ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 8,
della legge della Regione autonoma Sardegna 29  maggio  2007,  n.  2,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)» - come modificato
dall'art. 3, comma 22, della legge della Regione autonoma Sardegna  5
marzo 2008,  n.  3,  recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale  e  pluriennale  della  Regione  (Legge  finanziaria
2008)», e dall'art. 3 della legge della Regione autonoma  Sardegna  4
agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e  personale),
promosso dal Tribunale ordinario di  Cagliari,  sezione  lavoro,  nel
procedimento vertente tra S. M. ed altri e Regione autonoma  Sardegna
ed altra, con ordinanza del 5 ottobre 2016, iscritta  al  n.  27  del
registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2017. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna; 
    udito nella udienza pubblica  del  6  febbraio  2018  il  Giudice
relatore Giuliano Amato; 
    udito  l'avvocato  Alessandra  Camba  per  la  Regione   autonoma
Sardegna. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 16 ottobre 2016, il Tribunale ordinario  di
Cagliari, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt.  3,
51, primo comma, e 97, quarto comma, della Costituzione, questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 8, della  legge  della
Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale  della  Regione
(Legge finanziaria 2007)», come modificato  dall'art.  3,  comma  22,
della legge della Regione autonoma  Sardegna  5  marzo  2008,  n.  3,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)»,  e  dall'art.  3
della legge della Regione autonoma Sardegna  4  agosto  2011,  n.  16
(Norme in materia di organizzazione e personale). 
    La disposizione censurata  prevede  che  «Per  l'esercizio  delle
funzioni  di  cui  alla  legge  regionale  6  dicembre  2006,  n.  19
(Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini  idrografici)  e
alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 6  (Istituzione  dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna - ARPAS), il
personale dipendente a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, alla
data del 28 settembre 2006, del centro di ricerca e formazione per il
controllo dei sistemi idrici - Hydrocontrol - societa'  consortile  a
responsabilita' limitata ed il personale, esclusi i dirigenti,  della
Sigma-Invest in servizio alla data di  messa  in  liquidazione  della
societa' stessa puo' chiedere  l'assegnazione  all'Agenzia  regionale
del distretto idrografico della Sardegna o all'ARPAS, che provvedono,
nel rispetto delle norme vigenti in materia e compatibilmente con  le
disponibilita' di bilancio e di dotazione  organica.  L'inquadramento
e' disposto secondo  la  disciplina  dell'articolo  2112  del  Codice
civile». 
    Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata violerebbe
l'art. 3 Cost., perche' sarebbe irragionevolmente consentito al  solo
personale in servizio presso Hydrocontrol scarl (oltre  a  quello  di
Sigma-Invest spa) di essere inquadrato nei ruoli della Regione  e  di
beneficiare della conservazione della  qualifica  e  del  trattamento
economico in atto presso l'ente di  provenienza,  prescindendo  dalla
selezione concorsuale pubblica, che si impone per la generalita'  dei
pubblici dipendenti. 
    Sarebbe altresi' violato l'art. 51, primo comma, Cost., in quanto
la disposizione in esame, privilegiando il personale  delle  societa'
private indicate rispetto ad altri  aspiranti,  non  permetterebbe  a
tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici in  condizioni  di
eguaglianza. 
    Infine, sarebbe violato l'art. 97, quarto comma,  Cost.,  poiche'
le modalita' del passaggio del suddetto personale costituirebbero una
deroga  al  principio  del  concorso  pubblico,  al   quale   debbono
conformarsi  le  procedure  di   assunzione   presso   le   pubbliche
amministrazioni. 
    2.- Il Tribunale ordinario di Cagliari, in veste di  giudice  del
lavoro, riferisce di essere chiamato  ad  accertare  se,  sulla  base
dell'art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n.  2  del  2007,  il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti ricorrenti e la
societa' Hydrocontrol scarl sia proseguito in capo alla Regione. 
    Il giudice a quo riferisce che nel 2008 i ricorrenti, richiamando
espressamente la disposizione censurata, hanno chiesto l'assegnazione
all'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna.  Tale
domanda,  inizialmente  avanzata  in  via  stragiudiziale,  e'  stata
respinta  per  la  mancanza  di  un  rapporto  di  lavoro   a   tempo
indeterminato con Hydrocontrol scarl. 
    A seguito dell'accertamento - con sentenze passate  in  giudicato
nel  2012  -  dell'esistenza  di  un  rapporto  di  lavoro  a   tempo
indeterminato, nel 2013 i ricorrenti hanno nuovamente richiesto  alla
Regione di essere assegnati alla stessa Agenzia regionale.  Tuttavia,
nelle  more  Hydrocontrol  scarl  ha  comunicato  ai  ricorrenti   il
licenziamento per giustificato motivo  oggettivo,  in  ragione  della
cessazione dell'attivita'. 
    I ricorrenti hanno  quindi  chiesto  al  Tribunale  di  accertare
l'illegittimita'  e  l'inefficacia  di  tale   licenziamento   e   di
dichiarare l'esistenza - sin dal 28 settembre 2006 - di  un  rapporto
di lavoro a tempo indeterminato tra gli stessi e la Regione  autonoma
Sardegna,  con  condanna  alla  loro  ammissione  in   servizio,   al
risarcimento del danno e alla regolarizzazione contributiva. 
    Ad avviso  del  giudice  a  quo,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  sarebbe   rilevante,   poiche'   sulla   base   della
disposizione  censurata,  i  ricorrenti  potrebbero  ottenere,  senza
previa  selezione  per  pubblico  concorso,  l'assunzione   a   tempo
indeterminato da parte della Regione. 
    2.1.-  Secondo  il   rimettente,   fin   dalla   sua   originaria
formulazione,  la  disposizione  in  esame  avrebbe   consentito   la
prosecuzione - senza soluzione di continuita' - di rapporti di lavoro
a tempo indeterminato (gia' in essere con  la  societa'  Hydrocontrol
scarl) con la Regione autonoma Sardegna o ad un suo ente strumentale. 
    Cio' sarebbe ricavabile dal tenore della disposizione  in  esame.
Il  termine   «assegnazione»,   infatti,   sarebbe   indicativo   del
proseguimento di un rapporto di lavoro gia' in essere. D'altra parte,
mancherebbe qualsiasi elemento che dimostri l'estinzione del rapporto
precedente  e  l'instaurazione  di  uno  nuovo.  La  continuita'  del
rapporto di lavoro sarebbe altresi' avvalorata dalla previsione della
conservazione della qualifica e del trattamento economico in atto. Si
realizzerebbe cosi' una  modificazione  soggettiva  del  rapporto  di
lavoro, assimilabile alla cessione del contratto.  La  necessita'  di
espletare  una  procedura  concorsuale  e'  stata   eliminata   dalla
successiva legge reg. Sardegna n. 3 del 2008. 
    2.2.-  Il  mancato  ricorso  alla   procedura   concorsuale   non
troverebbe, nella specie, alcuna peculiare  e  straordinaria  ragione
giustificatrice. 
    Il giudice  a  quo  osserva  che,  in  base  alla  giurisprudenza
costituzionale, la deroga  al  principio  del  pubblico  concorso  e'
ammissibile solo  laddove  la  legge  stabilisca  preventivamente  le
condizioni per l'esercizio del potere  di  assunzione,  subordini  la
costituzione del rapporto all'accertamento di  specifiche  necessita'
dell'amministrazione e preveda procedure di  verifica  dell'attivita'
svolta. Cio'  presupporrebbe  che  i  soggetti  da  assumere  abbiano
maturato tale esperienza all'interno della pubblica amministrazione e
non alle dipendenze di datori  di  lavoro  esterni  (sono  citate  le
sentenze n. 167 del 2013 e n. 215 del 2009). Inoltre,  la  deroga  al
predetto principio deve essere  contenuta  entro  determinati  limiti
percentuali, per non precludere in modo assoluto la  possibilita'  di
accesso della generalita' dei cittadini a detti  posti  pubblici  (e'
richiamata la sentenza n. 108 del 2011). Ad avviso del giudice a quo,
nessuna di tali condizioni sarebbe soddisfatta dalla legge censurata. 
    Del resto, la considerazione dell'evoluzione  della  disposizione
in esame non consentirebbe di  superare  i  profili  d'illegittimita'
attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata. 
    Infatti, con la legge regionale n.  3  del  2008  il  legislatore
sardo ha espressamente escluso la regola  del  concorso,  proprio  al
fine di rendere possibile il passaggio diretto nei  ruoli  regionali.
In seguito, osserva il giudice a quo, con la novella introdotta dalla
legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il legislatore regionale ha  reso
esplicito l'obiettivo di regolare il transito  dei  lavoratori  verso
l'amministrazione regionale nelle forme della cessione del contratto,
con conservazione del  trattamento  posseduto  nel  settore  privato,
cosi' assimilando irragionevolmente la  situazione  in  esame  ad  un
trasferimento d'azienda tra privati. 
    3.- Con atto depositato il 28 marzo  2017,  la  Regione  autonoma
Sardegna si e' costituita nel presente  giudizio,  chiedendo  che  la
questione di legittimita' costituzionale sollevata dal  Tribunale  di
Cagliari sia dichiarata non fondata. 
    La difesa regionale ha dedotto, in primo luogo, che  Hydrocontrol
scarl non avrebbe mai operato in completa autonomia, ossia  come  una
societa' privata. Essa era stata costituita nel 1988 come «Centro  di
ricerca e formazione per il controllo dei  sistemi  idrici»,  con  la
partecipazione della Regione in misura del 35 per cento del  capitale
sociale. 
    Nel  1990  l'Agenzia  per  la  promozione  e  lo   sviluppo   del
Mezzogiorno,  la  Regione  autonoma  Sardegna  e  Hydrocontrol  scarl
avevano stipulato una convenzione per il finanziamento  della  stessa
societa', per consentirle la realizzazione del  Centro  ricerche,  la
formazione del personale, nonche' l'attivita' di ricerca  e  supporto
all'attivita'  formativa.  La  "funzione  pubblica"  della   societa'
sarebbe, dunque, confermata sia dal finanziamento pubblico, sia dalla
sua  concreta  operativita'.  Alla  Regione  spettava,  altresi',  il
compito di effettuare verifiche sulla destinazione  ad  attivita'  di
ricerca. 
    Successivamente, in attuazione  della  direttiva  2000/60/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  23  ottobre  2000,   che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in  materia  di  acque,
con la legge della Regione autonoma Sardegna 6 dicembre 2006,  n.  19
(Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), la
stessa Regione  avrebbe  perseguito  l'unitario  governo  dei  bacini
idrografici, istituendo l'Autorita' di  distretto  della  Sardegna  e
l'Agenzia del  distretto  idrografico  della  Sardegna.  Quest'ultima
avrebbe dovuto svolgere funzioni di segreteria tecnico-operativa e di
supporto logistico-funzionale dell'Autorita' di distretto. 
    Sarebbe sorta cosi' l'esigenza di un nuovo assetto  organizzativo
della Regione in materia di governo delle  risorse  idriche  e  della
difesa del suolo. Esso avrebbe richiesto nuove  professionalita',  in
considerazione delle funzioni  che  l'amministrazione  regionale  non
avrebbe potuto esercitare con il personale esistente. 
    La  struttura  tecnica  di  Hydrocontrol  avrebbe  rappresentato,
quindi, un fondamentale strumento  per  l'apporto  professionale  dei
dipendenti gia' formati  nell'ambito  della  gestione  delle  risorse
idriche, del controllo delle reti idriche e fognarie ed in materia di
qualita' delle acque e dei  trattamenti.  La  disposizione  censurata
avrebbe tenuto conto proprio  di  questo  patrimonio  di  lavoratori,
senza i quali la stessa Agenzia regionale non avrebbe potuto svolgere
le proprie funzioni. 
    3.1.- In prossimita' dell'udienza, la Regione  autonoma  Sardegna
ha depositato una memoria in cui ha eccepito l'inammissibilita' della
questione di legittimita' costituzionale sotto plurimi profili. 
    E' eccepita in primo luogo l'incompleta ricostruzione del  quadro
normativo di riferimento. Il giudice a quo non avrebbe considerato la
legge reg. Sardegna n. 19 del 2006 e le funzioni da essa previste, le
quali giustificherebbero  la  disciplina  eccezionale  dettata  dalla
disposizione censurata. 
    E'  inoltre  eccepita  l'inammissibilita'  della  questione   per
difetto di rilevanza.  L'applicazione  della  disposizione  censurata
sarebbe, infatti, condizionata all'accertamento dell'illegittimita' e
dell'inefficacia del licenziamento intimato da Hydrocontrol scarl nei
confronti dei ricorrenti. La questione di legittimita' costituzionale
diverrebbe rilevante solo in caso di accoglimento  di  tale  domanda.
Allo stato attuale, essa sarebbe ipotetica e priva di rilevanza. 
    Sotto  un  diverso  profilo,  la  difesa  regionale  ritiene  che
l'ordinanza di rimessione si basi su premesse interpretative  errate.
E' contestato, in particolare, che i ricorrenti siano in possesso dei
requisiti richiesti ai fini del transito nei  ruoli  regionali.  Essi
avrebbero chiesto, infatti, l'accertamento  giudiziale  della  natura
del rapporto di  lavoro  soltanto  dopo  l'entrata  in  vigore  della
disposizione censurata. Alla data  del  28  settembre  2006  la  loro
posizione  non  sarebbe  stata  affatto  assimilabile  a  quella  dei
titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
    D'altra parte, ad avviso della difesa regionale, il passaggio nei
ruoli  regionali  sarebbe  impedito  dalla  mancanza   dell'ulteriore
presupposto della «compatibilita' con le disponibilita' di bilancio e
di dotazione organica». Rispetto ai  ricorrenti  tale  requisito  non
sarebbe stato  soddisfatto  ne'  all'epoca  della  domanda,  ne'  nel
momento attuale, poiche' le dotazioni organiche sarebbero state  gia'
saturate dalle precedenti procedure di assunzione. 
    Infine, la difesa regionale deduce  il  mancato  esperimento  del
tentativo di interpretazione conforme a Costituzione. Il  fine  della
disposizione censurata sarebbe stato quello di consentire l'immediata
operativita' dell'Agenzia regionale del distretto  idrografico  della
Sardegna. Attesa la necessita' di  agire  in  tempi  ristretti  e  di
evitare  soluzioni  di  continuita'  nell'esercizio  delle   funzioni
dell'Agenzia, l'unico rimedio era  rappresentato  dal  passaggio  del
personale di Hydrocontrol scarl alla Regione. 
    Inquadrata in questo  contesto  emergenziale,  sarebbe  possibile
un'interpretazione rispettosa del principio in base al quale  deroghe
alla disciplina del concorso pubblico sono  ammissibili,  purche'  la
loro previsione sia connessa a esigenze eccezionali  e  di  manifesto
pubblico interesse. 
    A questo riguardo, la difesa regionale deduce che il transito del
personale sarebbe stato consentito solo in presenza di un rapporto di
lavoro a tempo  indeterminato  con  Hydrocontrol  alla  data  del  28
settembre 2006. Questa categoria di dipendenti avrebbe  rappresentato
infatti il "capitale umano" necessario per garantire  l'immediata  ed
efficiente operativita' dell'Agenzia. Essi si erano formati grazie al
programma connesso alla convenzione tra la Regione autonoma Sardegna,
Hydrocontrol scarl e l'Agenzia per la promozione e  lo  sviluppo  del
Mezzogiorno. In ogni caso, si sarebbe trattato di un gruppo ristretto
di soggetti ed i costi del loro transito sarebbero  contenuti,  oltre
che preventivabili dall'amministrazione. 
    L'acquisizione   del   personale   di   Hydrocontrol   scarl   si
giustificherebbe quindi alla luce delle specifiche professionalita' e
competenze del personale in questione e della situazione  contingente
ed  emergenziale   legata   all'avvio   dell'attivita'   dell'Agenzia
regionale. La scelta della tipologia contrattuale -  quale  discrimen
ai fini del transito nei ruoli della Regione - avrebbe rappresentato,
dunque, un ragionevole  compromesso  al  fine  di  rendere  operativa
l'Agenzia e recuperare, da una societa' prossima  alla  dissoluzione,
le  professionalita'  che  la  stessa  Regione  aveva  contribuito  a
formare. 
    In  mancanza  di  professionalita'  adeguate  nell'ambito   della
amministrazione regionale, il personale  piu'  idoneo  e  qualificato
sarebbe dunque stato  quello  di  Hydrocontrol  scarl,  in  grado  di
assicurare una continuita'  nello  svolgimento  delle  funzioni,  che
sarebbe stata viceversa impossibile nel caso dell'espletamento di  un
pubblico concorso. Inoltre, data  la  grave  situazione  di  dissesto
finanziario in cui versava la societa', sarebbe  stato  antieconomico
tenerla in vita al fine di  beneficiare  delle  prestazioni  del  suo
personale. 
    Per questi motivi, il legislatore regionale avrebbe optato per la
liquidazione della societa' ed il passaggio  del  suo  personale  nei
ruoli regionali. Non si tratterebbe, dunque, di  una  stabilizzazione
con finalita' di riduzione del precariato.  Ad  avviso  della  difesa
regionale, l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili  avrebbe
portato a sopprimere un soggetto a  totale  partecipazione  pubblica,
immettendo il relativo personale nei ruoli della Regione, allo  scopo
di assicurare continuita' d'esercizio delle funzioni. 
    3.2.- La difesa regionale deduce, infine,  che  dall'accoglimento
della questione  di  legittimita'  discenderebbe  la  nullita'  delle
assunzioni nei ruoli regionali dei dipendenti che tuttora  consentono
lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia  regionale  del  distretto
idrografico  della  Sardegna.  La  Regione  si  troverebbe  priva  di
personale,  nell'impossibilita'  di  sostituire  i  dipendenti   gia'
assunti, in  considerazione  dei  tempi  tecnici  necessari  per  una
procedura concorsuale o di mobilita'. Si determinerebbe  la  paralisi
dell'attivita' amministrativa dell'Agenzia e si riproporrebbe  quella
situazione emergenziale cui la Regione aveva ovviato  con  le  misure
straordinarie introdotte dalla disposizione censurata. Le conseguenze
sarebbero rovinose e  si  determinerebbe  la  lesione  di  quei  beni
costituzionali  -  concernenti  la   sicurezza   del   territorio   e
l'approvvigionamento idrico - che la legge regionale aveva tutelato. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 16 ottobre 2016, il Tribunale ordinario  di
Cagliari, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt.  3,
51, primo comma, e 97, quarto comma, della Costituzione, questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 8, della  legge  della
Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale  della  Regione
(Legge finanziaria 2007)», come modificato  dall'art.  3,  comma  22,
della legge della Regione autonoma  Sardegna  5  marzo  2008,  n.  3,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)»,  e  dall'art.  3
della legge della Regione autonoma Sardegna  4  agosto  2011,  n.  16
(Norme in materia di organizzazione e personale). 
    La disposizione censurata  prevede  che  «Per  l'esercizio  delle
funzioni  di  cui  alla  legge  regionale  6  dicembre  2006,  n.  19
(Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini  idrografici)  e
alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 6  (Istituzione  dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna - ARPAS), il
personale dipendente a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, alla
data del 28 settembre 2006, del centro di ricerca e formazione per il
controllo dei sistemi idrici - Hydrocontrol - societa'  consortile  a
responsabilita' limitata ed il personale, esclusi i dirigenti,  della
Sigma-Invest in servizio alla data di  messa  in  liquidazione  della
societa' stessa puo' chiedere  l'assegnazione  all'Agenzia  regionale
del distretto idrografico della Sardegna o all'ARPAS, che provvedono,
nel rispetto delle norme vigenti in materia e compatibilmente con  le
disponibilita' di bilancio e di dotazione  organica.  L'inquadramento
e' disposto secondo  la  disciplina  dell'articolo  2112  del  Codice
civile». 
    Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata violerebbe
l'art. 3 Cost., perche' sarebbe irragionevolmente consentito al  solo
personale in servizio presso Hydrocontrol scarl (oltre che  a  quello
di Sigma-Invest spa) di essere inquadrato nei ruoli della  Regione  e
di beneficiare della conservazione della qualifica e del  trattamento
economico in atto presso l'ente di  provenienza,  prescindendo  dalla
selezione concorsuale pubblica, che s'impone per la  generalita'  dei
pubblici dipendenti. 
    Sarebbe altresi' violato l'art. 51, primo comma, Cost., in quanto
la disposizione  in  esame,  privilegiando  il  personale  delle  due
societa'  private  indicate  rispetto   ad   altri   aspiranti,   non
permetterebbe a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici in
condizioni di eguaglianza. 
    Infine, sarebbe violato l'art. 97, quarto comma,  Cost.,  poiche'
tali modalita' del passaggio del suddetto  personale  costituirebbero
una deroga al principio  del  concorso  pubblico,  al  quale  debbono
conformarsi  le  procedure  di   assunzione   presso   le   pubbliche
amministrazioni. 
    2.- In via preliminare, devono essere  esaminati  alcuni  profili
che attengono all'ammissibilita' delle questioni. 
    2.1.- La  difesa  regionale  deduce,  innanzitutto,  l'incompleta
ricostruzione del quadro normativo, per l'omessa considerazione della
legge  della  Regione  autonoma  Sardegna  6  dicembre  2006,  n.  19
(Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini  idrografici)  e
delle funzioni dalla stessa disciplinate. Tale intervento legislativo
indicherebbe  la  ratio  della  disposizione  censurata,   volta   ad
assicurare, nella fase di avvio, le necessarie dotazioni di personale
dell'ente regionale di destinazione. 
    Il richiamo alla  legge  regionale  n.  19  del  2006,  contenuto
nell'incipit  della  disposizione  censurata,   va   riferito,   piu'
specificamente, a quelle disposizioni che hanno  istituito  l'Agenzia
regionale  del  distretto  idrografico  della  Sardegna  e  ne  hanno
disciplinato le funzioni.  Peraltro,  tale  previsione  non  modifica
l'ambito applicativo  della  disposizione  censurata,  ne'  influisce
sulla   rilevanza   della   relativa   questione   di    legittimita'
costituzionale. Il rilievo della difesa regionale - in quanto volto a
dimostrare la ragionevolezza e  la  legittimita'  della  disposizione
censurata in considerazione delle sue finalita' - attiene  al  merito
della questione, e non alla sua ammissibilita'. 
    2.2.- Neppure e' fondata l'eccezione  di  inammissibilita'  delle
questioni per difetto di rilevanza. 
    Ad  avviso   della   difesa   regionale,   l'applicazione   della
disposizione  censurata   presupporrebbe   il   previo   accertamento
dell'illegittimita' e dell'inefficacia del licenziamento, intimato da
Hydroncontrol scarl e impugnato dai ricorrenti. A suo avviso, solo in
caso di  accoglimento  di  questa  domanda  sarebbe  necessario  fare
applicazione  dell'art.  6,  comma  8,  e  la  questione   diverrebbe
rilevante. 
    Tuttavia, la  disposizione  censurata  individua  la  platea  dei
beneficiari nel «personale dipendente a tempo indeterminato,  esclusi
i dirigenti, alla data del 28 settembre 2006, del centro di ricerca e
formazione per il controllo dei sistemi idrici  -  Hydrocontrol».  Il
rapporto di lavoro con questa societa' doveva,  quindi,  esistere  ed
essere  efficace  a  quella  data.  La  successiva  prosecuzione  del
rapporto risulta estranea ai requisiti  previsti  dalla  disposizione
censurata ai  fini  del  passaggio  nei  ruoli  regionali.  Pertanto,
l'esito dell'impugnazione del licenziamento non e' pregiudiziale alla
domanda di accertamento dell'avvenuto passaggio alla Regione sin  dal
2006.   Viceversa,   questo   accertamento   precede   quello   sulla
legittimita' del licenziamento, in quanto dall'accoglimento  di  tale
domanda discenderebbe l'inefficacia dello stesso licenziamento. 
    2.3.- La difesa regionale eccepisce,  inoltre,  l'erroneita'  dei
presupposti interpretativi. In primo luogo, deduce che  i  ricorrenti
sarebbero privi dei requisiti richiesti ai  fini  del  passaggio  nei
ruoli regionali poiche' alla data del  28  settembre  2006,  prevista
dalla disposizione regionale censurata, la loro posizione non sarebbe
stata assimilabile a quella dei titolari  di  rapporto  di  lavoro  a
tempo indeterminato. 
    Tale assunto si  rivela  infondato,  alla  luce  delle  sentenze,
espressamente indicate dal rimettente e  passate  in  giudicato,  che
hanno  accertato  l'esistenza  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato dei ricorrenti sin da epoca antecedente al 28 settembre
2006. 
    2.3.1.-  In  secondo  luogo,  la  difesa  regionale  contesta  la
mancanza di disponibilita' di bilancio  e  l'intervenuta  saturazione
delle dotazioni organiche.  Al  riguardo  l'ordinanza  di  rimessione
afferma espressamente che nel caso  in  esame  risultano  soddisfatti
tutti i requisiti previsti dalla disposizione censurata ai  fini  del
passaggio nei ruoli regionali.  Ne',  d'altra  parte,  l'affermazione
della  difesa  regionale  risulta  accompagnata  da  alcun   concreto
elemento di riscontro. 
    2.4.-   Infine,   la   Regione   autonoma   Sardegna    eccepisce
l'inammissibilita' delle questioni per  il  mancato  esperimento  del
tentativo di interpretazione conforme a Costituzione. 
    La difesa  regionale  deduce  in  particolare  che  la  finalita'
perseguita con l'adozione della disposizione censurata sarebbe  stata
quella di consentire l'immediata operativita' dell'Agenzia  regionale
del distretto  idrografico  della  Sardegna,  evitando  soluzioni  di
continuita' nell'esercizio delle sue funzioni. Inquadrata  in  questo
contesto, sarebbe  possibile  un'interpretazione  della  disposizione
conforme ai principi costituzionali. 
    Gli argomenti della difesa regionale,  volti  ad  evidenziare  la
ratio  dell'intervento  legislativo   in   esame   ed   il   contesto
"emergenziale" che lo avrebbe determinato, indicano le ragioni che, a
suo avviso, giustificherebbero la deroga al  principio  generale  del
pubblico   concorso.    Questi    rilievi    non    offrono    dunque
un'interpretazione conforme ai principi  costituzionali  evocati,  ma
sono volti a contestare le  censure  del  rimettente,  relative  alla
denunciata irragionevolezza  e  alla  violazione  del  principio  del
pubblico concorso. Essi non attengono,  pertanto,  all'ammissibilita'
della questione, ma al merito. 
    3.-  Nel  merito  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna  n.
2 del 2007 e' fondata. 
    3.1.- In relazione al principio del  concorso  (art.  97,  quarto
comma,  Cost.)  questa  Corte  ha  ripetutamente  affermato  che   la
selezione concorsuale costituisce la forma generale ed  ordinaria  di
reclutamento per le amministrazioni pubbliche,  quale  strumento  per
assicurare efficienza, buon andamento ed imparzialita'. 
    La  necessita'  del  concorso  pubblico  e'  stata  ribadita  con
specifico riferimento a disposizioni legislative che  prevedevano  il
passaggio automatico all'amministrazione  pubblica  di  personale  di
societa' in house, ovvero di  societa'  o  associazioni  private;  e'
stato altresi' specificato  che  il  trasferimento  da  una  societa'
partecipata dalla Regione alla Regione stessa  o  ad  altro  soggetto
pubblico regionale  si  risolve  in  un  privilegio  indebito  per  i
soggetti  beneficiari  di  un  siffatto  meccanismo,  in   violazione
dell'art. 97 Cost. (sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014,  n.  227
del 2013, n. 62 del 2012, n. 310 e n. 299 del 2011, n. 267 del  2010,
n. 363 e n. 205 del 2006). 
    Sulla base di tali principi, l'art. 6, comma 8, della legge  reg.
Sardegna n. 2 del 2007 - che stabilisce il passaggio di dipendenti da
soggetti privati ad enti pubblici, senza il previo esperimento di  un
concorso pubblico e senza indicare le ragioni  giustificatrici  della
deroga - risulta lesivo dell'art. 97, quarto comma, Cost. 
    La  disposizione  censurata  consente   infatti   l'accesso   dei
dipendenti di due societa' private nei ruoli regionali, senza  alcuna
forma di selezione, neppure a  concorsualita'  "attenuata",  e  senza
stabilire alcuna condizione in ordine alle modalita' di assunzione di
tali dipendenti. 
    D'altra parte, la deroga al principio del  concorso  non  risulta
giustificata  dalla  necessita'  di  far   fronte   a   peculiari   e
straordinarie esigenze di interesse pubblico. 
    Va ribadito  che  «la  facolta'  del  legislatore  di  introdurre
deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata  in
modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo
quando   siano   funzionali   esse   stesse   al    buon    andamento
dell'amministrazione  e  ove  ricorrano  peculiari  e   straordinarie
esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle»  (sentenze  n.
110 del 2017 e n. 90 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 7  del
2015, n. 134 del 2014, n. 217 e n. 51 del 2012, n. 310 del  2011,  n.
150 e n. 9 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009, n. 363, n. 205 e n. 81
del 2006). 
    La disposizione  censurata  non  fornisce  indicazioni  circa  le
condizioni di ammissibilita' della deroga al principio  del  concorso
pubblico. In base ad essa e' irrilevante il modo in cui il  personale
delle due societa' private e' stato reclutato, ne' vengono  richieste
specifiche modalita' di inserimento nell'Agenzia  regionale.  Non  e'
previsto alcun meccanismo di  verifica  dell'attivita'  professionale
svolta  in  precedenza,  ne'  sono   stabiliti   limiti   percentuali
all'assunzione in assenza di concorso (sentenze n. 167 del  2013,  n.
51 del 2012, n. 108 del 2011 e n. 225 del 2010). 
    Infine, non e'  ravvisabile  neppure  il  contesto  di  carattere
eccezionale,  o  addirittura  emergenziale,  dedotto   dalla   difesa
regionale, tenuto  conto  tra  l'altro  del  distacco  temporale  tra
l'epoca in cui sarebbero sorte le esigenze di dotazione di  personale
e quella dell'effettivo passaggio dei lavoratori nei ruoli regionali.
E' rilevante che, nella sua originaria versione, quella  della  legge
reg. Sardegna n. 2 del 2007, la disposizione in  esame  prevedeva  la
selezione concorsuale, che e' stata in seguito eliminata dalla  legge
regionale n. 3 del 2008, per essere poi sostituita ed integrata dalla
legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 con il  richiamo  alla  disciplina
stabilita dall'art. 2112  del  codice  civile  per  il  trasferimento
d'azienda. 
    3.2.- La violazione della regola generale  del  concorso  di  cui
all'art. 97 Cost. determina, altresi', il  contrasto  con  gli  altri
parametri  costituzionali  evocati   dal   rimettente.   In   diretta
attuazione degli artt. 3 e 51 Cost., e'  il  concorso  a  consentire,
infatti, ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di
eguaglianza (sentenze n. 251 del 2017 e n. 37 del 2015).