P. Q. M.
   Ritenuta  la  non  manifesta  infondatezza   della   eccezione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 11, comma 4, legge 24 dicembre
 1993, n.   537, nella parte in cui  stabilisce  che  nel  "..caso  di
 accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei
 benefici,  e  se  il  beneficiario  non rinuncia a goderne dalla data
 dell'accertamento, sono assoggettati  a  ripetizione  tutti  i  ratei
 versati  nell'ultimo  anno precedente la data stessa", per violazione
 degli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione,  nell'ipotesi  in  cui  il
 beneficiario non vi abbia rinunciato;
   Sospende  il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale per l'esame della questione di  cui  sopra,
 disponendo  che  la presente ordinanza venga notificata alle parti in
 causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche'  comunicata
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Firenze, addi' 26 febbraio 1997
                  Il pretore giudice del lavoro: Drago
 97C0515