LA CORTE D'APPELLO DI MILANO 
                        Sezione prima civile 
 
    composta dai sigg.ri giudici: 
        Amedeo Santosuosso, Presidente relatore; 
        Anna Mantovani, consigliere; 
        Maria Elena Catalano, consigliere. 
    A scioglimento della riserva introitata il 20 settembre 2017,  ha
pronunciato la seguente ordinanza, nella  causa  civile  promossa  in
grado d'appello con citazione notificata da parte  di  Soc.  Agricola
«In  Carrobbio»  il  16  gennaio  2017  tramite   posta   elettronica
certificata  tra  Societa'  agricola  «In  Carrobbio»,  elettivamente
domiciliata in Piacenza, Galleria Piazza Cavalli n.  7/B,  presso  lo
studio dell'Avv. Francesco Gueli che la  rappresenta,  appellante;  e
Banco  BPM  S.p.a.,  elettivamente  domiciliata  in  Milano.   Vicolo
Pietrone n. 1/b e via F.lli Gabba n. 6, presso gli studi degli avv.ti
Barbara  Burchi,  Cristina  Biglia  e  Giuseppe   Mercanti   che   la
rappresentano, appellato. 
 
                      Svolgimento del processo 
 
    1. Con sentenza depositata in cancelleria  il  giorno  9  gennaio
2017 (n. 4/2017) il Tribunale di Lodi,  definitivamente  pronunciando
nella causa n. 831/2014 RG, promossa da Soc. agricola «In  Carrobbio»
contro Banca BPM S.p.a. ha cosi' deciso: 
        1) rigetta le domande di parte attrice; 
        2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.  formulata  da  parte
convenuta; 
        3) condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese
di lite che liquida in € 20.000,00 per compensi, oltre accessori come
per legge. 
    2. Il giudice di primo grado ha cosi' sintetizzato lo svolgimento
del processo. 
    Con  atto  di  citazione  ritualmente  notificato,  la   societa'
agricola «In Carrobbio» - di Costa Mario & C. s.a.s., in persona  del
legale rappresentante pro tempore, conveniva  in  giudizio  il  Banco
Popolare Soc. Coop. per sentirlo condannare: a) al  risarcimento  del
danno   a   titolo    di    responsabilita'    precontrattuale    e/o
extracontrattuale,   nella   misura   di_€   6.000.000,00,    «previo
accertamento  e  declaratoria   dell'illegittimita'   della   mancata
erogazione del credito  espressamente  pattuito  tra  le  parti,  con
violazione del principio di affidamento e buona fede nelle trattative
e  b)  al  risarcimento  del  danno  a  titolo   di   responsabilita'
contrattuale e alle «restituzioni di interessi e somme  indebitamente
trattenute», nella misura di Euro 800.000,00, «previo accertamento  e
declaratoria dell'illegittimita'  delle  condotte  tenute  dal  Banco
Popolare nell'esecuzione  dei  contratti  di  conto  corrente,  mutuo
ipotecario  e  apertura  di  credito   con   garanzia   fondiaria   e
ipotecaria». 
    Si costituiva la convenuta, eccependo preliminarmente la nullita'
dell'atto di citazione e l'improcedibilita' dell'azione  per  mancato
esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione,  chiedendo  nel
merito il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in  fatto
e in diritto. 
    All'udienza del 30 maggio 2014 il Giudice disponeva che l'attrice
presentasse domanda di mediazione obbligatoria, procedimento  poi  di
fatto esperito e che ha dato esito negativo. 
    A scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza  del
17 ottobre 2014,  il  Giudice,  rilevata  la  nullita'  dell'atto  di
citazione avversario ex art. 164, quarto comma  codice  di  procedura
civile, assegnava a Carrobbio termine fino al 20  dicembre  2014  per
integrare la domanda, fissando per la trattazione  l'udienza  del  22
aprile 2015. 
    In  data  20  dicembre  2014  l'attrice  depositava  la  «memoria
autorizzata integrativa» alla quale la Banca replicava con memoria in
data  1°  aprile  2015,  rilevando  la  persistenza  della   nullita'
dell'atto citazione, non avendo l'attrice  in  alcun  modo  sanato  i
vizi. 
    Concessi i termini ex art.  183,  comma  6  codice  di  procedura
civile, depositate le memorie istruttorie,  dichiarate  inammissibili
tutte le prove richieste da parte attrice, all'udienza del 5  ottobre
2016 la causa veniva trattenuta la decisione. 
    3. La sentenza del Tribunale di Milano, che ha deciso nei termini
di cui sopra, e' stata impugnata da Soc. agricola «In Carrobbio»  con
atto di appello con il quale chiede la riforma della  sentenza  sulla
base dei seguenti motivi. 
        A) Erroneita' della sentenza,  nella  parte  in  cui  non  ha
riconosciuto il diritto di Soc. Agricola al  risarcimento  dei  danni
per mancata erogazione del credito, ex art. 1337 del codice civile o,
in via subordinata, ex art. 2043 c.c. 
        B) Erroneita' della sentenza, nella parte in cui ha rigettato
le domande  di  risarcimento  connesse  a  profili  contrattuali,  in
relazione ai blocchi sui conti correnti. 
    4. Banco BPM spa si e' costituita con comparsa del 26 maggio 2017
chiedendo,  nel  merito,  il  rigetto  dell'appello  e  la   conferma
dell'impugnata  sentenza  e,  in  rito,   eccependo   preliminarmente
l'inammissibilita' dell'appello: 
        a) per tardivita' della notifica dell'atto  di  citazione  di
Soc. agricola; 
        b) per violazione degli articoli 342 e 348 c.p.c. 
    5. La Corte, all'udienza del giorno 20 giugno 2017,  ha  ritenuto
necessario approfondire la questione della tardivita' della  notifica
dell'atto di citazione sotto il  profilo  costituzionale  e  ha  dato
termine alle parti fino all'11 settembre  2017  per  il  deposito  di
note, rinviando per la trattazione all'udienza del 20 settembre 2017.
All'udienza del giorno 20 settembre 2017 la Corte si e' riservata  in
relazione alla questione di legittimita' costituzionale. 
 
                              LA CORTE 
 
    Ritiene di sollevare eccezione di legittimita'  costituzionale  -
per violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost. - della norma secondo
la quale «la disposizione  dell'art.  147  del  codice  di  procedura
civile si applic[hi] anche alle notificazioni eseguite con  modalita'
telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la  notificazione  si
considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo». Tale  norma
e' contenuta nell'art. 45-bis della legge dell'11 agosto 2014, n. 114
(1) , nella parte in cui ha modificato la legge 17 dicembre 2012,  n.
221 (2) . 
 
                                 -- 
 
    Indice 
    1. I fatti e le posizioni delle parti. 
    2. Il principio della scissione degli effetti della notifica. 
    3. Le elaborazioni giurisprudenziali sul punto. 
    3.1. Corte d'appello di Firenze, Sent. n. 189/2017. 
    3.2. Cassazione civile sez. Lavoro, sent. n. 8886/2016. 
    3.3. Cassazione civile, sentenza n. 3478/1979. 
    3.4. Corti d'appello di Bologna, sent. n. 2396/2014. 
    3.5. Cassazione civile  sezioni  unite,  sent.  n.  24822  del  9
dicembre 2015. 
    4. Intrpretazione costituzionalmente orientata (impossibilita'). 
    5. Rinvio alla Corte costituzionale (Necessita'). 
    6. Rilevanza. 
    7. Non manifesta infondatezza. 
 1. I fatti e le posizioni delle parti 
    1. Nella presente causa tra Soc. agricola in  Carrobbio  e  Banco
BPM S.P.A. Banco BPM  chiede,  in  via  preliminare,  alla  Corte  di
dichiarare l'inammissibilita' dell'appello  della  Societa'  agricola
avverso la sentenza  n.  4/2017,  emessa  dal  Tribunale  di  Lodi  e
pubblicata in data 9 gennaio 2017, in quanto  proposto  tardivamente.
Banco BPM ha notificato a Societa' agricola la sentenza  in  data  16
gennaio 2017 (documento B di parte Banco BPM), cosicche'  il  termine
per impugnare la sentenza, ex art. 325 codice  di  procedura  civile,
scadeva in data 15 febbraio 2017  mentre,  a  termini  dell'art.  147
codice di procedura civile, la modifica  si  e'  perfezionata  il  16
febbraio 2017. In realta', l'atto di citazione in appello di Societa'
agricola e' stato notificato con messaggio di PEC, la cui ricevuta di
accettazione da parte del sistema riporta la  data  del  15  febbraio
2017 alle ore 21,05:29 e  la  ricevuta  di  avvenuta  consegna  nella
casella del destinatario e' stata consegnata lo  stesso  giorno  alle
ore 21,05:32. Banco BPM fa valere la scadenza del termine  di  trenta
giorni, ex art. 325 codice di procedura civile, in quanto, sulla base
dell'art.  147  in  combinato  disposto  con  l'art.  16-septies  del
decreto-legge n. 179/2012 (3) , la notifica effettuata oltre  le  ore
21,00 deve considerarsi come effettuata  alle  ore  7,00  del  giorno
successivo,  ovvero  del  16  febbraio  2017,  con   il   conseguente
superamento del termine di cui all'art. 325 c.p.c. 
    2. Societa' agricola richiama, a propria difesa, la  sentenza  n.
189/2017 della Corte d'appello di Firenze, che  fa  riferimento  alla
scissione tra il momento di perfezionamento  della  notifica  per  il
notificante e il momento di perfezionamento per il destinatario  che,
in un caso del tutto analogo al presente,  non  ha  ritenuto  tardivo
l'appello. 
2. Il principio della scissioni degli effetti della notifica. 
    Ai fini della decisione della presente questione,  e'  necessario
considerare quanto segue. 
    3.  L'art.  147  codice  di  procedura  civile  dispone  che   le
notificazioni non possono effettuarsi prima delle ore 7,00 e dopo  le
ore 21,00. Notoriamente la norma e' stata dettata in origine  per  le
notificazioni a mezzo di Ufficiale giudiziario. 
    4. Nel 2012 il legislatore ha  esteso  tale  regime  orario  alle
notifiche a  mezzo  PEC.  L'art.  16-septies,  del  decreto-legge  n.
179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012,  prevede  espressamente
che l'art. 147 codice di procedura  civile  si  applichi  anche  alle
notificazioni eseguite tramite posta elettronica certificata.  L'art.
16-quater comma 3, dello stesso decreto-legge  n.  179/2012,  dispone
che «la notifica si perfezion[i], per il  soggetto  notificante,  nel
momento in cui viene generata la ricevuta  di  accettazione  prevista
dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  11
febbraio 2005, n. 68, e, per il  destinatario,  nel  momento  in  cui
viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6,
comma 2, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio
2005,  n.  68».  La  giurisprudenza  maggioritaria  interpreta   tale
articolo - in modo coordinato con il successivo art. 16-septies - nel
senso per cui, affinche'  la  notifica  si  consideri  effettuata  il
giorno stesso, la ricevuta di accettazione da parte del sistema  deve
essere generata entro - e non oltre - le ore 21,00. 
    5. La Corte costituzionale nella sentenza n. 477/2002, emessa con
riferimento alle notificazioni  di  atti  a  mezzo  posta  (art.  149
c.p.c.)  e  di  comunicazioni  a  mezzo   posta   connesse   con   la
notificazione di atti giudiziari, aveva gia' sancito il principio  di
scissione degli effetti della notifica. Secondo tale  principio,  gli
effetti per il notificante devono intendersi perfezionati all'atto di
spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, mentre,  per
il destinatario, al momento in cui egli  riceve  il  plico  da  parte
dell'agente  postale.  La  Corte  costituzionale   afferma   che   e'
«palesemente irragionevole, oltre che lesivo del  diritto  di  difesa
del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere -  come
nel caso di specie -  dal  ritardo  nel  compimento  di  un'attivita'
riferibile  non  al  medesimo  notificante,  ma  a  soggetti  diversi
(l'ufficiale giudiziario e l'agente postale) e  che,  percio',  resta
del tutto estranea alla sfera di disponibilita' del primo». 
    6. La Corte di cassazione con sentenza n. 6402/2004  ha  ribadito
il principio della scissione per le  notifiche  tradizionali,  in  un
caso  in  cui  la  notifica  era  stata  perfezionata  al  posto  che
dall'Ufficiale giudiziario dal procuratore  della  parte,  affermando
che la notificazione deve  considerarsi  effettuata  dal  notificante
alla «data di spedizione del piego raccomandato». 
    7. La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza  n.  24822  del  9
dicembre 2015, ha affermato che  la  scissione  degli  effetti  della
notificazione e' un principio valido per tutti gli atti  processuali,
affermando che «il notificante ha un termine a difesa o, comunque, un
termine per svolgere la sua attivita' processuale. Questo termine gli
deve essere riconosciuto per intero [enfasi aggiunta].  Quindi,  egli
va  tutelato  anche  se  consegna  l'atto  all'ufficiale  giudiziario
proprio allo scadere del termine. Non gli si puo' obiettare:  per  un
principio di  precauzione  [...]  avresti  dovuto  consegnare  l'atto
all'ufficiale qualche giorno prima in modo da garantirti una notifica
nei termini».  La  Corte  conclude  «alla  fine,  c'e'  un  argomento
risolutivo: se la legge mi riconosce un termine di trenta giorni  per
espletare una attivita' difensiva, perche' lo devo ridurre a 15  o  a
20 per avere (non la sicurezza) ma la probabilita' della notifica nei
termini?». 
    8. Nel  caso  di  specie  La  Cassazione  affronta  la  questione
concernente il termine di prescrizione di un  diritto  (nel  caso  di
specie, diritto di agire in revocatoria), che puo' essere  esercitato
solo attraverso l'adozione di un atto processuale. La  Corte  afferma
che, qualora un diritto possa essere esercitato  solo  attraverso  il
compimento di un atto processuale  (per  evitarne  la  prescrizione),
tale atto resta  di  natura  processuale  e  opera  il  principio  di
scissione degli effetti della notifica. 
    9. La  fattispecie  oggetto  del  presente  appello  concerne  la
notifica di un atto per sua natura processuale (atto di citazione  in
appello),  per  cui,  in   applicazione   dell'art.   16-quater   del
decreto-legge n. 179/2012 e dell'orientamento giurisprudenziale della
Cassazione a  Sezioni  Unite  del  9  dicembre  2015,  la  regola  di
scissione  degli  effetti  soggettivi  trova  applicazione  anche  in
relazione  alla  notifica  telematica  dell'atto  di  citazione.  E',
dunque,  pacifico  che  se  Societa'  agricola  in  Carrobbio  avesse
notificato l'atto, generando la ricevuta di accettazione del sistema,
prima delle ore 21,00, avrebbe notificato  nei  termini,  benche'  la
ricevuta di avvenuta consegna fosse stata generata dopo le ore 21,00. 
    10. Tuttavia, nella causa in  esame,  la  mera  applicazione  del
principio della scissione non pare risolutiva, in quanto la  notifica
e'  stata  effettuata  dopo  le  ore  21,00  e  sia  la  ricevuta  di
accettazione del sistema sia la ricevuta di avvenuta  consegna  nella
casella del destinatario sono state generate dopo il limite  d'orario
stabilito dall'art 147  codice  di  procedura  civile  (e  richiamato
dall'art. 16-septies decreto-legge n. 179/2012). 
3. Le elaborazioni giurisprudenziali sul punto. 
    11. Ad avviso della  Corte,  l'art.  16-septies  della  legge  17
dicembre  2012,  n.  221  non  puo'  essere  interpretato   in   modo
costituzionalmente    conforme    e    neppure    le     elaborazioni
giurisprudenziali  consentono  un'interpretazione  costituzionalmente
orientata. Qui di seguito si  riportano  le  principali  pronunce  in
materia. 
3.1. Corte d'appello di Firenze sent. n. 189/2017. 
    12. Societa' agricola, alla prima udienza, fa valere la scissione
degli effetti della notifica tra il momento di perfezionamento per il
notificante (ricevuta di accettazione da parte del sistema) e momento
di perfezionamento per il destinatario (ricevuta di avvenuta consegna
nella casella del  destinatario),  richiamando  un  precedente  della
Corte d'appello di Firenze,  sentenza  n.  189/2017.  La  fattispecie
concerneva proprio il caso in cui, non solo la ricevuta  di  avvenuta
consegna al destinatario, ma anche la ricevuta  di  accettazione  del
sistema erano state generate  successivamente  alle  ore  21,00,  con
conseguente improcedibilita'  dell'appello.  Tuttavia,  la  Corte  di
Firenze  non   accoglie   l'eccezione   preliminare   di   tardivita'
dell'impugnazione, affermando  che  l'art.  16-septies  debba  essere
tuttora letto alla luce del principio della scissione  dell'efficacia
della notifica per il notificante e  per  il  destinatario,  peraltro
ribadito in linea generale anche dalla recente CASS. SU 24822  del  9
dicembre 2015», e continuando che «l'art. 16-septies, quando  afferma
che l'esecuzione dopo le ore 21 si perfeziona alle ore 7  del  giorno
successivo,  val[e  solo]  con  riferimento  al  destinatario   della
notifica stessa». La  Corte  di  Firenze  dichiara  di  conoscere  il
precedente della Cassazione sez. lav. n. 8886/2016 [vedi avanti  3.2]
«ma ritiene tale arresto, peraltro ad oggi unico, non vincolante»,  e
conclude che «ad oggi permane il principio scissionistico tra  i  due
momenti della notifica». 
    13.  Ad  avviso  di  questa  Corte,  il  precedente  della  Corte
d'Appello di Firenze e' particolarmente  interessante,  non  solo  in
quanto conferma  l'operativita'  del  principio  di  scissione  degli
effetti soggettivi della notifica per le  notifiche  telematiche,  ma
soprattutto in quanto  vuole  fornire  una  soluzione  interpretativa
innovativa  e  costituzionalmente  orientata  della  norma  contenuta
nell'art. 16-septies, coordinata con il principio di scissione  degli
effetti soggettivi della notifica [su cui si  tornera'  avanti,  sub.
4]. Distinguere tra  la  situazione  del  notificante  e  quella  del
notificato nell'applicazione dei vincoli d'orario  sanciti  dall'art.
147 codice di procedura civile consente,  infatti,  un  bilanciamento
tra l'interesse del notificato a non essere disturbato in determinati
momenti della giornata (il  suo  interesse  alla  privacy  e  il  suo
diritto al riposo)  con  l'interesse  del  notificante  a  esercitare
appieno il proprio  diritto  di  difesa,  sfruttando  per  intero  il
termine, quantificato in giorni, che il codice  di  procedura  civile
individua a suo favore. Ad avviso di  questa  Corte,  tuttavia,  tale
precedente non puo' essere seguito  in  quanto  interpreta  la  norma
dell'art. 16-septies in modo tale da privarla,  sostanzialmente,  del
suo significato [per i motivi di tale scelta, vedi avanti 4]. 
3.2. Cassazione civile Sez. Lavoro, Sent. n. 8886/2016. 
    14. Secondo la sentenza, Cassazione civile sez.  lavoro  n.  8886
del 4 maggio 2016, «la norma del decreto-legge n. 179 del 18  ottobre
2012, art. 16-septies non consente duna diversa  interpretazione  per
il chiaro tenore letterale; essa infatti non prevede la scissione tra
il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e  il
tempo  di  perfezionamento  della  notifica  per   il   destinatario,
espressamente disposta, invece, ad altri  fini  dal  precedente  art.
16-quater». 
    15. Con tale affermazione di  principio,  la  Cassazione  non  ha
inteso  negare  l'operativita'  del  principio   di   scissione   con
riferimento alle notifiche via PEC,  ma  ha  ritenuto  che  esso  non
risolva,  in  ogni  caso,  il  caso  in  cui  anche  la  ricevuta  di
accettazione del sistema sia stata generata dopo  le  ore  21,00.  Il
caso sottoposto all'esame della Cassazione era,  quindi,  identico  a
quello in  esame,  in  quanto  sia  accettazione  che  consegna  sono
successivi alle 21,00. 
    16. La sentenza e' importante in quanto mette in evidenza che  il
testo   dell'art.   16-sepies   non    consente    un'interpretazione
costituzionalmente orientata, nonostante, la giurisprudenza  inizi  a
dividersi sul punto creando, di fatto, una situazione  di  incertezza
del diritto (con effetti di sostanziale violazione dell'art. 3 Cost).
Infatti, benche' sia la fattispecie ad oggetto della  sentenza  della
Cassazione  sez.  lavoro  sia  quella  della  sentenza  della   Corte
d'Appello di Firenze [sul 3.1.] fossero esattamente uguali, i giudici
hanno deciso in modo diametralmente opposto. 
3.3. Cassazione civile, sent. n. 3478/1979. 
    17. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3478/1979  (4)  ha
affrontato il  problema  delle  notifiche  effettuate  con  modalita'
diversa dalla consegna con Ufficiale giudiziario, ma non  (ancora)  a
mezzo PEC. In particolare, la Suprema Corte ha affermato  che  l'art.
147 codice  di  procedura  civile  non  si  applica  nelle  notifiche
eseguite fuori orario, ma senza l'accesso dell'ufficiale  giudiziario
nelle  private  abitazioni,  come  si   verifica   nel   caso   delle
notificazioni per mezzo del servizio postale o con le  formalita'  di
cui all'art. 140 codice di procedura civile rimanendo sostituito,  in
tal caso, l'orario citato dall'art. 147 codice di procedura civile da
quello di apertura  degli  uffici,  ove  devono  essere  compiute  le
formalita' di notificazione, sempre che  tutte  le  formalita'  siano
state  eseguite  entro  l'ultimo  giorno  utile.  Pertanto  non  puo'
considerarsi  tardiva  la  notificazione  di  un  atto  di   appello,
effettuata a termini dell'art. 140 codice di procedura  civile  nelle
ore di apertura  degli  uffici  all'uopo  indicati,  anche  se  oltre
l'orario di cui all'art. 147 codice di procedura civile,  sempre  che
tutte le formalita' siano state eseguite entro l'ultimo giorno utile. 
    18. Secondo i giudici di  legittimita',  l'irregolarita'  formale
della notificazione, in  quanto  eseguita  oltre  l'orario  stabilito
dall'art. 147 codice di procedura civile - articolo  posto  a  tutela
dell'interesse al riposo del destinatario della notificazione e delle
altre persone che possono ricevere l'atto in sua vece  - puo'  essere
fatta valere, quindi, solo  dal  soggetto  nel  cui  interesse  detto
limite e' stabilito, mediante il legittimo rifiuto a ricevere l'atto.
Tuttavia, la Cassazione, ha stabilito che non puo', comunque,  essere
fatta valere la nullita' della notificazione - perche' fuori orario -
nel caso in cui essa sia stata effettuata  tramite  servizio  postale
ovvero con le modalita' di  cui  all'art.  140  codice  di  procedura
civile, perche' in queste  ipotesi  l'orario  indicato  all'art.  147
codice di procedura civile e' automaticamente sostituito  dall'orario
di apertura degli uffici all'uopo  indicati,  anche  se  tale  orario
supera quello indicato all'art. 147 c.p.c. 
    19. La sentenza e' interessante  in  quanto  allarga  l'orizzonte
oltre la mera dicotomia tra notifica a mezzo d'ufficiale  giudiziario
e notifica a mezzo PEC e, quindi, per il fatto di  mostrare  come  il
contatto tra  il  notificante,  il  sistema  di  comunicazione  e  il
ricevente possa avere modalita' ulteriori e diverse.  Si  segnala  la
sostituzione dell'orario di cui  all'art.  147  codice  di  procedura
civile con l'orario di apertura dell'ufficio postale, che puo' andare
oltre le ore 21,00 e che, per giunta, puo' essere diverso da citta' a
citta' e da quartiere a quartiere, senza  contare  che  la  ricezione
materiale da parte del ricevente puo' avvenire, e di  fatto  avviene,
dopo vari giorni dalla scadenza del termine. La Corte considera anche
il caso ancora diverso in cui la notifica avvenga con le modalita' di
cui all'art. 140 codice di procedura civile, rispetto alle  quali  il
limite d'orario dell'art. 147 codice di procedura civile non ha alcun
rilievo. 
3.4. Corte d'appello di Bologna, Sent. n. 2396/2014. 
    20. La questione di legittimita' costituzionale  con  riferimento
all'art. 16-septies e' stata  presa  in  considerazione  anche  dalla
Corte d'appello di Bologna (5)  ,  con  riferimento  alla  violazione
degli articoli 24 e 111 Cost. Nel  caso  di  specie,  gli  appellanti
lamentavano che la trasmissione dell'atto  d'appello  oltre  l'orario
indicato fosse avvenuta a causa di un guasto tecnico del  sistema  di
PEC e che tale  malfunzionamento  avesse  cagionato  una  lesione  al
proprio diritto di difesa.  Gli  appellanti  rilevano  la  differenza
strutturale di operativita' del principio di scissione degli  effetti
della notifica tra  le  notifiche  che  avvengono  tramite  Ufficiale
giudiziario e quelle  che,  invece,  sono  effettuate  tramite  posta
elettronica certificata. Nel primo  caso,  infatti,  un  ritardo  non
imputabile al notificante non viene preso in considerazione  ai  fini
del  computo  dei  termini  per  la  notifica,  poiche'  quest'ultima
s'intende perfezionata, per il notificante, al momento in cui  l'atto
viene consegnato all'ufficio. Nel  secondo  caso,  invece,  eventuali
malfunzionamenti potrebbero paralizzare  il  sistema  in  un  momento
anteriore  rispetto  all'invio  della  PEC  e  al  ricevimento  della
ricevuta di accettazione. La Corte d'Appello  di  Bologna,  tuttavia,
afferma che «il Legislatore ha sancito attraverso  l'art.  16-septies
un istituto coerente con il piu' generale assetto dei gravami e della
relativa tempistica; invero, si tratta dell'opportuna estensione alle
notificazioni a mezzo  PEC  di  un  meccanismo  normativo  della  cui
legittimita' mai nessuno  ha  dubitato,  ove  l'art.  147  codice  di
procedura  civile  -  pur  dettato  per  un'epoca  ben  diversa,  con
finalita'  originarie  attualmente  forse  divenute  piu'   marginali
[enfasi aggiunta]- vi rivela destinato attualmente a situazioni  pure
meritevoli  di  specifico   regolamento,   in   quanto   foriere   di
problematiche altrimenti fonte di  incertezza».  La  Corte  bolognese
ribadisce l'applicabilita' del principio di scissione  degli  effetti
anche alle notifiche a mezzo PEC e precisa  che  «proprio  quanto  ai
sistemi come la PEC [... essi] sono potenzialmente recettizi in  modo
costante, sicche' colui al quale  viene  indirizzata  tale  firma  di
'messaggio', non puo' dirsi, probabilmente, abilitato a rifiutarlo in
modo  efficace,  onde  ritenerlo  tamquam  non   esset,   una   volta
pervenutagli  sull'apposita  casella:  e  cio'  nemmeno  qualora,  in
presenza della notifica di un atto giudiziario, si  trattasse  di  un
diniego fondato sull'altrui inosservanza delle disposizioni  in  tema
di orario, ai sensi dell'art. 147 codice di  procedura  civile  [...]
tale aspetto rende particolarmente opportuna la scelta legislativa di
disciplinare  il  corretto  utilizzo  di  uno  strumento   altrimenti
suscettibile di essere  impiegato  in  modo  indiscriminato,  poiche'
l'attivita' direttamente esercitabile da parte del legale  [...]  non
trova  piu'  nemmeno  il  correttivo  prima  insito  negli  orari  di
funzionamento dell'UNEP [...] oppure  nei  tempi  di  apertura  degli
uffici postali». La Corte conclude che: «gli eventuali  inconvenienti
tecnici verificati durante il dies ad  quem  estremo  a  disposizione
degli  odierni  appellanti  non  valgono  comunque  ad  impedire   le
decadenze maturate a loro carico» ed esclude  che  siano  ravvisabili
violazioni di precetti e interessi tutelati dalla Costituzione. 
    21. La sentenza di Bologna, pur trattando una  materia  simile  a
quella qui in esame, esamina alcuni profili del tutto  estranei  alla
presente causa: 
        a) la questione del malfunzionamento del sistema  informatico
di notificazione, che non consente l'accettazione della PEC; 
        b) la questione del raccordo tra l'art. 16-septies, legge  17
dicembre 2012, n.  221  e  il  principio  costituzionale  del  giusto
processo. 
    22. La Corte di Bologna non  esamina  in  alcun  modo  -  ne'  e'
sollecitata a farlo -  i  profili  di  violazione  del  principio  di
eguaglianza, per il fatto che l'art. 16-septies parrebbe trattare  in
modo eguale, o simile, situazioni diverse. Ad avviso di questa Corte,
tuttavia, e' significativo il fatto che la sentenza di  Bologna,  pur
non  riconoscendo  alcun   profilo   di   incostituzionalita'   della
disciplina in esame, incidentalmente  mostri  di  rendersi  conto  di
alcuni disallineamenti tra le situazioni materiali presupposte  dalle
norme vigenti e le  regole  fissate  dal  legislatore  anche  per  le
notifiche a mezzo PEC («pur dettato per  un'epoca  ben  diversa,  con
finalita' originarie attualmente forse divenute piu' marginali»  cit.
Corte d'appello Bologna, sentenza n. 2396/2014). 
3.5. Cassazione civile a Sezioni  Unite,  sentenza  n.  24822  del  9
dicembre 2015 
    23. La Cassazione a Sezioni Unite, nella  ricordata  sentenza  n.
24822/2015, dopo aver enucleato il principio di scissione  soggettiva
degli effetti della notifica,  afferma  che  «il  notificante  ha  un
termine a  difesa  o,  comunque,  un  termine  per  svolgere  la  sua
attivita' processuale. Questo termine gli  deve  essere  riconosciuto
per intero [enfasi aggiunta].  Quindi,  egli  va  tutelato  anche  se
consegna l'atto all'ufficiale giudiziario proprio  allo  scadere  del
termine. Non gli si puo' obiettare: per un principio  di  precauzione
[...] avresti dovuto consegnare l'atto all'ufficiale  qualche  giorno
prima in modo da garantirli una notifica nei termini». 
    24. Questo precedente della Corte di cassazione  e'  interessante
in quanto sancisce  il  diritto  del  notificante  a  sfruttare,  per
intero, il termine individuato a giorni che  gli  viene  riconosciuto
normativamente, e questo per garantire il  rispetto  del  diritto  di
difesa della parte e del diritto a un giusto processo, ex articoli 24
e 111 Cost. 
4. Interpretazione costituzionalmente orientata (Impossibilita'). 
    25. La questione che questa Corte si trova ad affrontare concerne
la legittimita' - o meno - dell'estensione della  disciplina  di  cui
all'art. 147 codice di procedura civile, originariamente regolante la
notifica a mezzo Ufficiale  giudiziario,  ai  casi  di  notificazione
tramite posta elettronica certificata, stante la differenza  fattuale
tra le due procedure di notificazione. 
    26. La ratio dell'art. 147 codice di  procedura  civile,  secondo
un'interpretazione che si trova in diversi  commenti,  e'  quella  di
realizzare una sorta di tregua inderogabile del contenzioso,  creando
una fascia cronologica protetta. Come evidenzia anche  la  Cassazione
nella  sentenza  n.  3478/1979  (vedi  sopra   sub.   3.3.),   questa
disposizione  mira  a   tutelare   la   tranquillita'   del   privato
destinatario di  una  notifica,  la  sua  privata  dimora  e  il  suo
interesse a non essere disturbato oltre l'orario che, secondo gli usi
sociali, e' destinato alla vita privata. 
    27. L'art. 45-bis della legge n. 114 dell'11 agosto  2014  (6)  ,
nella parte in cui ha modificato la legge 17 dicembre  2012,  n.  221
(7) , introducendo l'art. 16-septies ha previsto che «la disposizione
dell'art. 147 del codice di procedura civile si applic[hi] anche alle
notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e'  eseguita
dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7
del  giorno  successivo».   Il   legislatore,   dunque,   ha   esteso
l'applicazione della disciplina tradizionale (art. 147 c.p.c.)  sulle
notificazioni  a  mezzo   di   ufficiale   giudiziario   anche   alle
notificazioni effettuate a mezzo di posta elettronica certificata. La
ratio della norma e' quella di garantire al  potenziale  destinatario
una fascia oraria giornaliera in cui non e' tenuto  a  verificare  il
contenuto della propria casella di posta elettronica certificata. 
    28. Si legge nell'atto  [n.  2486]  della  Camera  dei  deputati,
elaborato  durante  l'esame  in  Commissione  I  in  sede  referente:
«occorre, inoltre, stabilire che la disposizione di cui all'art.  147
codice di procedura civile si applica anche  alle  notificazioni  per
via  telematica.  Anche   in   questo   caso,   viene   accolta   una
sollecitazione prospettata dagli intervenuti  al  Tavolo  Permanente,
volta a superare il dubbio interpretativo  sull'applicabilita'  anche
alle notificazioni telematiche del precetto contenuto  nell'art.  147
codice di procedura civile,  che  stabilisce  che  le  notifiche  non
possono essere effettuate tra le ore 21 e le ore 7.  Viene  precisato
comunque che le notificazioni eseguite dopo le ore  21  si  intendono
perfezionate alle ore 7 del giorno successivo. E' noto  infatti  che,
secondo la sentenza della Suprema Corte del 21 giugno 1979, n.  3478,
l'art. 147 codice di procedura civile non si applica nelle  notifiche
eseguite fuori orario, ma senza l'accesso dell'ufficiale  giudiziario
nelle  private  abitazioni,  come  si   verifica   nel   caso   delle
notificazioni per mezzo del servizio postale o con le  formalita'  di
cui all'art. 140 codice di procedura civile rimanendo sostituito,  in
tal caso, l'orario dall'art. 147 citato da quello di  apertura  degli
uffici, ove devono essere compiute le  formalita'  di  notificazione,
sempre che tutte le formalita' siano state  eseguite  entro  l'ultimo
giorno utile. Considerato che  la  notifica  telematica  puo'  essere
eseguita direttamente dal difensore, in ogni momento, si e'  ritenuto
preferibile prevedere l'applicazione dei predetti limiti orari  anche
al caso delle notifiche  telematiche,  per  garantire  al  potenziale
destinatario una fascia oraria giornaliera in cui  non  e'  tenuto  a
verificare il contenuto della propria casella  di  posta  elettronica
certificata [enfasi aggiunta]» (8) . 
    29. La questione che si pone e' se e in quale  misura  l'adozione
di una modalita' tecnologica nuova richieda  una  diversa  disciplina
giuridica o se la disciplina del «vecchio» procedimento  di  notifica
possa agevolmente essere estesa alla  nuova  procedura,  al  fine  di
continuare a tutelare la medesima sfera privata. 
    30. Ad avviso di  questa  Corte,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 16-septies, legge n. 221/2012 e' degna di un
rinvio alla Corte costituzionale sotto i seguenti profili: 
        a) per violazione dell'art. 3  Cost.,  in  quanto  situazioni
differenti    vengono    trattate    dal    legislatore    in    modo
ingiustificatamente uguale o simile (9) ; 
        b)  per  violazione  dell'art.  3  Cost.,  sotto  il  profilo
dell'irragionevolezza dell'art. 16-septies, che  estende  il  termine
previsto dall'art. 147 codice di procedura civile  alle  notifiche  a
mezzo PEC senza tener conto della  differente  natura  del  mezzo  di
notificazione; 
        c) per violazione degli articoli 24 e 111 Cost.,  in  quanto,
nel caso di notifica effettuata a mezzo  PEC,  la  previsione  di  un
limite  irragionevole  alle  notifiche  l'ultimo  giorno  utile   per
proporre appello comporta una grave limitazione del diritto di difesa
del notificante. 
    31. Prima di procedere in tal senso, questa Corte ha valutato  se
un'interpretazione costituzionalmente conforme potesse  emergere  dal
coordinamento dell'art. 16-septies  con  il  principio  di  scissione
soggettiva degli effetti della notifica. 
    32. Il principio di scissione degli effetti della notifica  -  La
Corte costituzionale nella gia' richiamata sentenza n.  477/2002,  ha
dato una definizione del principio di scissione degli  effetti  della
notifica. In particolare ha affermato che  «la  possibilita'  di  una
scissione soggettiva  del  momento  perfezionativo  del  procedimento
notificatorio risulta affermata dalla stessa legge n. 890  del  1982,
laddove all'art. 8 prevede,  secondo  l'interpretazione  vigente  che
[...] la notificazione si perfezioni per il notificante alla data  di
deposito del piego presso l'ufficio postale e, per  il  destinatario,
al momento del ritiro del piego sesso o al momento della scadenza del
termine  di  compiuta  giacenza».  La  Corte  ha,  cosi',  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art.  147
codice di procedura civile e dell'art. 4, comma  3,  della  legge  20
novembre 1982, n. 890 («Notificazioni di atti  a  mezzo  posta  e  di
comunicazioni a mezzo posta connesse con  la  notificazione  di  atti
giudiziari») nella parte in cui prevedeva  che  la  notificazione  si
perfezionasse, per il notificante, alla data di  ricezione  dell'atto
da  parte  del  destinatario,  anziche'  a  quella,  antecedente,  di
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. 
    33. La stessa Corte, con la successiva sentenza  n.  28/2004,  ha
puntualizzato   che   «risulta   ormai   presente    nell'ordinamento
processuale civile [enfasi aggiunta], fra  le  norme  generali  sulle
notificazioni degli atti, il principio  secondo  il  quale  [...]  il
momento in cui la notifica si deve considerare  perfezionata  per  il
notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per
il destinatario; pur restando fermo che la produzione  degli  effetti
che alla notificazione stessa sono  ricollegati  e'  condizionata  al
perfezionamento  del  procedimento   notificatorio   anche   per   il
destinatario e che, ove a favore  o  a  carico  di  costui  la  legge
preveda  termini  o  adempimenti   o   comunque   conseguenze   dalla
notificazione decorrenti, gli stessi debbano  comunque  calcolarsi  o
correlarsi al momento in cui  la  notifica  si  perfeziona  nei  suoi
confronti. Il principio della distinzione fra i due  diversi  momenti
di perfezionamento  delle  notificazioni  degli  atti  processuali  -
affermato dalla ricordata giurisprudenza additiva di questa Corte con
gli effetti prima indicati - e' ormai decisivo per  l'interpretazione
delle altre norme del codice di procedura civile sulle  notificazioni
[enfasi aggiunta]. Al riguardo, gli arti. 138, 139,  140,  141,  143,
144,  145  e  146  -  adoperando  a   proposito   dell'attivita'   di
notificazione i verbi eseguire, fare, consegnare ed altri di  portata
equivalente  -  di  certo  non  enunciano  espressamente  una  regola
contraria alla scissione fra  i  due  momenti  di  perfezionamento  e
nemmeno mostrano di accogliere per implicito il principio del momento
di perfezionamento unico [enfasi aggiunta]. In presenza  di  un  tale
dato normativo neutro, l'interprete e' vincolato a  tener  conto  del
ricordato principio enunciato da questa Corte ai  fini  del  rispetto
del canone della c.d. interpretazione sistematica. In base ad essa la
regola  generale   della   distinzione   fra   i   due   momenti   di
perfezionamento delle notificazioni -  non  contenuta  esplicitamente
nelle  norme  citate  -  deve  essere   desunta   da   quella   ormai
espressamente prevista dall'art. 149 codice di procedura  civile  per
la notificazione a mezzo posta, e  conseguentemente  applicala  anche
alla notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale  giudiziario.
In ragione di tali rilievi, le norme censurate vanno interpretate nel
senso  che  la  notificazione  si  perfeziona   nei   confronti   del
notificante, secondo  quanto  sopra  specificato,  al  momento  della
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario» (10) . 
    34. Ad avviso di questa  Corte,  questo  precedente  della  Corte
costituzionale e' significativo in quanto  estende  il  principio  di
scissione ad altri articoli del  codice  di  procedura  civile  sulle
notifiche, oltre l'art. 149 codice di  procedura  civile,  affermando
che il legislatore nell'utilizzare  verbi  come  «eseguire»,  «fare»,
«consegnare»  non  esclude,  di  per  se',  l'applicazione  di   tale
principio. Il dato normativo e' «neutro» per cui, se da un lato  esso
non  distingue  tra  la  posizione  del  notificante  e  quella   del
notificato,  d'altro  canto  neppure   esclude   l'applicazione   del
principio di scissione degli effetti soggettivi della  notifica  che,
tanto piu' va applicato anche agli articoli 138, 139, 140, 141,  143,
144, 145 e 146 alla luce di un'interpretazione sistematica. 
    35. Piu' di recente, in applicazione del medesimo  principio,  la
Corte costituzionale,  con  la  sentenza  n.  3/2010,  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  140  codice  di  procedura
civile,  nella  parte  in  cui   prevedeva   che   la   notifica   si
perfezionasse,  per  il  destinatario,  con   la   spedizione   della
raccomandata informativa, anziche' con il ricevimento della stessa o,
comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. La Corte si
pronuncia sul principio di  scissione,  questa  volta  in  ottica  di
tutela della posizione del notificato rispetto cui la  notifica  deve
considerarsi perfezionata nel momento in cui l'atto informativo entra
nella sua sfera di conoscibilita' (e non  nel  momento  anteriore  di
spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento). Secondo  la
Corte - risulta infatti ormai presente  nell'ordinamento  processuale
civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli alti  [enfasi
aggiunta], il principio  secondo  il  quale  il  momento  in  cui  la
notifica si deve considerare perfezionata  per  il  notificante  deve
distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario;
con la conseguenza che, anche per le notificazioni eseguite ai  sensi
dell'art. 140 codice di procedura civile, al fine del rispetto di  un
termine pendente a carico del notificante, e' sufficiente che  l'atto
sia consegnato all'ufficiale giudiziario entro il  predetto  termine,
mentre le formalita' previste dal  citato  art.  140  possono  essere
eseguite anche in un momento successivo [enfasi aggiunta]». 
    36. Interpretazione costituzionalmente orientata (impossibilita')
- La giurisprudenza maggioritaria finora non ha applicato il suddetto
principio all'art. 16-septies, legge n. 221/2012 e, piu' in generale,
all'art.  147  codice  di  procedura  civile.  A  ben   vedere,   con
riferimento alle notifiche tradizionali  (e  quindi  con  riferimento
all'art. 147 c.p.c.) non sorgeva  neppure  il  problema  relativo  al
rapporto tra il principio della scissione e  l'esistenza  dei  limiti
d'orario, in quanto lo stesso modo di essere della notifica  a  mezzo
di Ufficiale giudiziario - secondo la comune  esperienza-  impone  il
rispetto di limiti di tempo (la  consegna  all'Ufficiale  giudiziario
non puo' avvenire ad ogni ora del giorno e della notte). La  medesima
riflessione e' valida per le notifiche a mezzo  posta  o  per  quelle
secondo le modalita' di cui all'art. 140 codice di procedura  civile.
La Cassazione (11)  ha  sancito  che,  in  questi  casi,  si  produce
un'automatica sostituzione dell'orario di cui all'art. 147 codice  di
procedura  civile  con  quello  di  apertura  degli  uffici  all'uopo
indicati, benche' tale (ultimo) orario possa in concreto oltrepassare
il limite  codicistico.  Seguendo  questo  ragionamento,  dunque,  il
notificante  che  consegni  il  plico  alle  poste  alle  ore   22,00
dell'ultimo giorno utile per l'impugnazione della sentenza,  notifica
validamente - nei termini fissati a  giorni  dall'art.  325  c.p.c.-.
Infatti, secondo il principio di scissione degli  effetti  giuridici,
affinche' si produca - in  capo  al  notificante  -  l'effetto  della
notifica, e' sufficiente che egli consegni l'atto  alle  poste  entro
l'orario di chiusura degli uffici, benche' tale  orario  in  concreto
superi quello dell'art. 147 c.p.c. 
    37. Il problema del rapporto tra il principio della scissione e i
limiti d'orario, stabiliti dall'art. 147 codice di procedura  civile,
invece, si e' posto quando il legislatore del 2014 ha  parificato  la
disciplina relativa ai limiti temporali delle notifiche  a  mezzo  di
Ufficiale giudiziario  a  quelle  effettuate  con  posta  elettronica
certificata, ritenendo le due situazioni del tutto equivalenti da  un
punto di vista  fattuale  e,  conseguenzialmente,  meritevoli  di  un
eguale trattamento giuridico, ex art. 3 Cost. 
    38. Come emerge  dai  lavori  preparatori  dell'art.  16-septies,
legge n. 221/2012, con la  parificazione  della  regolamentazione  in
materia di  limiti  d'orario,  il  legislatore  intende  tutelare  il
medesimo bene giuridico, ovvero il domicilio  del  notificato  e,  in
particolare, il suo diritto alla tranquillita' e al riposo. 
    39. Cio' che distingue nettamente le due modalita'  di  notifica,
tuttavia,  e'  la  concreta  possibilita',  per  il  notificante,  di
procedere all'invio della PEC ad ogni ora del giorno e  della  notte,
senza essere vincolato agli orari degli  uffici  giudiziari  o  degli
uffici postali. Proprio  in  relazione  alle  notifiche  telematiche,
dunque, si pone il problema della  distinzione  degli  effetti  della
notifica che si dovrebbero produrre - in capo  all'appellante  -  nel
momento in cui egli invia la posta elettronica, in qualsiasi  momento
egli decida di farlo purche' entro i  termini  di  cui  all'art.  325
codice di procedura civile, e - in capo all'appellato -  nel  momento
in cui egli riceve l'email, entro i limiti d'orario  individuati -  a
sua tutela - dall'art. 147 c.p.c. 
    40. Ad avviso  di  questa  Corte,  infatti,  il  principio  della
scissione, formulato dalla Corte costituzionale (12)  in  materia  di
notifiche «tradizionali» e, poi, ribadito  dalla  Cassazione  (13)  ,
esplicherebbe appieno i propri effetti con riferimento  alle  «nuove»
notifiche a mezzo PEC proprio (e forse solo)  se  applicato  all'art.
16-septies.  Infatti,  il  principio   di   scissione,   cosi'   come
tradizionalmente  interpretato  rispetto  alle  notifiche   cartacee,
presuppone un intervallo temporale tra il  momento  di  consegna  del
plico  all'Ufficiale  giudiziario  o  alle  poste  e  il  momento  di
ricezione dello stesso da  parte  del  destinatario.  A  ben  vedere,
invece, nelle notifiche  telematiche,  a  differenza  che  in  quelle
cartacee,  vi  e'  identita'  temporale  tra  la  trasmissione  e  la
ricezione della posta elettronica certificata, che  non  consente  al
principio di scissione soggettiva degli effetti giuridici di svolgere
effettivamente la propria funzione (anche nella  fattispecie  oggetto
della  presente  causa  il  lasso  temporale  tra  generazione  della
ricevuta di accettazione e generazione  della  ricevuta  di  avvenuta
consegna e' minimo, trattandosi di qualche millesimo di secondo).  Al
contrario, tale principio assume pieno  rilievo  ed  effettivita'  se
applicato in relazione  all'art.  16-septies.  In  questo  senso,  il
principio di scissione esplicherebbe appieno la propria rilevanza  in
quei casi in cui il notificante abbia inviato l'email dopo il termine
delle ore 21,00. 
    41.  Il  valore  di  questo  principio  emerge  proprio   se   si
considerano i gravi effetti (l'improcedibilita') che  potrebbe  avere
la sua mancata applicazione nel caso in cui il notificante  non  solo
abbia proceduto a inviare l'email di notifica dopo il limite d'orario
dell'art.  147  codice  di  procedura  civile,  ma  si  trovi   anche
nell'ultimo giorno utile per notificare,  com'e'  accaduto  nel  caso
oggetto  della  presente  causa.  Escludere  l'operativita'  di  tale
principio rispetto a  quest'ultimo  caso,  significherebbe  applicare
l'art. 16-septies in evidente contrasto con  l'art.  3  Cost.  e  gli
articoli 24 e 111 Cost. 
    42. Pare alla Corte che la  norma  in  questione  possa  generare
effetti irragionevoli. Mentre, infatti, per tutti i giorni precedenti
quello  della  scadenza,  il  notificante  puo'  ben  notificare   in
qualsiasi ora del giorno e della notte, salvo il fatto che il  valore
giuridico della notifica e' procrastinato alle ore  7,00  del  giorno
successivo, solo nel caso in cui egli si trovi a notificare  l'ultimo
giorno  utile,   l'invio   della   PEC   oltre   le   21,00   implica
l'improcedibilita'   dell'appello   (senza   menzionare   che    tale
disposizione non fa neppure distinzione tra giorni feriali e festivi,
quindi e' ben possibile notificare  in  proprio  anche  la  domenica,
purche' entro le ore  21,00).  Questa  differenza  di  effetti  della
disciplina, a seconda del giorno in cui si  applica,  non  trova  una
valida ragione dal punto di vista della tutela del bene  giuridico  a
fondamento dell'art. 147 codice di procedura  civile.  In  ottica  di
tutela della tranquillita' del notificato, infatti,  se  il  disturbo
della vita privata deriva da questa  notifica  -  a  prescindere  dal
fatto che l'email sia mandata l'ultimo  giorno  utile  o  nei  giorni
precedenti - qualora sia inviata oltre  le  21,00  essa  comporta  la
lesione della  tranquillita'  e  del  riposto  del  destinatario.  La
posizione in cui si trova il notificato, infatti, rimane la medesima,
poiche' non e' possibile bloccare il server una volta inviata l'email
ragion per cui l'estensione dell'operativita' dell'art. 147 codice di
procedura civile alle notifiche via PEC non impedisce, comunque,  che
l'atto giudiziario entri nella sfera di conoscenza del  destinatario,
penetrando nel suo domicilio digitale, anche  dopo  le  ore  21,00  e
malgrado la volonta' contraria del notificato. 
    43. D'altro canto, a ben vedere, l'art. 147 codice  di  procedura
civile, cosi' come  l'art.  16-septies  legge  n.  221/2012,  non  e'
dettato  a  tutela  del  riposo  del  notificante  ma  a  tutela  del
domicilio, della tranquillita' e del riposo del notificato.  Di  qui,
l'esigenza di distinguere le due differenti posizioni di appellante e
appellato, al fine garantire un bilanciamento di interessi e al  fine
di tutelare appieno sia il riposo del notificato sia il  diritto  del
notificante a  utilizzare  interamente  il  termine  che  egli  ha  a
disposizione per esercitare il proprio diritto di  difesa.  La  Corte
ritiene che, in questo senso, debba essere intesa la  sentenza  della
Cassazione a Sezioni Unite (14) quando  afferma  che  al  notificante
«deve  essere  riconosciuto  per  intero»  il  termine  a  difesa  o,
comunque, il termine che egli ha per svolgere  la  propria  attivita'
processuale. 
    44.   In   conclusione,   un'interpretazione   costituzionalmente
orientata dell'art. 16-septies, in combinato disposto con l'art.  147
codice di procedura civile e con  il  principio  di  scissione  degli
effetti della notifica, potrebbe essere la seguente: 
    Nel caso in cui il notificante  proceda  alla  notifica  l'ultimo
giorno utile, gli deve essere riconosciuto per intero  il  termine  a
sua disposizione, fino alla mezzanotte  del  giorno  stesso.  Qualora
egli notifichi oltre le ore 21,00  ma  prima  delle  ore  24,00,  gli
effetti della notifica si produrranno, in capo  al  notificante,  nel
momento in cui viene generata la ricevuta  di  avvenuta  consegna  al
sistema. 
    Per quanto concerne il notificato, che il legislatore tutela  con
la predisposizione del limite d'orario, gli  effetti  della  notifica
effettuata dopo le ore 21,00 e prima delle ore  7,00  si  produrranno
automaticamente alle ore 7,00 del giorno successivo. 
    45. La scissione, cosi' applicata, consentirebbe di tutelare  sia
l'interesse della vita privata di chi deve ricevere la notifica,  sia
l'interesse di chi onerato di compiere un atto giuridico al  fine  di
tutelare un proprio diritto, deve vedersi riconosciuto interamente il
termine a propria difesa, salvo non ci  sia  ragionevole  motivo.  Ma
tale strada interpretativa pare a questa Corte non percorribile (come
si vedra' qui di seguito). 
5. Rinvio alla Corte costituzionale (necessita'). 
    46. L'interpretazione di cui si e' dato  conto,  se  da  un  lato
consente di  interpretare  l'art.  16-septies  in  modo  conforme  ai
principi costituzionali, d'altro canto non puo' negarsi che  implichi
una sostanziale abrogazione della norma in esame  che,  all'esito  di
quell'interpretazione, si troverebbe svuotata di una parte essenziale
del suo significato. Stando cosi' le cose, la Corte si trova dinnanzi
alla seguente scelta: 
        applicare letteralmente l'art. 16-septies e quindi dichiarare
la tardivita' dell'appello, violando, cosi', gli articoli 3, 24 e 111
Cost.; 
        interpretare l'art.  16-septies  in  modo  costituzionalmente
conforme, ma procedendo in realta' alla sua abrogazione. 
    47. Stando cosi' le cose, e non potendosi violare la Costituzione
ne' eccedere i limiti  del  potere  giurisdizionale,  e'  inevitabile
sollevare questione di legittimita'  costituzionale  con  riferimento
all'art. 16-septies, legge n. 221/2012 per i motivi esposti. 
6. Rilevanza. 
    48. Questa Corte,  dato  atto  dello  svolgimento  del  processo,
ritiene che la rilevanza della questione ai fini della presente causa
sia evidente.  Essa,  infatti,  e'  chiamata  in  via  preliminare  a
pronunciarsi sulla  tardivita'  della  notifica  dell'atto  d'appello
notificato, via PEC,  da  Soc.  Agricola  «in  Carrobbio,  alla  luce
dell'art.  16-septies,  legge  n.  221/2012.   L'applicazione   della
disposizione nel processo  e'  ineludibile.  Questa  Corte  non  puo'
esimersi  dal  giudicare  sulla  tardivita'  o  meno  della  notifica
dell'atto d'appello in via informatica,  facendo  percio'  necessaria
applicazione dell'art. 16-septies, legge n. 221/2012, che estende  la
regola sulle notifiche cartacee dell'art.  147  codice  di  procedura
civile alle notifiche informatiche. 
7. Non manifesta infondatezza. 
    49.   Ad   avviso   di   questa   Corte,   la   questione   circa
l'illegittimita'  dell'art.  16-septies,  legge  n.  212/02  non   e'
manifestamente  infondata,  in  quanto  tale  disposizione  viola  la
Costituzione sotto diversi profili. 
    50.  Violazione  del  principio  di  uguaglianza,  nel  senso  di
trattare  in  modo  uguale  situazioni  diverse,  e  violazione   del
principio di ragionevolezza, ex art. 3 Cost.  -  Il  legislatore  del
2004 ha equiparato il domicilio  -fisico-  al  domicilio  «digitale»,
ritenendo le due situazioni uguali e, quindi,  meritevoli  di  essere
disciplinate allo stesso modo. E'  pacifico  che  la  definizione  di
-domicilio-, ex art. 14 Cost., non coincida  con  quella  del  codice
civile ma debba adeguarsi alle nuove esigenze di tutela, che emergono
in relazione al mutamento della societa' (e' il  caso,  per  esempio,
delle innovazioni tecnologiche) (15) . La  Corte  costituzionale  ha,
infatti, mostrato la disponibilita'  a  estendere  tale  nozione  per
includervi ambiti ad essa formalmente  estranei:  e'  domicilio,  per
esempio, qualsiasi spazio isolato dall'ambiente esterno,  di  cui  il
privato   disponga   legittimamente   (sent.   n.   88/1987,    Corte
costituzionale). Se, da un lato, l'estensione della nozione al di la'
del suo significato formale e' certamente  giustificabile,  tuttavia,
sarebbe necessario adeguare alle nuove e diverse nozioni di domicilio
modalita' di tutela corrispondenti ed effettive. E' un dato di comune
esperienza il fatto che l'indirizzo di posta elettronica sia privo di
un collegamento  spaziale  con  l'intestatario.  Di  conseguenza,  e'
ragionevole affermare che, per le  sue  intrinseche  caratteristiche,
l'indirizzo email cui l'avvocato  della  parte  appellata  riceve  la
posta elettronica  certificata  non  sia  suscettibile  degli  stessi
«utilizzi   lesivi»   del   diritto   costituzionalmente    garantito
all'inviolabilita' del domicilio o all'interesse  al  riposo  e  alla
tranquillita', cui e' invece suscettibile il domicilio «fisico» della
parte. Peraltro, quand'anche si ammettesse che colui che  riceve  una
posta elettronica venga leso nel suo diritto al risposo, la  semplice
estensione del limite d'orario  previsto  dall'art.  147,  codice  di
procedura  civile  alle  notifiche  a  mezzo  PEC  non   bloccherebbe
l'inevitabile ricezione dell' email da parte del destinatario, con il
disturbo che  ne  consegue.  La  PEC,  una  volta  giunta  al  server
dell'appellato, infatti, non puo'  essere  rifiutata  e,  quindi,  la
ricezione dell'email puo' effettivamente avvenire in ogni momento, ad
ogni ora del giorno e della notte, con il sostanziale  raggiungimento
del domicilio digitale del destinatario anche oltre il formale limite
codicistico.   Quest'artificiale   frammentazione   della   giornata,
nell'individuare l'intervallo di tempo in cui e' possibile effettuare
validamente una notifica, ha una sua logica, funzione e  razionalita'
laddove si adatti al mezzo di notifica prescelto dal notificante.  Il
principio di uguaglianza  impone  al  legislatore  di  considerare  i
limiti intrinseci connessi al diverso mezzo di notifica e individuare
una disciplina che  sia  davvero  adeguata  alla  diversa  situazione
fattuale. 
    51. D'altro canto, questa semplice estensione - a un'ipotesi  del
tutto nuova- di una  norma  immaginata  per  fattispecie  differenti,
comporta  il  venir  meno  della  ragionevolezza  della  disposizione
stessa. Essa, infatti, non puo' tutelare allo  stesso  modo  un  bene
giuridico, in due  situazioni  in  cui  tale  bene  si  presenta  con
caratteristiche fondamentali differenti. Se nel caso delle  notifiche
cartacee  l'accesso  al  domicilio  del  notificato  viene  in  fatto
precluso dall'art. 147 codice di procedura civile, lo stesso non puo'
dirsi nel caso di notifica telematica. Ad avviso della Corte, dunque,
la previsione di cui all'art. 16-septies e' priva di  ragionevolezza.
Infatti, se da un lato  non  viene  concretamente  tutelato  il  bene
giuridico che il legislatore si prefigge di tutelare, d'altro  canto,
non e' ravvisabile  alcun'altra  ragionevole  funzione  riconducibile
alla norma in esame. La ragionevolezza potrebbe essere  salvaguardata
solo qualora  il  legislatore  prevedesse  un  esplicito  divieto  di
notifica a mezzo PEC, dopo le 21,00  e  prima  delle  7,00,  tale  da
consentire di adeguare il vincolo  d'orario  alla  natura  del  mezzo
utilizzato. Ad oggi, mancando uno spunto in questo  senso,  la  Corte
ritiene di sollevare questione di costituzionalita'  con  riferimento
all'art. 16-septies, in  quanto  l'  irragionevole  parificazione  di
situazioni che sono per  natura  differenti  viola  il  principio  di
uguaglianza e il principio di ragionevolezza, ex art. 3 Cost.  L'art.
16-septies, infatti, applicato alle notifiche a  mezzo  PEC,  estende
una disciplina pensata per  fattispecie  eterogenee  e,  proprio  per
questo  motivo,  e'  manifestamente  irragionevole,   non   riuscendo
concretamente a esplicare la propria effettivita' in quanto, il  bene
giuridico che si prefigge di proteggere  -  in  fatto-viene  comunque
inevitabilmente leso ogni giorno. Conclusivamente, si puo' certamente
sostenere che  la  norma  dell'art.  16-septies  presenti  «manifeste
ragioni di irrazionalita' [...], che  sole  po[ssono]  consentire  di
sindacare [l'] ampio potere discrezionale riservato  al  legislatore»
(16) . 
    52. Violazione del diritto di difesa del notificante, ex articoli
24 e 111, Cost. - Alla luce  di  quanto  fin  ora  esaminato,  l'art.
16-septies se, per un verso, non  e'  strutturato  in  modo  tale  da
tutelare - di fatto - alcun bene giuridico di  chiara  evidenza,  per
altro verso  pone  un  evidente  limite  al  diritto  di  difesa  del
notificante  ex  articoli  24  e  111  Cost.  Quest'ultimo,  infatti,
trovandosi a notificare l'ultimo giorno utile (ex art. 325 c.p.c.) e'
costretto a farlo entro i  limiti  di  cui  all'art.  147  codice  di
procedura  civile,  senza  poter   sfruttare   appieno   il   termine
giornaliero (lo  stesso  art.  135  codice  di  procedura  civile  fa
riferimento  a  «giorni»)  che  dovrebbe  essergli  riconosciuto  per
intero. Questa limitazione al diritto di difesa della parte e'  tanto
piu' irragionevole se si considera che, invece, non  c'e'  disparita'
di trattamento nel caso in cui l'appellante non si trovi a notificare
l'ultimo  giorno  utile  ma  quello  precedente.  In  quel  caso,  il
notificante che superi i limiti  d'orario  dell'art.  147  codice  di
procedura    civile    non    subira'    gli    effetti    trancianti
dell'improcedibilita', in  quanto  semplicemente  gli  effetti  della
notifica si produrranno alle  ore  7,00  del  giorno  successivo.  In
ottica di tutela della tranquillita' del notificato, inoltre,  se  il
disturbo della vita privata deriva da questa notifica, tale  disturbo
puo'  concretamente  essere  arrecato   da   un   email   inviata   e
inevitabilmente ricevuta nonostante l'esistenza del limite  d'orario.
Tutto cio', senza contare che, in ogni caso,  la  notifica  dell'atto
d'appello   avviene   all'indirizzo   di   posta   elettronica    del
professionista che, in quanto tale e' libero di gestire in  autonomia
la propria attivita', anche da casa e in orari differenti rispetto  a
quelli stabiliti dalla suddetta norma. Stando cosi' le cose, anche in
fatto si puo' dire che il limite delle ore 21 per il notificante  per
la notifica a mezzo PEC,  l'ultimo  giorno  utile  per  la  notifica,
appare sproporzionato  e,  alla  fine,  un'irragionevole  limitazione
dell'esercizio del  diritto  di  difesa.  Conclusivamente,  la  Corte
ritiene di sollevare questione di costituzionalita'  con  riferimento
all'art. 16-septies, in quanto esso viola il diritto del  notificante
di difendersi, ex articoli 24 e 111 Cost., sfruttando per  intero  il
limite giornaliero che gli viene riconosciuto dalla legge. 
    Da ultimo, ad avviso di questa Corte, la questione e'  meritevole
di essere sottoposta al giudizio della Corte costituzionale alla luce
dell'aumento del numero di cause in cui si e' posto (e si continua  a
porre) questo problema della corretta interpretazione e  applicazione
della norma di cui all'art. 16-septies. Tutto cio' ha comportato  una
mancanza di uniformita'  giurisprudenziale  sul  punto,  a  discapito
della certezza del diritto e del principio di uguaglianza, ex art.  3
Cost., tanto piu' in relazione al fatto che la norma in questione  e'
di tipo procedurale che, dunque,  non  deve  essere  suscettibile  di
differenti  interpretazioni,  in  quanto   cio'   determinerebbe   un
trattamento irragionevolmente discriminatorio per le parti. 

(1) Legge che ha convertito il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. 

(2) Legge che ha convertito con  modificazioni  il  decreto-legge  18
    ottobre 2012, n. 179 

(3) Convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221 

(4) Reperibile con tale numero e  massimata  su  DeJure,  piu'  volte
    citata in dottrina 

(5) L'appellante notificava l'atto d'appello  via  PEC  ricevendo  la
    ricevuta di accettazione il 20 ottobre 2014 alle  22,41:50  e  la
    ricevuta di avvenuta consegna lo  stesso  giorno  alle  22,41:57,
    entrambe, quindi, dopo il limite legale delle ore 21,00. 

(6) Legge che ha convertito decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 

(7) Legge che ha convertito con  modificazioni  il  decreto-legge  18
    ottobre 2012, n. 179 

(8) Camera dei Deputati, Conversione in legge  del  decreto-legge  24
    giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione
    e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza  degli  uffici
    giudiziari, atto n. 2486-A. Corsivo aggiunto 

(9) Su questo profilo  di  incostituzionalita',  si  vedano,  tra  le
    altre,  Corte  costituzionale,  sentenza  n.  15/1960   e   Corte
    costituzionale, sentenza n. 96/1980. 

(10) Corsivo aggiunto 

(11) Cass.civ. sentenza n. 3478/79 

(12) Corte Cost., sentenza n. 477/2002. 

(13) Cass.Civ., sentenza n. 6402/2004 

(14) Cfr. supra 

(15) Cfr. Corte europea dei  diritti  dell'uomo  Malone  comma  Regno
     Unito, 2 agosto 1984 (corte plenaria) serie  A  n.  82;  Leander
     comma Svezia, 26 marzo 1987, serie A n. 116; Gaskin comma  Regno
     Unito, 7 luglio 1989, corte plenaria, serie A n. 160:  Z.  comma
     Finlandia, 25 febbraio 1997 

(16) Cfr. tra le altre Corte costituzionale,  sentenza  n.  175/1997,
     sentenza  n.  416/1996;  sentenza  n.  295/1995  e  sentenza  n.
     188/1995