P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale agli artt. 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non prevedono l'immissione in ruolo degli insegnanti abilitati non di ruolo della scuola secondaria e artistica, titolari di supplenza annuale disposta dal provveditore agli studi per l'anno scolastico 1981/82; Sospende il giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio sulla questione; Ordina alla segreteria della sezione di procedere alla trasmissione anzidetta, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicare la stessa ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma addi' 30 novembre 1987 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III, in camera di consiglio. Il presidente: LA MEDICA Il consigliere estensore: BRANCA 90C0756