P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale,  con  riferimento  all'art.   3   della
 Costituzione  dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963,
 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione  al  trattamento
 minimo di pensione categoria SR in caso di contestuale contitolarita'
 di  pensione  categoria  VO/ART  qualora  per  effetto del cumulo sia
 superato il trattamento minimo garantito;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e che a cura della cancelleria, copia  della  presente
 ordinanza  sia  notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Lucca, addi' 24 ottobre 1991
          Il pretore giudice del lavoro: (firma illeggibile)
                                 Il funzionario di cancelleria: MAZZEI
 91C1238