P. Q. M.
   Rigetta l'istanza ex art. 431 del c.p.c.;
   Visto  l'art.  23  della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  9,  comma  21, ultimo periodo, del d.-l. 1 ottobre 1996 n.
 510 convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, per  contrasto  con
 gli artt. 3, 39 e 41 della Costituzione;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale, la
 notifica della presente ordinanza al Presidente del  Consiglio  e  la
 sua comunicazione ai Presidenti delle Camere;
   Dispone la sospensione del presente procedimento.
     Venezia, addi' 6 marzo 1997
                         Il presidente: Corder
 97C1099