PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle
 questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 13  e  22  della
 legge  28  febbraio  1985,  n.  47  (Norme  in  materia  di controllo
 dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero  e  sanatoria
 delle opere abusive) e dell'art. 8-quater del decreto-legge 23 aprile
 1985, n. 146 convertito, con modificazioni,  nella  legge  21  giugno
 1985, n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio
 1985, n. 47) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal  Pretore
 di  Pistoia, dal Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi e
 dal Pretore di Prato con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0199