P. Q. M.
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Ordina  che,  previa  riunione in rito, siano sospesi i giudizi in
 corso e gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale  affinche'
 siano risolte le questioni di legittimita' costituzionale:
       a)  dell'art.  3, primo comma, della legge 14 novembre 1987, n.
 468, per violazione degli articoli 3,  36  e  38  della  Costituzione
 nella  parte in cui non dispone che la riliquidazione delle pensioni,
 ivi prevista, non si estenda anche  al  personale  dirigente  statale
 cessato dal servizio anteriormente al 1› gennaio 1979;
       b)  in  subordine,  dell'art.  3,  primo  comma, della legge 17
 aprile 1985, n. 141, per violazione  degli  articoli  3  e  36  della
 Costituzione nella parte in cui stabilisce delle percentuali fisse di
 adeguamento delle pensioni dei dirigenti statali senza  istituire  un
 meccanismo  di  perequazione  permanente delle pensioni alla dinamica
 retributiva;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al procuratore
 generale di questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei Ministri,
 nonche'  comunicata  ai  Presidenti  del  Senato  e  della Camera dei
 deputati.
    Cosi'  pronunciato  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio del 25
 settembre 1989.
                        Il presidente: PLATANIA

 90C0208