PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara: l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso Fondo, di pensione diretta di invalidita' a carico della Gestione speciale per i commercianti e di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo; la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ed ai titolari di pensione diretta di invalidita' a carico della Gestione speciale per gli artigiani, questioni sollevate dal Pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe, perche' gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo, nelle parti suindicate, rispettivamente con le sentenze n. 373 e n. 488 del 1989; la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione speciale per i commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidita' o di vecchiaia a carico della stessa Gestione, di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e di pensione diretta a carico dello Stato, questioni sollevate dal Pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe, perche' gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo, nelle parti suindicate, rispettivamente con le sentenze n. 179 e n. 250 del 1989, n. 1086 del 1988 e n. 504 del 1989. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0188