PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara che spetta allo Stato deliberare, con decreto del Ministro
 dell'ambiente, la determinazione e l'aggiornamento delle linee  guida
 per   il  contenimento  delle  emissioni  inquinanti  degli  impianti
 industriali e la fissazione dei valori minimi  di  emissione  per  le
 sostanze  inquinanti  previste dal decreto del Ministro dell'ambiente
 12 luglio 1990 (Linee  guida  per  il  contenimento  delle  emissioni
 inquinanti  degli  impianti  industriali  e  la fissazione dei valori
 minimi di emissione);
    Dichiara  che  non  spetta  allo  Stato  disporre, con decreto del
 Ministro dell'ambiente, la cessazione dell'efficacia  dei  precedenti
 provvedimenti  amministrativi  regionali difformi dalle linee guida e
 dai  valori  minimi  e  massimi  fissati  con  decreto  del  Ministro
 dell'ambiente,  e,  conseguentemente,  annulla  l'art. 6 del predetto
 decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990;
    Dichiara  inammissibile  il  ricorso per conflitto di attribuzione
 proposto,  con  il  ricorso  indicato  in  epigrafe,  dalla   Regione
 Lombardia  nei  confronti  dello  Stato in relazione all'art. 4 dello
 stesso decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
                          Il Presidente: CONSO
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0150