Tutto cio' premesso, la ricorrente regione Emilia-Romagna, ut supra rappresentata e difesa chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale: in prima istanza: dichiarare che non spetta allo Stato, ai sensi degli artt. 117, primo comma, 118, primo comma, e 121, terzo comma, della Costituzione, il potere di dettare con proprie direttive vincolanti i criteri per l'individuazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza da trasformare in persone giuridiche di diritto privato, in relazione al d.P.C.M. 16 febbraio 1990, nonche' di conseguenza, annullare il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 1 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, in quanto dettano tali criteri; in subordine: annullare gli stessi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 1 del d.P.C.M. 16 febbraio 1990, in quanto i criteri da essi stabiliti sono illegittimi per violazione dei principi stabiliti dall'art. 17 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, con conseguente violazione degli articoli sopra indicati della Costituzione, nonche' del principio costituzionale d'eguaglianza. Padova-Roma, addi' 10 aprile 1990 Avv. prof. Giandomenico FALCON 90C0511