PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale del  combinato  disposto  dell'art.  630,
 terzo comma, del codice penale e dell'art. 29 del codice di procedura
 penale del 1930, sollevata, in riferimento agli artt. 3  e  25  della
 Costituzione,  dal  Giudice  istruttore  del Tribunale di Bologna con
 ordinanza del 31 luglio 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0196