P. Q. M.
   Visti  gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n.  1
 e 23 della legge 11 marzo  1953  n.  87,  dichiara  rilevante  e  non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 del suddetto art. 1-sexies   legge n.  431/1985  con  riferimento  ai
 parametri costituzionali di cui agli artt. 9, 25, secondo comma, 27 e
 42, della Costituzione;
   Sospende il processo in corso;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza, a cura della cancelleria, sia
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     In Tivoli, addi' 28 maggio 1997
                           Il pretore: Croce
 97C1236