PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 43, sedicesimo e diciassettesimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0442