PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza n. 526 del 1989; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della medesima disposizione, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza n. 445 del 1989. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0198