PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 630, terzo comma, del codice penale e dell'art. 29 del codice di procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Bologna con ordinanza del 31 luglio 1989. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0196