P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, comma settimo, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), che commina la perdita del diritto alla riversibilita' della pensione privilegiata da parte del titolare che passi a nuove nozze, sotto vari profili di contrasto con gli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione; Dispone la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 maggio 1996. Il presidente: De Rose 97C1242