P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara  rilevante  e  non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 del suddetto art. 60 della legge n. 689/1981 in relazione agli  artt.
 3 e 27 della Costituzione;
   Sospende il processo in corso;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza, a cura della cancelleria, sia
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Tivoli, addi' 21 maggio 1997
                           Il pretore: Croce
 97C1063