ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della
legge della Regione Campania 7 dicembre 2016, n. 36 (Assestamento  al
bilancio di previsione 2016-2018 della  Regione  Campania),  promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il
3-9 febbraio 2017, depositato in cancelleria il 10  febbraio  2017  e
iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2017. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Campania; 
    udito nella camera di consiglio del 24 gennaio  2018  il  Giudice
relatore Aldo Carosi. 
    Ritenuto che, con ricorso depositato  il  10  febbraio  2017,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 3  della  legge  della  Regione
Campania  7  dicembre  2016,  n.  36  (Assestamento  al  bilancio  di
previsione 2016-2018 della Regione Campania), in riferimento all'art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; 
    che, secondo il ricorrente,  la  disposizione,  nel  recepire  le
risultanze della legge della Regione Campania 14 novembre 2016, n. 31
(Rendiconto  Generale  della   Regione   Campania   per   l'esercizio
finanziario 2013), avrebbe aumentato nello stato di previsione  delle
spese la quota  annua  del  disavanzo  derivante  dal  riaccertamento
straordinario  dei  residui  da   ripianare   senza   rispettare   il
procedimento previsto dall'art. 42, commi 12, 13 e  14,  del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per  l'applicazione
in bilancio dell'eventuale maggior disavanzo, normativa evocata  come
parametro  interposto  in  materia  di  armonizzazione  dei   bilanci
pubblici; 
    che, con atto depositato il 13 marzo 2017, si  e'  costituita  in
giudizio  la  Regione  Campania,  deducendo   l'inammissibilita'   e,
comunque, l'infondatezza della questione; 
    che, successivamente, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri in data 6 giugno
2017, ha rinunciato al ricorso; 
    che tale rinuncia e' stata accettata dalla Regione Campania. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
rinunciato al ricorso indicato in epigrafe; 
    che detta rinuncia e' stata accettata dalla Regione Campania; 
    che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita
determina, ai sensi  dell'art.  23  delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.