P. Q. M. Ritenuta la non manifesta infondatezza della eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 4, legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui stabilisce che nel "..caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa", per violazione degli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, nell'ipotesi in cui il beneficiario non vi abbia rinunciato; Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di cui sopra, disponendo che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 26 febbraio 1997 Il pretore giudice del lavoro: Drago 97C0515