P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 24 settembre 1996 n. 409 nella parte in cui non consente che alla regolarizzazione contributiva possano provvedere anche i soggetti che per qualunque motivo abbiano perso la capacita' patrimoniale o la rappresentanza delle persona giuridica inadempiente, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione; Sospende il processo in corso, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento. Grumello del Monte, addi' 2 maggio 1997 Il pretore: Gaballo 97C1078