P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo di pensione categoria SR in caso di contestuale contitolarita' di pensione categoria VO/ART qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Lucca, addi' 24 ottobre 1991 Il pretore giudice del lavoro: (firma illeggibile) Il funzionario di cancelleria: MAZZEI 91C1238