Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile  la  richiesta  di  referendum popolare per
 l'abrogazione del r.d.  9  agosto  1943,  n.  718,  "Mutamento  della
 denominazione  del  Ministero  delle  corporazioni";  del  d.lgt.  23
 febbraio 1946, n.   223, "Riordinamento  dei  servizi  del  Ministero
 dell'industria  e  del  commercio"; della legge 4 gennaio 1951, n. 2,
 "Varianti  ai  ruoli  organici  della  Amministrazione  centrale  del
 Ministero  dell'industria e del commercio e del Corpo delle miniere e
 istituzione  della  Direzione  generale  delle  miniere   presso   il
 Ministero  stesso"; della legge 7 giugno 1951, n. 434, "Ratifica, con
 modificazioni,  del  decreto  legislativo  8  maggio  1948,  n.  867,
 concernente   revisione  del  ruolo  organico  della  Amministrazione
 centrale del Ministero dell'industria e commercio";  della  legge  15
 dicembre  1960, n. 1483, "Istituzione di una nuova Direzione generale
 e   riordinamento   dei   ruoli   organici   del   personale    della
 Amministrazione   centrale   del   Ministero   dell'industria  e  del
 commercio"; della legge 26 settembre 1966, n. 792,  "Mutamento  della
 denominazione  del  Ministero  dell'industria  e del commercio, degli
 Uffici  provinciali  e  delle  Camere  di  commercio,   industria   e
 agricoltura"  e,  nelle  parti  indicate  in  epigrafe, della legge 5
 ottobre 1991, n. 317, "Interventi per  l'innovazione  e  lo  sviluppo
 delle  piccole  imprese";  della  legge  12  ottobre  1966,  n.  842,
 "Soppressione dell'Istituto nazionale per l'esame delle  invenzioni";
 e,  nelle  parti indicate in epigrafe, della legge 12 agosto 1982, n.
 576, "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni"; del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, "Riorganizzazione
 della Direzione generale delle assicurazioni private e  di  interesse
 collettivo    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
 dell'artigianato in attuazione dell'art.   28 della legge  12  agosto
 1982,  n.  576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni";
 e, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 9 gennaio  1991,  n.
 10, "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia
 di  uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo
 delle fonti rinnovabili di energia", richiesta dichiarata  legittima,
 con  ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per
 il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 97C0152