Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile, nelle parti indicate in epigrafe, la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), richiesta dichiarata legittima con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 96C0169