Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali): l'art. 45, comma 1, limitatamente alle parole "nonche' quelle che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato"; comma 2, come modificato dall'art. 24, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente alle parole "Le deliberazioni di competenza delle giunte nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimita' denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri dei comuni sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio: a) acquisti, alienazioni, appalti ed in genere tutti i contratti; b) contributi, indennita', compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi; c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale" e comma 4, come modificato dall'art. 24, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente alle parole "Entro gli stessi termini di cui al comma 2" ed alla parola "altresi'"; l'art. 46, comma 3, limitatamente alle parole "anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico"; l'art. 48 (Potere sostitutivo); l'art. 53, comma 1, limitatamente alle parole "nonche' del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimita'", e comma 4, limitatamente alle parole "I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto", richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, modificata con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C0154