Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile  la  richiesta  di  referendum  popolare  per
 l'abrogazione del regio decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  recante
 "Ordinamento   giudiziario",   limitatamente   alle  seguenti  parti:
 articolo  16,  comma  2,  limitatamente   alle   parole:   ",   senza
 l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura", e comma
 3  ("In  tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di
 presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente  negli  arbitrati
 nei  quali  e'  parte  l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o
 enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale  per  le
 opere  di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con
 decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962,  n.  1063."),
 come  sostituiti  dall'articolo 14, commi 2 e 3, della legge 2 aprile
 1979, n. 97; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11-13
 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale  per  il  referendum  costituito
 presso la Corte di cassazione.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Contri
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 96C0170