P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata, per contrasto
 con gli artt. 2, 3, 42, 47 e 53 della Costituzione, la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  2 e nota 1) della
 tariffa parte prima del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in
 cui stabilisce nella misura del 15% l'imposta di registro sugli  atti
 di  trasferimento  dei  terreni  agricoli, ovvero, quanto meno, nella
 parte  in  cui  non  consente  che,   per   ottenere   l'applicazione
 dell'aliquota   ridotta,   possa   essere   prodotta,  in  luogo  del
 certificato,   un'attestazione   provvisoria   della   qualifica   di
 imprenditore  agricolo  a  titolo principale, dalla quale risulti che
 sono in corso gli accertamenti per il rilascio del  certificato,  ne'
 sospende  il termine in caso di ritardi imputabili ad organi preposti
 alla formazione del certificato;
   Dispone la sospensione del presente giudizio e la remissione  degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
   Cosi' deciso in Parma il 10 febbraio 1997.
                        Il presidente: Rampello
                                                 Il relatore: Campilii
 97C1097