P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della  legge  n.  1/1948  e  23  della  legge  n.
 87/1953,  dichiara  non  manifestamente infondata e rilevante ai fini
 del giudizio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7
 u.c., legge n. 47/1985, ai sensi di cui in motivazione, per contrasto
 con gli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione;
   Sospende  il  procedimento  in  corso  ed   ordina   la   immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone   che   copia   della  presente  ordinanza,  a  cura  della
 cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri
 e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
     Gaeta, addi' 30 giugno 1997
                      Il vice pretore: Magliuzzi
 97C1079