P. Q. M.
   Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p. nella parte in
 cui  non  prevede la incompatibilita' per il giudice del dibattimento
 che,  a  seguito  di  separazione  dei  processi,  abbia  pronunciato
 sentenza  di  condanna  nei confronti di una o piu' imputati di reati
 associativi, a giudicare altri  coimputati  la  cui  posizione  abbia
 dovuto esaminare incidenter tantum nella sentenza di condanna;
   Dispone   la   immediata   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
 Costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso relativamente ai reati di cui ai capi
 A) e B) del decreto g.u.p. in data  6  novembre  1993  ascritti  agli
 imputati  Aprea  Giovanni,  Aprea  Pasquale,  Aprea Giuseppina, Aprea
 Gennaro,  Acanfora  Vincenzo,  Acanfora  Antonio,  Cervone   Gaetano,
 Catapano  Walter, Garofalo Salvatore, Minichini Salvatore, Napolitano
 Giovanni,  Salzano  Vincenzo;  Velotti  Pasquale,  Velotto  Raffaele,
 Veneruso Enrico e Vilmi Giuseppe;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento;
   Letto  l'art.  18,  comma  primo,  lettera  b,  c.p.p.,  dispone la
 separazione del processo sospeso  e  di  quello  a  carico  di  Aprea
 Giovanni,  Acanfora  Vincenzo,  Catapano  Walter, Garofalo Salvatore,
 Minichini  Salvatore,  Salzano  Vincenzo,  Vilmi  Giuseppe,   Todisco
 Cristina  e  D'Albenzio Annunziata per i reati di cui ai capi C), Q),
 R), S), T) del decreto del g.u.p.  in data 6 gennaio 1993  da  quello
 relativo  ai  fatti  omicidiari  ascritti ad Aprea Giovanni, Acanfora
 Vincenzo, Salzano Vincenzo o Veloti Pasquale ai capi D), E), F),  G),
 H), I), L), M), N), O) e P).
    Napoli, addi' 20 ottobre 1995
                        Il presidente:  Lignola
 96C0021