PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  53-bis  della  legge  26  luglio  1975,  n.   354   (Norme
 sull'ordinamento   penitenziario   e   sull'esecuzione  delle  misure
 privative e limitative della liberta') introdotto dall'art. 17  della
 legge  10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento
 penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative  e  limitative
 della  liberta') sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma,
 e 13 Cost., dal Tribunale di sorveglianza  di  Napoli  con  ordinanza
 dell' 11 luglio 1989;
    Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  14-ter,  terzo  comma,  della  legge  n.  354  del   1975,
 introdotto  dall'art.  2  della  legge n. 663 del 1986, sollevata, in
 riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3,  primo  comma,  Cost.,
 dall'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli dell'11 luglio
 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0439