PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  14,  secondo
 comma, della legge approvata dalla Regione Abruzzo il 7 giugno 1989 e
 riapprovata  il  29  luglio  1989  (recante  "Interventi a favore dei
 cittadini  abruzzesi  che   vivono   all'estero   e   dei   cittadini
 extracomunitari  che  vivono  in  Abruzzo"),  nella  parte in cui non
 prevede la gratuita'  della  partecipazione  alle  sedute  aventi  ad
 oggetto  i  problemi  dei  lavoratori  extracomunitari  e  delle loro
 famiglie,  per  tutti  i  componenti  del  Consiglio  regionale   per
 l'emigrazione e l'immigrazione;
    Dichiara  non  fondate le questioni di legittimita' costituzionale
 degli artt. 14, primo comma e 20  della  stessa  legge,  proposte  in
 riferimento  all'art.  117 della Costituzione con il ricorso indicato
 in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0187