Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata,  in
 riferimento  agli  artt.  3,  primo comma, e 24, secondo comma, della
 Costituzione, dal giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 tribunale di Messina, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 1 ottobre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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