PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara che spetta allo Stato deliberare, con decreto del Ministro dell'ambiente, la determinazione e l'aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione per le sostanze inquinanti previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990 (Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione); Dichiara che non spetta allo Stato disporre, con decreto del Ministro dell'ambiente, la cessazione dell'efficacia dei precedenti provvedimenti amministrativi regionali difformi dalle linee guida e dai valori minimi e massimi fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, e, conseguentemente, annulla l'art. 6 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990; Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato in relazione all'art. 4 dello stesso decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991. Il Presidente: CONSO Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0150