PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418 (Estensione ai salariati degli Enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I.N.I.E.L. e modifiche all'ordinamento dell'istituto stesso), convertito in legge 7 giugno 1934, n. 1088, in relazione all'art. 2, terzo comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 (Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati, e presentazione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti) ed all'art. 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione della indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Venezia con la ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991. Il Presidente: CONSO Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0155