P. Q. M. Su conforme richiesta del p.g.; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza ai fini della decisione e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - per violazione dell'art. 3 della Costituzione - dell'art. 438 del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'obbligo del p.m. di motivare il proprio dissenso; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza venga notificata - a cura della cancelleria - al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente delle due Camere del Parlamento. Trieste, addi' 20 settembre 1990 Il presidente: DEL CONTE 90C1340