P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 u.c., legge n. 47/1985, ai sensi di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione; Sospende il procedimento in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Gaeta, addi' 30 giugno 1997 Il vice pretore: Magliuzzi 97C1079