P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  questione  di legittimita' costituzionale del primo comma
 dell'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988 e art. 30 del d.-l.  n.  272/1989
 nella  parte  in cui e' esclusa l'applicazione dell'istituto ai reati
 puniti con la pena dell'ergastolo per contrasto con  l'art.  3  della
 Costituzione.
    Dichiara  rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
 legittimita' costituzionale degli artt. 28, terzo comma,  del  d.P.R.
 n.  448/1988  e 30 del d.-l. n. 272/1989 nella parte in cui escludono
 l'impugnativa nel merito per contrasto con gli artt. 24 e  112  della
 Costituzione  e  degli artt. 29 del d.P.R. n. 448/1988 e 30 del d.-l.
 n. 272/1989 per contrasto con gli artt. 70 e 76 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
      Roma, addi' 12 marzo 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0510