P. Q. M. Rigetta l'istanza ex art. 431 del c.p.c.; Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del d.-l. 1 ottobre 1996 n. 510 convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, per contrasto con gli artt. 3, 39 e 41 della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio e la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere; Dispone la sospensione del presente procedimento. Venezia, addi' 6 marzo 1997 Il presidente: Corder 97C1099