P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p. nella parte in cui non prevede la incompatibilita' per il giudice del dibattimento che, a seguito di separazione dei processi, abbia pronunciato sentenza di condanna nei confronti di una o piu' imputati di reati associativi, a giudicare altri coimputati la cui posizione abbia dovuto esaminare incidenter tantum nella sentenza di condanna; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; Sospende il giudizio in corso relativamente ai reati di cui ai capi A) e B) del decreto g.u.p. in data 6 novembre 1993 ascritti agli imputati Aprea Giovanni, Aprea Pasquale, Aprea Giuseppina, Aprea Gennaro, Acanfora Vincenzo, Acanfora Antonio, Cervone Gaetano, Catapano Walter, Garofalo Salvatore, Minichini Salvatore, Napolitano Giovanni, Salzano Vincenzo; Velotti Pasquale, Velotto Raffaele, Veneruso Enrico e Vilmi Giuseppe; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Letto l'art. 18, comma primo, lettera b, c.p.p., dispone la separazione del processo sospeso e di quello a carico di Aprea Giovanni, Acanfora Vincenzo, Catapano Walter, Garofalo Salvatore, Minichini Salvatore, Salzano Vincenzo, Vilmi Giuseppe, Todisco Cristina e D'Albenzio Annunziata per i reati di cui ai capi C), Q), R), S), T) del decreto del g.u.p. in data 6 gennaio 1993 da quello relativo ai fatti omicidiari ascritti ad Aprea Giovanni, Acanfora Vincenzo, Salzano Vincenzo o Veloti Pasquale ai capi D), E), F), G), H), I), L), M), N), O) e P). Napoli, addi' 20 ottobre 1995 Il presidente: Lignola 96C0021