PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara:
      l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  secondo  comma,
 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei  trattamenti  minimi
 di  pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei
 coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nelle parti in cui  non
 consente  l'integrazione  al  minimo della pensione di riversibilita'
 erogata dal Fondo speciale per  i  coltivatori  diretti,  mezzadri  e
 coloni  ai  titolari  di pensione diretta di vecchiaia a carico dello
 stesso Fondo, di pensione  diretta  di  invalidita'  a  carico  della
 Gestione  speciale  per i commercianti e di pensione diretta a carico
 dello  Stato,  qualora,  per  effetto  del  cumulo,  il   complessivo
 trattamento risulti superiore al minimo;
      la  manifesta  inammissibilita'  delle questioni di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, secondo  comma,  della  legge  9  gennaio
 1963,  n. 9, nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo
 della pensione di riversibilita' erogata dal  Fondo  speciale  per  i
 coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  ai  titolari  di pensione
 diretta a  carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  ed  ai
 titolari  di  pensione diretta di invalidita' a carico della Gestione
 speciale per gli artigiani, questioni sollevate dal Pretore di  Lucca
 con   l'ordinanza  indicata  in  epigrafe,  perche'  gia'  dichiarato
 costituzionalmente    illegittimo,    nelle     parti     suindicate,
 rispettivamente con le sentenze n. 373 e n. 488 del 1989;
      la  manifesta  inammissibilita'  delle questioni di legittimita'
 costituzionale dell'art. 19, secondo comma,  della  legge  22  luglio
 1966,   n.   613   (Estensione  dell'assicurazione  obbligatoria  per
 l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti  attivita'
 commerciali  ed  ai  loro  familiari coadiutori e coordinamento degli
 ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nelle parti  in
 cui   non   consente  l'integrazione  al  minimo  della  pensione  di
 riversibilita' erogata dalla Gestione speciale per i commercianti  ai
 titolari  di  pensione diretta di invalidita' o di vecchiaia a carico
 della   stessa   Gestione,   di    pensione    diretta    a    carico
 dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  di  pensione diretta a
 carico dello Stato, questioni sollevate  dal  Pretore  di  Lucca  con
 l'ordinanza   indicata   in   epigrafe,   perche'   gia'   dichiarato
 costituzionalmente    illegittimo,    nelle     parti     suindicate,
 rispettivamente con le sentenze n. 179 e n. 250 del 1989, n. 1086 del
 1988 e n. 504 del 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0188