P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione; Sospende il giudizio cautelare fino alla camera di consiglio immediatamente successiva alla comunicazione dell'esito del giudizio di costituzionalita', e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente della Giunta regionale del Piemonte e sia comunicata al presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Cosi' deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14 maggio 1997. Il presidente: Bonifacio Il referendario, est.: Caso 97C1050