P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della  legge  9  febbraio
 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Ritenuta  la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  53
 del d.lgs. 12 maggio 1992 n. 201 rilevante, ai fini  della  decisione
 della controversia, e non manifestamente infondata, in relazione agli
 artt. 3, 36, 76 e 97 della  Costituzione;
   Sospende il giudizio;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale ed
 ordina che, a  cura  della  segreteria  della  sezione,  la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  e  comunicata  al
 Presidente della Camera dei deputati e del Senato  della  Repubblica,
 nonche' notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Cosi'  deciso  in Roma, nelle camere di consiglio del 12 marzo e 26
 giugno 1997.
                   Il presidente: (firma illeggibile)
                                      L'estensore: (firma illeggibile)
 97C1347