P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo di pensione categoria SR in caso di contestuale contitolarita' di pensione categoria TT qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Lucca, addi' 24 ottobre 1991 Il pretore giudice del lavoro: (firma illeggibile) Il funzionario di cancelleria: MAZZEI 91C1239