PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), nella parte in cui non eccettua dalla limitazione della responsabilita' del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave; dichiara l'illegittimita' costituzionale della medesima norma nella parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento; dichiara non fondate le altre questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 22 agosto 1985, n. 450, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino e dal Tribunale di Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1240