P. Q. M. Sospende il giudizio; Rimette gli atti alla Corte costituzionale perche' decida in ordine alla illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 27 della legge n. 184/1983 nei termini di cui alla parte motiva. Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti dei due rami del Parlamento e di notificarla al Presidente del Consiglio dei Ministri. Cosi' deciso il 16 gennaio 1997 nella camera di consiglio del tribunale di Caltagirone. Il presidente: Varsallona 97C0520