P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1992 n. 201 rilevante, ai fini della decisione della controversia, e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione; Sospende il giudizio; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri. Cosi' deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 12 marzo e 26 giugno 1997. Il presidente: (firma illeggibile) L'estensore: (firma illeggibile) 97C1347