PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   giudizi,   dichiara   non  fondata  la  questione  di
 legittimita'   costituzionale   degli   artt.   43,   sedicesimo    e
 diciassettesimo  comma,  della  legge  1Π aprile 1981, n. 121 (Nuovo
 ordinamento  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza)  e  2,
 quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria
 del  decreto  del   Presidente   della   Repubblica   di   attuazione
 dell'accordo  contrattuale  triennale  relativo  al  personale  della
 polizia di Stato, estensione agli altri  Corpi  di  polizia,  nonche'
 concessione  di miglioramenti economici al personale militare escluso
 dalla contrattazione), sollevata  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte,
 con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0442