PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara   la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R.  26
 ottobre  1972,  n.  636  (Revisione  della disciplina del contenzioso
 tributario), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata  dalla
 Commissione  tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza n.
 526 del 1989;
      dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione  di
 legittimita'   costituzionale   della   medesima   disposizione,   in
 riferimento  agli  artt.  3  e  24 Cost., sollevata dalla Commissione
 tributaria di primo grado di Verbania  con  l'ordinanza  n.  445  del
 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0198