P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 60 della legge n. 689/1981 in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione; Sospende il processo in corso; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Tivoli, addi' 21 maggio 1997 Il pretore: Croce 97C1063