P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, previo integrale richiamo delle considerazioni poste a base della questione di costituzionalita' dell'art. 309 del c.p.c., sollevata con l'ordinanza 13 maggio 1996, resa nella causa n. 6264/1996 r.g.c. (vertente fra Residence Santa Giuliana S.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna), dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione la questione di costituzionalita' dell'art. 181, primo comma, c.p.c., come novellato dall'art. 4, comma 1-bis, del d.-l. 18 ottobre n. 432 convertito nella legge 20 dicembre 1995 n. 534, nella parte in cui, in caso di mancata comparizione delle parti costituite alla prima udienza di comparizione prevede che il giudice debba fissare una nuova udienza, invece che disporre l'immediata cancellazione della causa di ruolo; Sospende il presente giudizio, iscritto al n. 6431/1996 r.g.c. e dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del processo; Ordina alla cancelleria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza al signor Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento; Si comunichi alle parti (anche alle parti non costituite). Monza, addi' 9 dicembre 1996 Il pretore: Frasca 97C0101