P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 9, comma 21 del decreto-legge
 n. 510/1996, convertito nella legge n. 608/1996,  per  contrasto  con
 gli  artt.  3,  101, 102 e 104 della Costituzione, nella parte in cui
 dispone "Le assunzioni di personale con contratto di lavoro  a  tempo
 determinato  effettuate  dall'Ente  Poste  italiane a decorrere dalla
 data della sua costituzione e comunque non oltre il  30  giugno  1997
 non  possono  dar  luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e
 decadono alla scadere del termine finale di ciascun contratto".
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
   Dispone che la presente ordinanza, di cui e' stata data lettura  in
 udienza,  sia  notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e
 comunicata ai Presidenti delle Camere.
   Dispone la sospensione del presente giudizio.
     Ferrara, addi' 5 marzo 1997
                           Il pretore: Rossi
 97C0513