PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, secondo comma, della legge approvata dalla Regione Abruzzo il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio 1989 (recante "Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo"), nella parte in cui non prevede la gratuita' della partecipazione alle sedute aventi ad oggetto i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, per tutti i componenti del Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 14, primo comma e 20 della stessa legge, proposte in riferimento all'art. 117 della Costituzione con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0187