PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 417 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1246