Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile,  nelle  parti  indicate  in  epigrafe,  la
 richiesta di referendum popolare per l'abrogazione  del  d.  lgs.  16
 aprile  1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
 legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
 ogni ordine e grado), richiesta dichiarata  legittima  con  ordinanza
 dell'11-13  dicembre  1996  dall'Ufficio  centrale  per il referendum
 costituito presso la Corte di cassazione.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 96C0169