P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale,  con  riferimento  all'art.   3   della
 Costituzione  dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963,
 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione  al  trattamento
 minimo di pensione categoria SR in caso di contestuale contitolarita'
 di  pensione categoria TT qualora per effetto del cumulo sia superato
 il trattamento minimo garantito;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  e  che a cura della cancelleria, copia della presente
 ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Lucca, addi' 24 ottobre 1991
          Il pretore giudice del lavoro: (firma illeggibile)
                                 Il funzionario di cancelleria: MAZZEI
 91C1239