P. Q. M. Chiede che il pretore di Subiaco, v. l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87 voglia sospendere il giudizio in corso e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, dichiarando rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 76 e 77, 10 e 11 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 nella parte in cui prevede sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi relativi alla comunicazione annuale ed al registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi, prodotti, recuperati o smaltiti. Roma, addi' 2 maggio 1997 Il sostituto procuratore: (firma illeggibile) IL PRETORE Sentita l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 52, comma 1 e 2, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 in relazione agli artt. 76 e 77, 10 e 11 della Costituzione, nella parte in cui prevede sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi relativi alla comunicazione annuale ed al registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi, prodotti, recuperati o smaltiti, proposta in udienza dal pubblico ministero, sentiti i difensori; Letti gli atti del processo; Ritenuto preliminarmente che non puo' essere accolta la richiesta di separazione dei processi formulata dal difensore di Lustrissimi Carlo nell'eventualita' di sospensione del processo, mandato allo stato dell'istruttoria dibattimentale, i presupposti e gli elementi, per ritenere definibile la posizione del predetto imputato; Ritenuta la rilevanza nel presente processo della questione sollevata dal pubblico ministero, in quanto il suo accoglimento da parte della Corte condurrebbe ad una diversa pronuncia da parte di questo giudice, qualora all'atto del dibattimento emergesse la responsabilita' degli imputati in ordine al fatto contestato al capo B); Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione, dovendosi condividere in toto le motivazioni esposte ai punti 1), 2) e 3) della memoria depositata dal pubblico ministero in udienza, la quale e' da considerarsi come integralmente recepita nella presente ordinanza nella parte in cui esprime i rilievi in ordine alla legittimita' costituzionale della norma citata; Ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti per disporre la sospensione del presente processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alla questione di legittimita' sulla nota del pubblico ministero; Ritenuto, infine, che e' necessario - per accertare compiutamente i fatti - non disporre la separazione dei processi relativi alle due imputazioni; P. Q. M. Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, comma 1 e 2, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, in relazione agli artt. 76 e 77, 10 e 11 della Costituzione, nella parte in cui prevede sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi relativi alla comunicazione annuale ed il registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi, prodotti, recuperati o smaltiti, sollevata dal pubblico ministero in udienza; Dispone la sospensione del presente processo; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Subiaco, addi' 2 maggio 1997 Il pretore: (firma illeggibile) 97C1091