PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  non  fondata,  nei  sensi di cui in
 motivazione, la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 29,  secondo  comma,  del  d.P.R.  20  dicembre  1979, n. 761 ("Stato
 giuridico del personale delle unita' sanitarie  locali"),  sollevata,
 in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Consiglio di Stato
 e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia
 con le ordinanze indicate in epigrafe;
    Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 7, quinto e settimo comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128
 ("Ordinamento interno dei servizi ospedalieri") e dell'art. 29, terzo
 comma, del d.P.R. n. 761  del  1979  citato,  sollevata  dai  giudici
 sopraddetti con le medesime ordinanze.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0785