P. Q. M.
   Sospende il giudizio;
   Rimette gli atti alla Corte costituzionale perche' decida in ordine
 alla  illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost.,
 dell'art. 27 della legge n. 184/1983 nei termini di  cui  alla  parte
 motiva.
   Manda  alla  cancelleria  di  comunicare  la  presente ordinanza ai
 Presidenti dei due rami del Parlamento e di notificarla al Presidente
 del Consiglio dei Ministri.
     Cosi'  deciso  il  16  gennaio 1997 nella camera di consiglio del
 tribunale di Caltagirone.
                       Il presidente: Varsallona
 97C0520