P. Q. M.
   Visto l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  2  della  legge regione Piemonte 3 gennaio
 1997, n. 4, in relazione agli  artt.  3,  4,  35,  117  e  120  della
 Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;
   Sospende  il  giudizio  cautelare  fino  alla  camera  di consiglio
 immediatamente successiva alla comunicazione dell'esito del  giudizio
 di  costituzionalita', e ordina la trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale;
   Dispone che, a cura della segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata alle parti in causa e al presidente della Giunta regionale
 del  Piemonte  e sia comunicata al presidente del Consiglio regionale
 del Piemonte.
   Cosi' deciso in Torino, nella camera di  consiglio  del  14  maggio
 1997.
                        Il presidente: Bonifacio
                                           Il referendario, est.: Caso
 97C1050