P. Q. M.
   Chiede  che  il  pretore  di  Subiaco,  v.  l'art.  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio  1948,  n.  1,  e  l'art.  23  della  legge
 costituzionale  11  marzo 1953 n. 87 voglia sospendere il giudizio in
 corso e trasmettere gli atti alla Corte  costituzionale,  dichiarando
 rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 76 e
 77,  10  e  11  della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell' art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs.  n.  22  del  5
 febbraio  1997 nella parte in cui prevede sanzioni amministrative per
 le violazioni degli obblighi relativi alla comunicazione  annuale  ed
 al  registro  di  carico  e scarico dei rifiuti pericolosi, prodotti,
 recuperati o smaltiti.
     Roma, addi' 2 maggio 1997
             Il sostituto procuratore: (firma illeggibile)
                              IL PRETORE
   Sentita l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art.  52,
 comma 1 e 2, decreto  legislativo  n.  22  del  5  febbraio  1997  in
 relazione agli artt. 76 e 77, 10 e 11 della Costituzione, nella parte
 in  cui  prevede  sanzioni  amministrative  per  le  violazioni degli
 obblighi relativi alla comunicazione annuale ed al registro di carico
 e scarico dei rifiuti pericolosi, prodotti,  recuperati  o  smaltiti,
 proposta in udienza dal pubblico ministero, sentiti i difensori;
   Letti gli atti del processo;
   Ritenuto  preliminarmente  che non puo' essere accolta la richiesta
 di separazione dei processi formulata dal  difensore  di  Lustrissimi
 Carlo  nell'eventualita'  di  sospensione  del processo, mandato allo
 stato dell'istruttoria dibattimentale, i presupposti e gli  elementi,
 per ritenere definibile la posizione del predetto imputato;
   Ritenuta   la  rilevanza  nel  presente  processo  della  questione
 sollevata dal pubblico ministero, in quanto il  suo  accoglimento  da
 parte  della  Corte  condurrebbe ad una diversa pronuncia da parte di
 questo  giudice,  qualora  all'atto  del  dibattimento  emergesse  la
 responsabilita'  degli imputati in ordine al fatto contestato al capo
 B);
   Ritenuta la non manifesta infondatezza della  questione,  dovendosi
 condividere in toto le motivazioni esposte ai punti 1), 2) e 3) della
 memoria  depositata dal pubblico ministero in udienza, la quale e' da
 considerarsi come integralmente  recepita  nella  presente  ordinanza
 nella  parte  in  cui  esprime  i rilievi in ordine alla legittimita'
 costituzionale della norma citata;
   Ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti  per  disporre  la
 sospensione  del  presente processo e la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale per la decisione in  merito  alla  questione  di
 legittimita' sulla nota del pubblico ministero;
   Ritenuto, infine, che e' necessario - per accertare compiutamente i
 fatti  -  non  disporre la separazione dei processi relativi alle due
 imputazioni;
                               P. Q. M.
   Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n.   1
 e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87;
   Ritenuta  la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 52, comma  1  e  2,  decreto
 legislativo  n.  22 del 5 febbraio 1997, in relazione agli artt. 76 e
 77, 10 e 11 della Costituzione, nella parte in cui  prevede  sanzioni
 amministrative   per  le  violazioni  degli  obblighi  relativi  alla
 comunicazione annuale ed il registro di carico e scarico dei  rifiuti
 pericolosi,  prodotti,  recuperati o smaltiti, sollevata dal pubblico
 ministero in udienza;
   Dispone la sospensione del presente processo;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
     Subiaco, addi' 2 maggio 1997
                    Il pretore: (firma illeggibile)
 97C1091