P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21 del decreto-legge n. 510/1996, convertito nella legge n. 608/1996, per contrasto con gli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, nella parte in cui dispone "Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente Poste italiane a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997 non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono alla scadere del termine finale di ciascun contratto". Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza, di cui e' stata data lettura in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle Camere. Dispone la sospensione del presente giudizio. Ferrara, addi' 5 marzo 1997 Il pretore: Rossi 97C0513