Tutto cio' premesso, la ricorrente regione Emilia-Romagna, ut supra
 rappresentata  e  difesa  chiede   voglia   l'eccellentissima   Corte
 costituzionale:
      in prima istanza:
       dichiarare che non spetta allo Stato, ai sensi degli artt. 117,
 primo  comma,  118,  primo  comma,  e   121,   terzo   comma,   della
 Costituzione, il potere di dettare con proprie direttive vincolanti i
 criteri  per  l'individuazione   delle   istituzioni   pubbliche   di
 assistenza  e  beneficienza  da  trasformare in persone giuridiche di
 diritto privato, in relazione al d.P.C.M. 16 febbraio  1990,  nonche'
 di conseguenza,
       annullare  il  terzo,  quarto,  quinto, sesto, settimo e ottavo
 comma dell'art. 1 dello stesso decreto del Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri 16 febbraio 1990, in quanto dettano tali criteri;
      in subordine: annullare gli stessi terzo, quarto, quinto, sesto,
 settimo e ottavo comma dell'art. 1 del d.P.C.M. 16 febbraio 1990,  in
 quanto  i  criteri  da essi stabiliti sono illegittimi per violazione
 dei principi stabiliti dall'art. 17 del d.P.R.  19  giugno  1979,  n.
 348,  con  conseguente violazione degli articoli sopra indicati della
 Costituzione, nonche' del principio costituzionale d'eguaglianza.
      Padova-Roma, addi' 10 aprile 1990
                     Avv. prof. Giandomenico FALCON

 90C0511