P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, previo  integrale
 richiamo  delle  considerazioni  poste  a  base  della  questione  di
 costituzionalita' dell'art. 309 del c.p.c., sollevata con l'ordinanza
 13 maggio 1996, resa nella causa n. 6264/1996  r.g.c.  (vertente  fra
 Residence  Santa  Giuliana  S.r.l.  e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna),
 dichiara  rilevante  nel  presente  giudizio  e  non   manifestamente
 infondata  in  relazione  agli  artt.  3,  secondo comma, e 24, primo
 comma, della Costituzione la questione di costituzionalita' dell'art.
 181, primo comma, c.p.c., come novellato dall'art.  4,  comma  1-bis,
 del  d.-l. 18 ottobre n.  432 convertito nella legge 20 dicembre 1995
 n. 534, nella parte in cui, in caso  di  mancata  comparizione  delle
 parti  costituite  alla  prima udienza di comparizione prevede che il
 giudice  debba  fissare  una  nuova  udienza,  invece  che   disporre
 l'immediata cancellazione della causa di ruolo;
   Sospende  il  presente giudizio, iscritto al n. 6431/1996 r.g.c.  e
 dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti
 del processo;
   Ordina alla cancelleria  di  provvedere  alla  notificazione  della
 presente ordinanza al signor Presidente del Consiglio dei Ministri ed
 ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento;
   Si comunichi alle parti (anche alle parti non costituite).
     Monza, addi' 9 dicembre 1996
                          Il pretore: Frasca
 97C0101