Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del r.d. 9 agosto 1943, n. 718, "Mutamento della denominazione del Ministero delle corporazioni"; del d.lgt. 23 febbraio 1946, n. 223, "Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio"; della legge 4 gennaio 1951, n. 2, "Varianti ai ruoli organici della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio e del Corpo delle miniere e istituzione della Direzione generale delle miniere presso il Ministero stesso"; della legge 7 giugno 1951, n. 434, "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e commercio"; della legge 15 dicembre 1960, n. 1483, "Istituzione di una nuova Direzione generale e riordinamento dei ruoli organici del personale della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio"; della legge 26 settembre 1966, n. 792, "Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura" e, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese"; della legge 12 ottobre 1966, n. 842, "Soppressione dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni"; e, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 12 agosto 1982, n. 576, "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni"; del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, "Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni"; e, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C0152