P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, per contrasto
 con gli artt. 76,  77  e  25  della  Costituzione,  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p.,
 nella parte in cui non prevede l'incompatibilita'  a  partecipare  al
 giudizio  del  giudice  che  ha  pronunciato o concorso a pronunciare
 sentenza nel giudizio di applicazione della  pena  ex  art.  444  del
 c.p.p.  nei  confronti  di  coimputato,  nello  stesso  processo,  di
 concorso negli stessi reati;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e  la
 sospensione del giudizio;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   e   venga
 comunicata  al  Presidente  della Camera dei deputati e al Presidente
 del Senato.
      Bari, addi' 10 ottobre 1991
                    Il presidente estensore: PAGANO

 91C1236