P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva questione di legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988 e art. 30 del d.-l. n. 272/1989 nella parte in cui e' esclusa l'applicazione dell'istituto ai reati puniti con la pena dell'ergastolo per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 28, terzo comma, del d.P.R. n. 448/1988 e 30 del d.-l. n. 272/1989 nella parte in cui escludono l'impugnativa nel merito per contrasto con gli artt. 24 e 112 della Costituzione e degli artt. 29 del d.P.R. n. 448/1988 e 30 del d.-l. n. 272/1989 per contrasto con gli artt. 70 e 76 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 12 marzo 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 90C0510