P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio del giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nel giudizio di applicazione della pena ex art. 444 del c.p.p. nei confronti di coimputato, nello stesso processo, di concorso negli stessi reati; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato. Bari, addi' 10 ottobre 1991 Il presidente estensore: PAGANO 91C1236