P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina che, previa riunione in rito, siano sospesi i giudizi in corso e gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale affinche' siano risolte le questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 3, primo comma, della legge 14 novembre 1987, n. 468, per violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione nella parte in cui non dispone che la riliquidazione delle pensioni, ivi prevista, non si estenda anche al personale dirigente statale cessato dal servizio anteriormente al 1 gennaio 1979; b) in subordine, dell'art. 3, primo comma, della legge 17 aprile 1985, n. 141, per violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione nella parte in cui stabilisce delle percentuali fisse di adeguamento delle pensioni dei dirigenti statali senza istituire un meccanismo di perequazione permanente delle pensioni alla dinamica retributiva; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al procuratore generale di questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Cosi' pronunciato in Roma, nella camera di consiglio del 25 settembre 1989. Il presidente: PLATANIA 90C0208