Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile  la  richiesta  di  referendum  popolare  per
 l'abrogazione  delle seguenti disposizioni della legge 8 giugno 1990,
 n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali):
     l'art. 45, comma 1, limitatamente alle parole "nonche' quelle che
 i consigli e le giunte intendono, di propria  iniziativa,  sottoporre
 al  comitato";  comma 2, come modificato dall'art. 24, comma 1, della
 legge  25  marzo  1993,  n.  81,  limitatamente   alle   parole   "Le
 deliberazioni  di competenza delle giunte nelle materie sottoelencate
 sono  sottoposte  al  controllo  nei  limiti   delle   illegittimita'
 denunciate,  quando  un  terzo dei consiglieri provinciali o un terzo
 dei  consiglieri  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  15.000
 abitanti  ovvero  un  quinto dei consiglieri dei comuni sino a 15.000
 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata  con  l'indicazione
 delle  norme  violate  entro  dieci  giorni  dall'affissione all'albo
 pretorio:
      a)  acquisti,  alienazioni,  appalti  ed  in  genere   tutti   i
 contratti;
      b)  contributi,  indennita',  compensi, rimborsi ed esenzioni ad
 amministratori, a dipendenti o a terzi;
      c) assunzioni,  stato  giuridico  e  trattamento  economico  del
 personale"  e  comma  4, come modificato dall'art. 24, comma 2, della
 legge 25 marzo 1993, n. 81,  limitatamente  alle  parole  "Entro  gli
 stessi termini di cui al comma 2" ed alla parola "altresi'";
     l'art.   46,  comma  3,  limitatamente  alle  parole  "anche  con
 riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico";
     l'art. 48 (Potere sostitutivo);
     l'art. 53,  comma  1,  limitatamente  alle  parole  "nonche'  del
 segretario  comunale o provinciale sotto il profilo di legittimita'",
 e  comma  4,  limitatamente  alle  parole  "I  segretari  comunali  e
 provinciali  sono responsabili degli atti e delle procedure attuative
 delle deliberazioni di cui al  comma  1,  unitamente  al  funzionario
 preposto",  richiesta  dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per
 il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza
 in data 26-27 novembre 1996, modificata con ordinanza in  data  11-13
 dicembre 1996.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 97C0154