PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  417  del  codice  di   procedura   penale,
 sollevata,  in  riferimento  all'art.  2, 3, 97 e 101, secondo comma,
 della Costituzione, del Giudice per le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: VASSALLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1246