IL GIUDICE DI PACE DI ROMA I Sezione civile Nella persona della dott.ssa Teresa Palladino, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al R.G. N 33.108 affari contenziosi civili anno 2018, promossa da De Santis Luca, nato ad Avezzano (AQ) il 3 gennaio 1971, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Alberto Calabrese ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Roma alla via Monte Zebio n. 19, opponente; contro Roma Capitale n.p. del Sindaco p.t. elett.te domiciliato in Roma alla piazza del Campidoglio n. 1, opposto; avente ad oggetto: opposizione all'accertamento di violazione al C.d.S. n. 13180363187 dell'8 marzo 2018, ore 15.44 contestata dalla Polizia municipale capitolina consistente nell'attraversamento di impianto semaforico indicante luce impedita da parte del veicolo del ricorrente accertata con apparecchiatura Vista-Red. Si premette. In data 24 maggio 2018 e' stato depositato il ricorso ex art. 7, decreto legislativo n. 150/2011 soprarichiamato pervenuto al giudicante a seguito del deposito dell'estratto del verbale dell'adunanza del 31 maggio 2018 del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma che ha deliberato di ammettere il ricorrente in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 126, decreto-legge n. 113/2002. L'intestato giudice si rivolge all'Ecc.ma Corte costituzionale in quanto dubita della conformita' dell'art. 74, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 al dettato costituzionale per violazione dell'art. 3, primo comma Cost. che tutela la pari dignita' e l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge nella parte in cui non prevede che nell'ipotesi in cui il legislatore ha previsto l'autodifesa personale si debba anticipare al richiedente il gratuito patrocinio il solo contributo unificato con cio' rendendo consapevole il difensore nominato che la libera scelta operata dal suo assistito non gli garantisce in ogni caso il pagamento del compenso professionale; cio' in quanto coloro che superano di poco i detti limiti reddituali sarebbero obbligati a pagare il costo della loro scelta con cio' di fatto arrivando a un reddito residuo inferiore e conseguentemente sono obbligati a rinunciarvi. Inoltre nell'ipotesi di fondatezza della domanda le competenze professionali del difensore determinate ex art.D.M.55/14, sono poste ex lege a carico della parte soccombente mentre in caso di inammissibilita' o responsabilita' aggravata accertata in giudizio del richiedente ed affermata dal giudice il difensore pagherebbe le conseguenze per il comportamento del suo assistito vedendo equiparata la sua attivita' al volontariato che tale non e' l'attivita' che si svolge con l'aspettativa di un compenso sia pure ridotto. Infine nelle altre cause in cui non vi e' alcuna parte che usufruisce del gratuito patrocinio il giudice puo' anche disporre con adeguata motivazione compresa la reciproca soccombenza o il dubbio nell'accoglimento la compensazione delle spese tra le parti mentre chi e' ammesso al gratuito patrocinio cosi' come strutturato non puo' essere in alcun modo penalizzato al fine di essere disincentivato da azioni infondate ... In particolare si richiamano gli articoli 82, primo comma del codice di procedura civile (che prevede l'autodifesa nelle cause di valore contenuto) e gli articoli 6, comma 9 e 7 comma 8 del decreto legislativo n. 150/2011 che la contemplano per le opposizioni a sanzioni amministrative. Ove risultasse inammissibile e/o palesemente infondata altresi' la domanda giudiziale dall'ammesso in via provvisoria a questo beneficio e si revocasse il detto beneficio concesso in via provvisoria si vanificherebbe inoltre l'aspettativa del difensore nominato a ricevere il compenso per l'attivita' svolta per aver confidato nei fatti esposti dal suo patrocinato. Inoltre gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 150/2011 prevedono anche che il giudice annulli la sanzione nell'ipotesi di incertezza ed in genere ha facolta' di compensare le spese ove ritenga la sussistenza di giusti motivi ex art. 92, secondo comma del codice di procedura civile mentre nelle cause in cui una parte e' ammessa al gratuito patrocinio le conseguenze ricadrebbero puntualmente sulla collettivita' senza la possibilita' di un giudice di concorrere sia pure indirettamente tramite la statuizione sulle spese di lite alla realizzazione dello scopo del codice della strada e di altre fonti normative di ordine pubblicistico che e' quello di prevenire le condotte vietate tramite la sanzione prevista. Ulteriori dubbi sussistono in questo giudicante sulla scelta del difensore tecnico da parte dei richiedenti il gratuito patrocinio in detti procedimenti per violazione dell'art. 111, secondo comma Cost. che prevede la parita' delle parti processuali poiche' nei procedimenti aventi come presupposto sanzioni amministrative (articoli 6, comma 9 e 7, comma 8 del decreto legislativo n. 150/2011) le PPAA litisconsorti necessarie nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative, a causa dell'attuale rigore nel contenimento della spesa pubblica si avvalgono ordinariamente dell'autodifesa con la delega a funzionari che certamente non sono equiparabili ai difensori nominati con conseguente violazione di detto principio di parita' delle parti processuali. Tanto premesso, visto l'art. 295 del codice di procedura civile; Considerato che la definizione del presente procedimento dipende dalla decisione della Corte costituzionale sui dubbi sopra espressi e' pregiudiziale; Rinvia la fissazione della data di comparizione delle parti rinviandola all'esito; Sospende il giudizio;