P. Q. M.
   Visto l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953  n.  87  dichiarava
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  81,  comma settimo, del d.P.R. 29 dicembre
 1973 n. 1092 (T.U. delle norme  sul  trattamento  di  quiescenza  dei
 dipendenti civili e militari dello Stato), che commina la perdita del
 diritto  alla riversibilita' della pensione privilegiata da parte del
 titolare che passi a nuove nozze, sotto vari profili di contrasto con
 gli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione;
   Dispone la sospensione del giudizio in attesa della decisione della
 Corte costituzionale;
   Dispone che, a cura della segreteria, gli atti vengano rimessi alla
 Corte costituzionale e  che  copia  della  presente  ordinanza  venga
 notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
 dei deputati.
   Cosi' deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 maggio 1996.
                        Il presidente: De Rose
 97C1242