TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA 
 
    Il Giudice dell'esecuzione ha pronunciato la seguente ordinanza a
carico di: C.F. nato a ... (prov. ...)  il  ...,  domiciliato  a  ...
(prov. ...) elettivamente domiciliato presso  avv.  Cecon  Alessandro
relativo alla richiesta di: rettifica iscrizioni. 
    Nell'interesse di C.F. con  ricorso  la  difesa  instava  per  la
cancellazione dell'iscrizione nel certificato generale del casellario
giudiziale relativa al procedimento n. 6303/14 concluso con  sentenza
di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova  ed
in subordine per  la  cancellazione  della  medesima  iscrizione  nel
certificato  generale   del   casellario   giudiziale   a   richiesta
dell'interessato. 
    Il p.m.,  nel  suo  porre  agli  atti,  chiedeva  al  giudice  di
pronunciare ordinanza dichiarando la rilevanza  e  la  non  manifesta
infondatezza della questione  di  legittimita'  costituzionale  delle
norme che regolano l'iscrizione sul casellario generale  laddove  non
prevedono la cancellazione per il caso di  sentenza  dichiarativa  di
estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova; 
    Sentite  le  parti   comparse   all'odierna   udienza   camerale,
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza 
 
                              Premette 
 
    Il  Tribunale  di  Genova,  in  composizione  monocratica,  aveva
ammesso C.F. alla messa alla prova, per il reato di cui agli articoli
81 c.p.v., 624, 625, n. 2 e 61, n. 11 c.p. commesso dal 7 marzo  2014
al 7 aprile 2014; infatti, a seguito dell'elaborazione del  programma
di trattamento, era stata  disposta  con  ordinanza,  pronunciata  in
udienza, la  sospensione  del  procedimento  con  messa  alla  prova,
stabilendo la durata della stessa, ed era stata fissata  udienza  per
la verifica dell'esito; 
    Che tale ordinanza veniva iscritta nel certificato  generale  del
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3, comma 1,  lettera  I-ter,
decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002; 
    Che in data 3 marzo 2016 il Tribunale di Genova  in  composizione
monocratica pronunciava sentenza con cui dichiarava estinto il  reato
a carico del C. per esito positivo della messa alla prova; 
    Che la sentenza veniva  pertanto  iscritta  sia  nel  certificato
penale ad uso del giudice sia nel certificato generale  uso  privati,
come previsto dalla legge; 
    Che tramite il suo difensore C. faceva quindi  ricorso  a  questo
Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, affinche'  venisse
ordinata  la  cancellazione  dell'iscrizione   della   sentenza   dal
casellario giudiziale ad uso  privati,  sia  della  ordinanza,  sopra
indicata,   che   sospendeva   il    processo,    perche'    superata
dall'intervenuta sentenza, sia della sentenza stessa; 
    Che la difesa sottolineava come tale circostanza  si  tradurrebbe
in una palese violazione dell'art. 3 della Costituzione atteso che in
situazioni analoghe, ovvero piu' gravi, nel certificato generale  del
casellario giudiziale richiesto dall'interessato non  risulta  alcuna
iscrizione e chiedeva quindi al g.e. di rimettere  gli  atti  davanti
alla Corte costituzionale perche' valuti la  questione  sollevata  al
fine di ottenere la declaratoria di illegittimita' costituzionale; 
    Dell'art. 5, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica  n.
313/2002   nella   parte   in   cui   non   prevede    l'eliminazione
dell'iscrizione dell'ordinanza  che  ai  sensi  dell'art.  464-quater
c.p.p. che dispone la sospensione del processo per messa  alla  prova
quando  il  procedimento  penale  viene  concluso  con  sentenza  che
dichiara l'estinzione del reato a seguito  di  esito  positivo  della
messa alla prova; 
    Dell'art. 24, decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002
nella parte in cui non prevede quale eccezione  alle  iscrizioni  nel
certificato   generale   del    casellario    giudiziale    richiesto
dall'interessato  l'ordinanza  che,  ai  sensi  dell'art.  474-quater
c.p.p. dispone la sospensione del procedimento con messa  alla  prova
quando  il  procedimento  penale  viene  concluso  con  sentenza  che
dichiara l'estinzione del reato a seguito  di  esito  positivo  della
messa alla prova. 
 
                               Osserva 
 
    Questo giudice, ritiene rilevante e non manifestamente  infondata
la questione proposta. L'oggetto della  questione  attiene  sia  alla
cancellazione    dell'iscrizione    sul     casellario     giudiziale
dell'ordinanza con cui si e' disposta la sospensione del procedimento
per messa alla prova, ed anche  alla  cancellazione  dell'iscrizione,
nel casellario giudiziale ad uso privati della sentenza  dichiarativa
dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. 
    La questione assume rilievo esclusivamente in relazione alla: 
        1)   cancellazione    dell'iscrizione    dell'ordinanza    di
sospensione per  messa  alla  prova  a  seguito  della  pronuncia  di
estinzione del reato per buon esito della stessa e 
        2) non iscrizione della predetta sentenza, solo quest'ultima,
dal  certificato  generale  del   casellario   giudiziale   richiesto
dall'interessato. 
    Nulla   quaestio,   invece,   in   relazione    all'utilita'    e
all'indiscutibile  necessita'  dell'iscrizione  sia  della  ordinanza
(prima della intervenuta sentenza)  che  della  sentenza  dichiarante
l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova  nel
casellario ad uso del giudice,  ove  tale  utilita'  risulta  infatti
incontestabile in  funzione  della  conoscibilita',  da  parte  dello
stesso, della storia giudiziaria del  soggetto  indagato/imputato  ai
ben conosciuti fini di  legge  (per  la  verifica,  ad  esempio,  dei
presupposti per concedere altra sospensione per messa alla prova). 
    Tanto premesso, nel  presente  giudizio  rileva,  ad  avviso  del
giudice dell'esecuzione, la questione di costituzionalita'  dell'art.
5, comma 2, decreto del Presidente della  Repubblica  n.  313/2002  e
dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002,
«Testo unico  sul  casellario  giudiziale»,  per  contrasto  con  gli
articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione, nella parte  in  cui  il
primo  non  prevede  l'eliminazione  nel  casellario  dell'iscrizione
dell'ordinanza che ai sensi dell'art. 464-quater  c.p.p.  dispone  la
sospensione del processo per messa alla prova quando il  procedimento
penale viene concluso con  sentenza  che  dichiara  l'estinzione  del
reato a seguito di esito positivo della messa alla prova; il  secondo
perche' non prevede quale eccezione alle iscrizioni  nel  certificato
generale del casellario  giudiziale  richiesto  dall'interessato,  la
sentenza che dichiara l'estinzione del  reato  a  seguito  dell'esito
positivo della messa alla prova. 
    La questione appare rilevante in quanto, alla  luce  dell'attuale
legislazione il  ricorso  dovrebbe  essere  respinto  nel  senso  che
nessuna iscrizione potrebbe essere cancellata.  La  legislazione,  ad
oggi, non lascia infatti spazio alcuno alla possibilita' di eliminare
l'iscrizione della sentenza di cui sopra dal certificato generale del
casellario giudiziale richiesto dall'interessato, non  comparendo  il
caso di specie tra le eccezione contemplate all'art. 24  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  313/2002  e  non   trovandosi
nell'art. 5, comma 2, l'indicazione dell'ordinanza  che  sospende  il
processo tra i provvedimenti di  cui  va  eliminata  l'iscrizione  se
interviene sentenza di estinzione del reato per esito positivo  della
messa alla prova. 
    La questione appare, altresi', non manifestamente infondata. 
    Cio', in particolare, con riguardo agli articoli 3 e 27, comma  3
della  Costituzione,  pertanto  sia  in  relazione  al  principio  di
eguaglianza sia in relazione alla funzione rieducativa della pena  di
cui  si  ravvisa,  ad  avviso  del   giudice   dell'esecuzione,   una
violazione. 
    Nello specifico, si deve prendere in considerazione l'art. 24 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 che contempla una
serie di eccezioni per le iscrizioni  da  riportare  nel  certificato
generale del casellario  giudiziale  richiesto  dall'interessato.  Di
regola, infatti, il certificato uso privati, cioe' quello  rilasciato
al privato e da questo esclusivamente utilizzato,  riporta  tutte  le
iscrizioni presenti nel certificato del casellario giudiziale, ovvero
quello ad uso del giudice; eccezionalmente, nei casi  contemplati  da
tale articolo, pur  permanendo  l'iscrizione  dei  provvedimenti  nel
certificato del casellario ad uso  del  giudice,  viene  concesso  il
beneficio che  essa  non  venga  riportata,  invece,  nel  casellario
generale richiesto dall'interessato, ovvero in quello uso privati. 
    Come gia' accennato, fra tali eccezioni il legislatore  contempla
fattispecie non riconducibili ne' analoghe al  caso  in  oggetto  tra
cui, peraltro,  ipotesi  di  fattispecie  ben  piu'  gravi  come,  ad
esempio, quella  prevista  alla  lettera  e),  avente  ad  oggetto  i
provvedimenti di condanna con applicazione  della  pena  su  concorde
richiesta delle parti  (art.  445  c.p.p.)  e,  altresi',  i  decreti
penali. Quindi, anche in considerazione dei  casi  contemplati  dalla
norma, si puo' desumere un ingiusto trattamento  per  i  casi  invece
assimilabili a quello in oggetto ove, a seguito di un esito  positivo
della messa alla prova, non viene  neppure  emessa  una  sentenza  di
condanna. Ecco perche', ad avviso  del  giudice  a  quo,  cosi'  come
l'art.  24  prevede  l'eccezione,  per  l'iscrizione  nel  casellario
generale uso privati, di un caso come quello di cui alla lettera  c),
a fortori tale eccezione  dovrebbe  essere  prevista  anche  per  una
fattispecie corrispondente a quella del caso in ogggetto. 
    In  tal  senso,  quindi,  si  riterrebbe  la  sussistenza   della
violazione  del  principio  di  uguaglianza  e,  contestualmente,  la
sussistenza di una vera e propria discriminazione. 
    Con riguardo, poi, alla violazione dell'art. 27,  comma  3  della
Costituzione, e quindi del principio della funzione rieducativa della
pena, non si vede come l'iscrizione nel casellario generale richiesto
dall'interessato possa assolvere a predetta funzione ove, in presenza
di un esito positivo della messa alla prova,  il  soggetto  si  trovi
tutt'altro che ad essere  favorito  al  reinserimento  sociale,  anzi
quasi  pregiudicato  dalla  menzione  sia  dell'ordinanza  che  della
sentenza in oggetto,  riguardante  peraltro  un  reato  estinto,  nel
casellario generale uso privati. 
    Il pregiudizio procurato dall'iscrizione nel casellario  generale
richiesto   dall'interessato   comporta,   infatti,    ingiustificate
conseguenze negative quali, in primo luogo, quelle  riconducibili  ai
vari rapporti di carattere sociale, a partire dai rapporti lavorativi
che potrebbero essere in tal  modo  preclusi,  rendendo  maggiormente
difficile l'inserimento lavorativo.