PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti - sezione III giurisdizionale, con la ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1244