P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 2, 3, 42, 47 e 53 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2 e nota 1) della tariffa parte prima del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui stabilisce nella misura del 15% l'imposta di registro sugli atti di trasferimento dei terreni agricoli, ovvero, quanto meno, nella parte in cui non consente che, per ottenere l'applicazione dell'aliquota ridotta, possa essere prodotta, in luogo del certificato, un'attestazione provvisoria della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato, ne' sospende il termine in caso di ritardi imputabili ad organi preposti alla formazione del certificato; Dispone la sospensione del presente giudizio e la remissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Parma il 10 febbraio 1997. Il presidente: Rampello Il relatore: Campilii 97C1097