Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in
 riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,  dal  tribunale  di
 Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 1 ottobre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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