secondo
luogo, abolito l'aspettativa  al  credito  di  imposta  maturando  in
relazione ai costi da sostenere per attivita' gia' avviate. 
    A questo proposito giova aggiungere che la tesi della Commissione
Tributaria Regionale secondo cui l'articolo 29 del  decreto-legge  n.
185/2008 non avrebbe eliso il diritto  del  contribuente  al  credito
d'imposta maturato alla data del 29 novembre 2008, ma ne avrebbe solo
rinviata la fruizione nel tempo agli esercizi successivi al 2011, non
puo' essere condivisa. Tale tesi riecheggia anche  nella  risoluzione
dell'Agenzia delle entrate n. 100/E del 19 ottobre 2011,  laddove  si
afferma che «Dall'esame della normativa istitutiva  dell'agevolazione
e del delineato quadro interpretativo si evince che per le  attivita'
di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008 il diniego del predetto
nulla-osta non impedisce la maturazione del  credito  di  imposta  ma
inibisce l'utilizzo del credito di imposta maturate, nei  termini  in
precedenza specificati, nei relativi  periodi  di  imposta,  a  causa
dell'esaurimento delle risorse disponibili, senza tuttavia  escludere
la  possibilita'  di   un   futuro   utilizzo   in   finzione   delle
disponibilita' finanziarie  eventualmente  stanziate  negli  esercizi
successivi». 
    In proposito, osserva la Corte che l'assunto dell'Amministrazione
finanziaria secondo cui il diniego di nulla osta non escluderebbe  la
possibilita' che il credito di imposta (maturato  e)  denegato  possa
formare  oggetto  «di  un   futuro   utilizzo   in   funzione   delle
disponibilita' finanziarie  eventualmente  stanziate  negli  esercizi
successivi» ha una portata esclusivamente metagiuridica.  In  termini
giuridici, per contro, e' ovvio che il  diniego  di  nulla  osta  non
esclude (e non si vede come potrebbe escludere) la  possibilita'  che
il legislatore, reintervenendo sulla materia, disponga, stanziando  i
necessari finanziamenti, la soddisfazione di quei crediti per i quali
il nulla osta sia stato negato;  ma  e'  altrettanto  ovvio  che,  in
assenza di ulteriori e  futuribili  interventi  del  legislatore,  il
diniego  del  nulla  osta  preclude,  alla   stregua   del   disposto
dell'articolo 29 d.l.  n.  185/2008,  la  possibilita'  giuridica  di
soddisfare  il  credito  d'imposta  gia'  maturato  ed  ha,   quindi,
efficacia estintiva di tale credito. 
    Quanto all'affermazione della  Commissione  Tributaria  Regionale
secondo cui l'articolo 29 del decreto-legge n. 185/2008  non  avrebbe
estinto il diritto del contribuente  al  credito  d'imposta  maturato
alla data del 29 novembre  2008,  ma  ne  avrebbe  solo  rinviato  la
fruizione agli esercizi successivi al 2011, essa  risulta  del  tutto
sfornita di fondamento normativo. Nella disciplina del 2008, infatti,
non e' contenuta alcuna disposizione  che  differisca  agli  esercizi
successivi  al  2011  la  fruizione  del  credito  di   imposta   dei
contribuenti ai quali il nulla-osta a tale fruizione venga negato per
esaurimento delle risorse finanziarie. E' appena il caso  di  notare,
in proposito, che la disposizione secondo la quale «la fruizione  del
credito di imposta e' possibile nell'esercizio in  corso  ovvero,  in
caso di esaurimento  delle  risorse  disponibili  in  funzione  delle
disponibilita' finanziarie, negli esercizi  successivi»  -  contenuta
nella seconda parte della lettera a) del comma 3 dell'articolo 29  in
esame - si riferisce  alla  fruizione  del  credito  d'imposta  negli
esercizi 2008, 2009, 2010 e 2011 (per ciascuno dei quali  il  secondo
comma dello stesso articolo 29 prevede un  apposito  stanziamento  di
bilancio) e non agli esercizi successivi al  2011  (per  i  quali  il
decreto-legge n. 185/2008 non prevede alcuno stanziamento). 
    Il decreto-legge n. 185/2008, in altri termini, non  ha  dettato,
come erroneamente ritiene la Commissione  Tributaria  Regionale,  una
disciplina tendente a differire nel tempo il  godimento  dei  diritti
gia' sorti - o, altrimenti detto, una disciplina  dell'esercizio  del
diritto  che,   ferma   la   relativa   sussistenza,   ne   subordini
l'esigibilita' all'avveramento di eventi futuri  ma  certi  -  ma  ha
abolito tali diritti per tutti coloro che, in base alla procedura  di
selezione normativamente fissata,  non  rientrassero  nella  capienza
finanziata  del  medesimo  decreto-legge.  Di  cio'  offre   decisiva
conferma il rilievo che solo con la ulteriore e successiva  legge  n.
191/2009 (finanziaria 2010) si e' disposta, con apposito stanziamento
di bilancio, una parziale soddisfazione  -  nella  percentuale,  come
sopra accennato, del 47,53% - di tali crediti. I quali  quindi  hanno
subito una falcidia del 52,47%, della quale nessuna norma  di  legge,
ad oggi, prevede  forme  di  futura  reintegrazione;  potendosi  anzi
sottolineare, sul piano storico-fattuale,  che  le  disposizioni  che
dopo il 2010 hanno istituito ulteriori crediti di imposta per ricerca
e sviluppo (articolo 1 del decreto-legge n. 70/2011,  convertito  con
la legge n.  106/2011;  articolo  1,  commi  95-97,  della  legge  di
stabilita'  2013  n.  228/2012;  articolo  3  del  decreto-legge   n.
145/2013,  convertito  con  la  legge  n.   9/2014,   successivamente
modificato dall'articolo 1, comma 35, della legge di stabilita' 2015,
n. 190/2014) non hanno piu' rifinanziato la fruizione dei crediti  di
imposta previsti dalla legge finanziaria 2006  per  le  attivita'  di
ricerca avviate prima del 29 novembre 2008. 
    La disciplina dell'articolo  29  del  decreto-legge  n.  185/2008
appare allora  sospettabile  di  illegittimita'  costituzionale,  con
riferimento all'articolo 3 Cost., nella parte in cui non  salvaguarda
i diritti e le aspettative al credito di imposta di cui  all'articolo
1, commi da 280 a 283, della legge n. 296/2006, sorti in relazione ad
attivita' di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008. 
    Il contrasto tra la disciplina in esame ed il  parametro  di  cui
all'articolo 3 Cost. appare ravvisabile sotto due distinti profili. 
    Sotto un primo profilo, per la violazione del principio di tutela
dell'affidamento  del  cittadino  nella  certezza  delle   situazioni
giuridiche. 
    La Corte Costituzionale ha  infatti  varie  volte  affermato  che
l'affidamento  del  cittadino   sulla   certezza   delle   situazioni
giuridiche, quale essenziale elemento dello  Stato  di  diritto,  non
puo' essere leso da disposizioni retroattive, le quali trasmodino  in
un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi
precedenti (si vedano le pronunce della Corte  costituzionale  numeri
349/1985, 155/1990, 390/1995, 111/1998, 211/1997, 416/1999, 525/2000,
446/2002, 364/2007). Al riguardo si osserva  che  -  se  non  possono
ipotizzarsi  limiti  costituzionali  alla  potesta'  legislativa   di
eliminare o limitare un beneficio fiscale previsto  dalla  legge  per
determinate  iniziative   imprenditoriali,   con   riferimento   alle
attivita' successive all'entrata in vigore della  norma  abolitiva  o
limitativa - sembra potersi  dubitare  della  conformita'  al  canone
della ragionevolezza di  una  disposizione  ablativa  di  crediti  di
imposta gia' entrati  nel  patrimonio  del  contribuente,  in  quanto
maturati in relazione a costi gia' sostenuti,  e  di  aspettative  di
crediti di imposta maturandi in relazione a costi ancora da sostenere
per il completamento di  attivita'  gia'  avviate.  Si  deve  infatti
considerare,  al   riguardo,   che   nel   calcolo   di   convenienza
imprenditoriale posto alla base della decisione  di  sostenere  detti
costi il contribuente ha fatto legittimo  affidamento  sul  risparmio
fiscale agli stessi normativamente connesso e non appare  ragionevole
salvaguardare le esigenze di  bilancio  dello  Stato  scardinando  la
programmazione  di  bilancio  delle  imprese  e,  in  generale,   dei
cittadini (sul punto vedi, in particolare, Corte cost.  n.  211/1997,
citata, laddove chiarisce che «se il legislatore, nell'esercizio  del
suo potere discrezionale, puo',  a  salvaguardia  dell'equilibrio  di
bilancio, modificare la disciplina pensionistica  fino  al  punto  di
ridurre il "quantum" del trattamento previsto, deve invece escludersi
che, come e' avvenuto nella fattispecie, possa addirittura  eliminare
retroattivamente una prestazione gia' conseguita»; si veda anche, sul
tema delle modificazioni retroattive del quadro giuridico  nel  quale
si sono formate scelte  imprenditoriali,  Corte  cost.  n.  156/2007,
dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale di una norma di legge
regionale che sacrificava «all'esito di una arbitraria  ponderazione,
la posizione di  altri  soggetti  (nella  specie  Azienda  Napoletana
Mobilita'  s.p.a.),  che,  a  distanza  di  un   periodo   di   tempo
considerevolmente  ampio,  avevano  fatto  giustificato   affidamento
nell'avvenuto  consolidamento  della   situazione   sostanziale   nel
frattempo creatasi.». 
    Ne', va aggiunto,  il  dubbio  di  illegittimita'  costituzionale
dell'articolo 29 del decreto-legge n. 185/2008 appare  dissipato  dal
richiamo dell'Avvocatura Generale  dello  Stato  alla  giurisprudenza
della  Corte  costituzionale  sull'evoluzione  della  disciplina  del
credito d'imposta sui  nuovi  investimenti  nelle  aree  svantaggiate
individuate dalla Commissione CE (ordinanze nn.  124/2006,  180/2007,
185/2009),  attesa  la  sostanziale   diversita'   tra   l'intervento
effettuato dagli articoli 10 d.l. n. 138/2002 e 62 legge n.  289/2002
sulla disciplina originariamente dettata dall'articolo 8 della  legge
n. 388/2000 per il credito d'imposta connesso  a  nuovi  investimenti
nelle aree svantaggiate (ben riepilogato  nella  sentenza  di  questa
Corte n. 5324/2012) e l'intervento effettuato dall'articolo  29  d.l.
n. 185/0802 sulla disciplina dettata dall'articolo 1, commi da 280  a
283, della legge n. 296/2006 per il  credito  d'imposta  connesso  ad
investimenti in ricerca e sviluppo. 
    Nel caso, infatti, del credito d'imposta per  nuovi  investimenti
nelle aree svantaggiate, le modifiche normative recate  dall'articolo
10 del decreto-legge 
    n. 138/2002 -  relative  tanto  ai  presupposti  sostanziali  del
diritto (la cui attribuzione e' stata ristretta a determinati settori
produttivi e nei limiti di tetti  di  copertura  prefissati),  quanto
alle modalita' procedimentali del relativo esercizio (che ha  cessato
di  essere  automatico,  tramite  esposizione   del   credito   nella
dichiarazione dei redditi, ed e' stato subordinato al previo  assenso
dell'amministrazione, all'esito di apposita istanza del contribuente)
-  sono  state   introdotte   nel   rispetto   dell'affidamento   dei
contribuenti nella certezza delle situazioni giuridiche pregresse (si
veda  il  terzo  comma  dell'articolo  10  d.l.  n.  138/2002,   come
modificato in sede  di  conversione:  Le  disposizioni  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1, nonche' del comma 2, si  applicano  agli
investimenti per cui, successivamente alla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  risulta  presentata
l'istanza di cui al  comma  1-bis  dell'articolo  8  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e per i quali si verificano gli eventi di  cui
all'articolo 75, comma 2, del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, ovvero, per le prestazioni di servizi per  le  quali  vengono
previsti contrattualmente stati  di  avanzamento  dei  lavori,  viene
accettato  il  primo  stato  di  avanzamento  dei  lavori.  Per   gli
investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
si applicano le disposizioni vigenti precedentemente  alle  modifiche
apportate con la medesima legge, anche se gli eventi di cui al citato
articolo 75, comma  2,  ovvero  l'accettazione  del  primo  stato  di
avanzamento dei lavori si verificano  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto.).
Nessuna portata  retroattiva  puo'  poi  ascriversi  alla  successiva
imposizione, recata dall'articolo 62 della legge n. 289/2002,  di  un
obbligo informativo a carico  sia  delle  imprese  che  avevano  gia'
conseguito in via automatica il diritto al contributo, sia di  quelle
che   avevano   conseguito   tale   diritto   col   previo    assenso
dell'amministrazione;  come  infatti  precisato   nell'ordinanza   n.
124/2006 della Corte costituzionale, l'articolo  62  della  legge  n.
289/2002 «non dispone per il passato,  ma  fissa  per  il  futuro  un
obbligo di comunicazione di dati a pena di decadenza dal  contributo,
a nulla rilevando che tale decadenza abbia ad oggetto  un  contributo
gia' conseguito». 
    Viceversa, come sopra dimostrato, nel caso del credito di imposta
sui  costi  sostenuti  per  attivita'  di  ricerca,   la   disciplina
introdotta dall'articolo 29 del decreto-legge n. 185/2008 ha abolito,
per i contribuenti esclusi dalla fruizione del credito d'imposta  per
esaurimento delle risorse finanziarie,  diritti  e  aspettative  gia'
maturati prima dell'entrata in vigore decreto-legge. 
    Il  secondo  profilo   in   relazione   al   quale   appare   non
manifestamente infondato il dubbio di illegittimita'  costituzionale,
sempre  con  riferimento  al   parametro   dell'articolo   3   Cost.,
dell'articolo 29 del decreto-legge n. 185/2008 - nella parte  in  cui
non  salvaguarda  i  diritti  e  le  aspettative   sorti   ai   sensi
dell'articolo 1, commi 280 e segg., legge n. 296/2006,  in  relazione
ad attivita' di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008  -  lo  si
prospetta in linea subordinata rispetto al primo profilo  (il  quale,
ove  accolto,  risulterebbe   assorbente)   e   si   incentra   sulle
caratteristiche della procedura fissata dalla legge per  selezionare,
nell'ambito della platea  dei  contribuenti  che  alla  data  del  29
novembre 2008 avevano gia' avviato attivita' di  ricerca  e  sviluppo
precompetitivo, quelli destinati a fruire del credito. 
    Tale procedura, dettata nella seconda parte  del  secondo  comma,
nonche' nel terzo  comma,  dell'articolo  29  d.l.  n.  185/2008,  si
compendia nell'inoltro per via telematica all'Agenzia  delle  entrate
di un formulario valevole come prenotazione  e  nell'acquisizione  ed
evasione, da parte della predetta Agenzia, dei formulari alla  stessa
pervenuti, secondo l'ordine cronologico di arrivo.  In  proposito  si
osserva che - se in linea generale non puo' ritenersi irrazionale  il
ricorso al criterio  selettivo,  di  antichissima  tradizione,  prior
tempore potior jure - nel caso, quale quello  in  esame,  in  cui  la
selezione debba svolgersi tra una platea vastissima di concorrenti  e
si fondi sul momento di arrivo al destinatario di atti trasmessi  per
via telematica,  tale  criterio  conduce  a  risultati  completamente
scollegati non solo dal merito delle ragioni  di  credito,  ma  anche
dalla solerzia nell'esercizio delle stesse. La risultante di  fattori
quali la sproporzione tra risorse disponibili e  domande,  l'ampiezza
del  numero  dei  concorrenti,  la  velocita'   dei   meccanismi   di
trasmissione  informatica  determina  una  selezione  sostanzialmente
casuale, che si esaurisce in un tempo brevissimo e produce  risultati
dipendenti  prevalentemente  dalla  potenza  e  sofisticatezza  delle
apparecchiature informatiche di cui dispongono i singoli contribuenti
o i professionisti che li assistono. Cio' determina una disparita' di
trattamento (in ordine alla fruizione  del  credito  di  imposta,  ad
alcuni  concessa  e  ad  altri  negata)  di  situazioni  eguali   (di
contribuenti  tutti  egualmente  titolari  di  crediti   di   imposta
derivanti da attivita' gia' avviate alla data del 29  novembre  2008)
in base ad un criterio di  priorita'  cronologica  che,  per  le  sue
concrete modalita' di attuazione, non appare ragionevole (ed e' stato
abbandonato in sede di definizione delle modalita'  di  utilizzo  del
rifinanziamento disposto dalla legge n. 191/2009,  per  le  quali  il
D.M. 4 marzo 2011 ha fatto ragionevolmente  ricorso  ad  un  criterio
tipicamente  concorsuale,  assegnando  a  ciascun  contribuente   una
percentuale del proprio credito corrispondente  al  rapporto  tra  il
totale delle risorse disponibili ed il totale delle  prenotazioni  da
soddisfare). 
    Deve ancora sottolinearsi che il prospettato vulnus al  principio
di  ragionevolezza  non  discende  dalle   modalita'   attuative   di
presentazione dei formulari dettate dal Direttore dell'Agenzia  delle
entrate con i propri provvedimenti del 24 marzo e del 21 aprile  2009
(con i quali si approva il modello di formulano,  si  stabiliscono  i
termini iniziale e finale per la presentazione  dei  formulari  e  si
indica il  programma  di  gestione  da  utilizzare  per  la  relativa
trasmissione telematica) ma deriva direttamente dalla norma di  legge
che applica un  canone  selettivo  (la  priorita'  cronologica  nella
trasmissione informatica dei formulari) che, pur se astrattamente non
irragionevole,  risulta  incongruo  nella  situazione  concreta,   in
considerazione  delle  specificita'  che  caratterizzano  la   stessa
(ampiezza del numero  dei  concorrenti  e  sproporzione  tra  risorse
disponibili e domande). 
    In definitiva, deve giudicarsi non manifestamente infondata,  con
riferimento  all'articolo  3  Cost.,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale, sollevata dal ricorrente nel primo motivo di ricorso,
dell'articolo 29 del decreto-legge n. 185/2008, convertito in  legge,
con modificazioni, con la legge  n.  2/2009,  sotto  i  due  seguenti
profili; 
        sotto il primo profilo, nella parte in cui la norma emergente
dal disposto del comma 1 di detto articolo («Le disposizioni  di  cui
ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  2002,  n.
178, sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano  anche  con
riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto tenendo conto degli  oneri  finanziari
previsti in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del
principio di cui al presente comma, al credito di imposta  per  spese
per attivita' di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280  a  283,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di
cui ai commi seguenti») non fa salvi i diritti e le aspettative sorti
- ai sensi dell'articolo 1, commi 280 e segg., legge n. 296/2006 - in
relazione ad attivita' di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008; 
        sotto il secondo profilo, subordinato al primo,  nella  parte
in cui la norma emergente dal combinato disposto del comma 2, lettera
«a» («per le attivita' di ricerca che, sulla base di atti o documenti
aventi data certa, risultano gia' avviate prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano  per
via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni  dalla
data di attivazione della procedura di cui al  comma  4,  a  pena  di
decadenza  dal  contributo,  un  apposito  formulario  approvato  dal
Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale  come
prenotazione dell'accesso alla fruizione del  credito  d'imposta»)  e
del  comma  3,  primo  periodo  e  prima  parte  della  lettera   «a»
(«L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari
pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico
di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata  ai
soggetti interessati: a) relativamente alle prenotazioni  di  cui  al
comma 2, lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini  della
copertura finanziaria») stabilisce un  meccanismo  di  selezione  dei
soggetti autorizzati alla fruizione del credito i cui esiti risultano
sostanzialmente casuali. 
    Tanto premesso in punto di non  manifesta  infondatezza,  e'  ora
necessario valutare le rilevanza della questione. 
    Al riguardo il Collegio osserva che il presente  giudizio  ha  ad
oggetto l'impugnativa di un provvedimento (il diniego di  nulla-osta,
per «esaurimento  delle  risorse  finanziarie»,  alla  fruizione  del
credito d'imposta ex art. 1, commi 280 e  segg.,  legge  n.  296/2006
spettante alla contribuente  in  relazione  ai  costi  sostenuti  per
attivita' di ricerca e sviluppo avviate prima del 29  novembre  2008)
che si fonda sul  disposto  dell'articolo  29  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2/2009. 
    Una   declaratoria   di   illegittimita'   costituzionale   della
disposizione che contingenta entro determinati limiti di copertura la
soddisfazione dei crediti di imposta collegati a costi  derivanti  da
attivita' di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008 imporrebbe un
annullamento del diniego di nulla osta e, dunque, una soluzione della
controversia diversa da quella adottata nella sentenza qui gravata. 
    Ad analogo esito decisorio dovrebbe poi  pervenirsi  in  caso  di
declaratoria di illegittimita' costituzionale della disposizione  che
prevede che la copertura disponibile venga assegnata ai  contribuente
in base all'ordine  cronologico  di  presentazione  telematica  delle
prenotazioni.  In  tal  caso,  infatti,  verrebbe  travolto  l'intero
meccanismo che ha condotto  al  diniego  del  nulla-osta;  cosicche',
giova  precisare,  l'apprezzamento  di  rilevanza   della   questione
prescinde  dall'identificazione  del   momento   in   cui   l'odierna
ricorrente ebbe a inviare il proprio formulario. 
    La questione di legittimita' costituzionale sopra prospettata  si
palesa quindi rilevante in relazione ad entrambi  i  profili  in  cui
essa si articola. 
    Va   ancora   aggiunto   che   la   questione   di   legittimita'
costituzionale fin qui illustrata  era  stata  gia'  sollevata  dalla
Sezione Sesta di  questa  Corte  con  l'ordinanza  interlocutoria  n.
9026/2013 emessa 12 aprile 2013 nel procedimento  iscritto  al  ruolo
generale con il  numero  165/12.  La  Corte  costituzionale,  con  la
sentenza  n.  236/2014,  ha   dichiarato   l'inammissibilita'   della
questione  sul  rilievo  che  nell'ordinanza  di  rimessione  -   pur
citandosi lo jus superveniens  introdotto  dall'art.  2,  comma  236,
della legge n. 191 del 2009 e dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge
n. 40 del 2010 - si ometteva di esaminare la portata degli effetti di
tale jus superveniens sul quadro  normativo  oggetto  del  dubbio  di
illegittimita' costituzionale. 
    Si palesa dunque necessario illustrare espressamente  le  ragioni
che, ad avviso del Collegio, non consentono di ritenere  che  lo  jus
superveniens introdotto dall'art. 2, comma 236, della  legge  n.  191
del 2009 e dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n.  40  del  2010,
pur senza essere esso stesso meritevole di impugnazione,  dissipi  il
dubbio sulla sussistenza  del  denunciato  vulnus  costituzionale  o,
sotto  altro  aspetto,  elida  la  rilevanza  della  questione  sopra
prospettata. 
    Come gia' sopra precisato, l'art. 2, comma 236, legge n. 191/2009
ha autorizzato un ulteriore stanziamento (poi  ridotto  dall'articolo
4,  comma  1,  del  decreto-legge   n.   40/2010,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 73/2010) le cui modalita' di'  utilizzo
sono state definite  con  decreto  del  4  marzo  2011  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con  il  Ministro
dello sviluppo economico.  Tale  decreto  ha  assegnato  il  suddetto
stanziamento ai contribuenti che, avendo gia' avviato l'attivita'  di
ricerca anteriormente al 29 novembre 2008, non  avevano  ricevuto  il
nulla-osta per la fruizione del credito di  imposta  per  esaurimento
delle risorse disponibili e prevede che costoro  utilizzino  il  loro
credito d'imposta -  quale  risultante  dai  formulari  denegati  per
esaurimento delle risorse disponibili  -  nella  misura  massima  del
20,37 per cento dell'importo complessivamente richiesto per  tutti  e
tre  gli  anni  2007,  2008  e  2009  a  decorrere  dalla   data   di
pubblicazione del  decreto  e  dell'ulteriore  27,16  per  cento  del
predetto  importo  a   decorrere   dall'anno   2011.   Il   Ministero
dell'economia e  delle  finanze  ha  successivamente  precisato,  con
comunicato stampa del 14 novembre 2011,  che,  tenuto  conto  che  la
pubblicazione del D.M. 4 marzo 2011 e' avvenuta nel corso del 2011, i
contribuente potevano utilizzare il credito d'imposta  immediatamente
- ed esclusivamente tramite il modello F24  -  nella  misura  massima
complessiva del 47,53 per cento (si veda, al riguardo, la Risoluzione
dell'Agenzia delle entrate n. 100 del 19 ottobre 2011). 
    Lo jus  superveniens  ha  dunque  trasformato  in  falcidia  (del
52,47%) l'originaria ablazione totale dei crediti  d'imposta  (per  i
costi gia'  sostenuti  alla  data  del  28  novembre  2008)  e  delle
aspettative di credito di imposta (per i costi non  ancora  sostenuti
alla  data  del  28  novembre  2008   ma   dipendenti   da   progetti
d'investimento in attivita' di ricerca e sviluppo gia' avviati a tale
data) rimasti  esclusi  dalla  fruizione  integrale  del  credito  di
imposta per esaurimento  della  copertura  finanziaria  prevista  dal
decreto-legge n. 185/2008. 
    Ad avviso del Collegio la suddetta trasformazione  dell'ablazione
in falcidia non e' di per se' sufficiente  a  dissipare  i  dubbi  di
costituzionalita' sopra prospettati, giacche': 
        con riguardo al profilo  legato  alla  mancata  salvezza  dei
diritti e delle  aspettative  sorti  in  relazione  ad  attivita'  di
ricerca avviate prima del 29 novembre 2008, il prospettato vulnus  al
principio   di   ragionevolezza   si    collega    alla    violazione
dell'affidamento  del  cittadino  nella  certezza  delle   situazioni
giuridiche e tale violazione appare sussistere per il solo fatto  che
un credito di imposta gia' entrato nel  patrimonio  del  contribuente
venga significativamente pregiudicato per effetto di una disposizione
retroattiva; in sostanza, secondo il Collegio,  se  e'  indubbio  che
nelle valutazioni  di  costituzionalita'  e'  necessario  operare  un
bilanciamento tra la  tutela  dell'affidamento  dei  cittadini  e  la
tutela  del  principio  di  equilibrio  del  bilancio  dello   Stato,
significativamente rafforzato dalla modifica dell'articolo  81  Cost.
introdotta dalla legge costituzionale n. 1/2012, non sembra che  tale
bilanciamento possa condurre a  ritenere  ragionevole  perseguire  la
salvaguardia dell'equilibrio di bilancio  mediante  una  disposizione
che, pur senza eliderli totalmente, riduca di oltre il 50% crediti  e
aspettative di credito gia' entrati nel patrimonio  del  contribuente
sulla base di scelte  imprenditoriali  operate  in  base  alle  norme
vigenti al momento della relativa adozione; 
        quanto al profilo legato alle caratteristiche del  meccanismo
di selezione dei soggetti autorizzati alla  fruizione  integrale  dei
crediti d'imposta collegati a progetti d'investimento in attivita' di
ricerca e sviluppo gia' avviati alla data del 28  novembre  2008,  il
prospettato  vulnus  al  principio  di  ragionevolezza  insito  nella
sostanziale casualita' di tal meccanismo non appare venir meno per la
circostanza che i contribuenti esclusi dalla fruizione integrale  dei
crediti d'imposta (o delle aspettative  di  credito  d'imposta)  gia'
entrati nel loro patrimonio non subiscono la totale elisione del loro
credito ma solo una rilevante falcidia del medesimo. 
    La portata dello jus superveniens introdotto dall'art.  2,  comma
236, della legge n.  191  del  2009  e  dall'art.  4,  comma  1,  del
decreto-legge n. 40 del 2010 non appare dunque tale da  rimuovere  il
dubbio di illegittimita' costituzionale destato dall'articolo 29  del
decreto-legge n. 185/2008. 
    Ne', per  contro,  detto  jus  superveniens  appare  esso  stesso
sospettabile di illegittimita'  costituzionale,  giacche'  i  vulnera
sopra prospettati  al  parametro  fissato  dall'articolo  3  Cost.  -
relativi alla lesione del principio di tutela dell'affidamento  nella
stabilita' delle situazioni giuridiche e alla sostanziale  casualita'
del meccanismo di selezione  di  coloro  che  beneficiano  in  misura
integrale del credito  di  imposta  -  conseguono  alle  disposizioni
dettate dall'articolo 29 del decreto-legge n. 185/2008 e non a quelle
dettate dalla legge n. 191/2009 e dal decreto-legge  n.  40/2010;  le
quali ultime, al contrario, mitigano, senza  tuttavia  rimuovere,  un
pregiudizio   ai   diritti   dei   contribuente   che   trova   causa
esclusivamente nel disposto dell'articolo 29 d.l. 185/2008. 
    In sostanza, ad avviso del Collegio, se e' indubbio che il quadro
normativo che disciplina il credito d'imposta sui costi sostenuti per
attivita' di ricerca e  sviluppo  previsto  dalla  legge  finanziaria
2007, n. 296/2006, va considerato nel suo complesso, cosicche' non si
puo' prescindere, nel vaglio di costituzionalita' di una delle  varie
disposizioni che tale quadro  compongono,  dall'esame  degli  effetti
prodotti  dalle  altre,  non  puo'  tuttavia  disconoscersi  che   la
disposizione dettata dall'articolo 29 d.l.  n.  185/2008  produce  un
effetto normativo  concluso  e  definito  (ablazione,  in  danno  dei
contribuenti esclusi dal  meccanismo  selettivo  del  click  day,  di
diritti e aspettative al credito di imposta gia'  presenti  nel  loro
patrimonio alla data di entrata in vigore del decreto stesso) che non
viene modificato  dalla  successiva  legge  del  2009;  quest'ultima,
disponendo uno nuovo stanziamento a favore dei suddetti contribuenti,
detta  una   nuova   disposizione   che   mitiga   (senza   rimuovere
completamente) gli effetti pratici della suddetta ablazione,  ma  non
incide sul dispositivo normativo che tale ablazione aveva  causato  e
che desta i dubbi di costituzionalita' qui sollevati. 
    Si ritiene  dunque,  in  conclusione,  che  lo  jus  superveniens
introdotto dall'art. 2, comma 236, della legge  n.  191  del  2009  e
dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 40  del  2010  non  faccia
venir meno ne' i prospettati dubbi di  illegittimita'  costituzionale
dell'articolo 29 del decreto-legge  n.  185/2008,  ne'  la  rilevanza
delle questioni sollevate. Ai fini della decisione sulla legittimita'
del provvedimento di diniego di nulla-osta impugnato in  questa  sede
deve infatti farsi applicazione dell'articolo 29  d.l.  n.  185/2008,
mentre alla stessa decisione restano estranee le disposizioni dettate
dall'art. 2, comma 236, legge n. 191/2009 e  dall'art.  4,  comma  1,
d.l. n. 40/2010; le  quali  ultime,  per  altro  verso,  non  elidono
l'interesse del contribuente ad agire con il presente giudizio per il
recupero della parte  di  credito  di  imposta  (52,47%)  non  fruita
nemmeno sullo stanziamento dalle stesse disposto. 
    Il Collegio ritiene dunque  di  dover  sollevare,  ritenutane  la
rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza,   la   questione   di
legittimita' costituzionale, con riferimento  all'articolo  3  Cost.,
dell'articolo 29 del decreto-legge n. 185/2008, convertito in  legge,
con modificazioni, con la legge  n.  2/2009,  sotto  i  due  seguenti
profili: 
        sotto il primo profilo, nella parte in cui la norma emergente
dal disposto del comma 1 di detto articolo («Le disposizioni  di  cui
ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  2002,  n.
178, sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano  anche  con
riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto tenendo conto degli  oneri  finanziari
previsti in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del
principio di cui al presente comma, al credito di imposta  per  spese
per attivita' di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280  a  283,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di
cui ai commi seguenti») non fa salvi i diritti e le aspettative sorti
- ai sensi dell'articolo 1, commi 280 e segg., legge n. 296/2006 - in
relazione ad attivita' di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008; 
        sotto il secondo profilo, subordinato al primo,  nella  parte
in cui la norma emergente dal combinato disposto del comma 2, lettera
«a» («per le attivita' di ricerca che, sulla base di atti o documenti
aventi data certa, risultano gia' avviate prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano  per
via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni  dalla
data di attivazione della procedura di cui al  comma  4,  a  pena  di
decadenza  dal  contributo,  un  apposito  formulario  approvato  dal
Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale  come
prenotazione dell'accesso alla fruizione del  credito  d'imposta»)  e
del  comma  3,  primo  periodo,  e  prima  parte  della  lettera  «a»
(«L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari
pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico
di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata  ai
soggetti interessati: a) relativamente alle prenotazioni  di  cui  al
comma 2, lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini  della
copertura finanziaria») stabilisce un  meccanismo  di  selezione  dei
soggetti autorizzati alla fruizione del credito i cui esiti risultano
sostanzialmente casuali.